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Decreto sul Mercato, Commercio e Salari (abrogato)

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Messaggio Da weissmatten Ven Nov 06, 2009 9:42 am

Decreto sul Mercato, sul Commercio e sui Salari

art.1
Il decreto in oggetto sostituisce ed abroga i precedenti decreti sulla semplificazione legislativa, sull'appropriazione indebita, delle autonomie locali e della regolamentazione dei salari.

art.2 (del Contrabbando)
E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di merce in città diverse dalla propria città di residenza a meno di autorizzazione ufficiale del Sindaco locale.

Il capo d’imputazione per i rei è "Frode". La pena è a discrezione del Giudice fino al massimo dell’ammenda pari al valore di merce commerciata illegalmente.

Per il reato in questione è possibile il patteggiamento oggetto del "Decreto sul Patteggiamento e sul Perdono".

art.3 (dell’Incetta)
Si definisce Incetta l’acquisto di una quantità di merce nell’arco di 3 (tre) giorni superiore ai seguenti limiti:
Cibo: 5 (cinque) pasti completi.
Materie prime: 20 (venti) unità.
Utensili: 4 (quattro) unità.
Armi: 2 (due) unità.

Sono esclusi da tale articolo i Funzionari Pubblici previa autorizzazione ufficiale del Doge o del Ministro competente.

I proprietari di taverne possono tuttavia acquistare quantità maggiori di cibo, ma comunque mai superiori al corrispettivo di 100 (cento) punti fame.

Il capo d’imputazione per i rei è "Frode". La pena è a discrezione del Giudice fino al massimo della reclusione in prigione.

Per il reato in questione è possibile il patteggiamento oggetto del "Decreto sul Patteggiamento e sul Perdono".

art.4 (dei Salari)
Il minimo salariale imposto dalla Repubblica di Genova è di 15 (quindici) ducati.

Si fa obbligo inoltre di presentare offerte di lavoro adeguate per la richiesta di punti forza/intelligenza osservando la tabella seguente:
15 ducati ---> massimo 9 punti forza/intelligenza

16 ducati ---> massimo 14 punti forza/intelligenza

18 ducati ---> maggiore di 14 punti forza/intelligenza

Al Doge, mediante una autorizzazione ufficiale inoltrata per presa visione al Prefetto, viene riservata la facoltà di evitare l’applicazione di tale articolo per categorie speciali di cittadini.

E’ consentito accordarsi privatamente per salari non conformi a tale articolo; l’accordo dovrà essere preventivamente notificato al Sindaco o al VP cittadino sia dall’offerente che dall’accettante.

La denuncia per il mancato rispetto del minimo sindacale dovrà contenere la documentazione seguente: screen del contratto firmato con orario. La denuncia per il mancato rispetto della tabella salariale dovrà contenere la documentazione seguente: screen dell'offerta di lavoro con orario, screen del contratto firmato con orario, dichiarazione di conferma dell’accettante.

Il capo d’imputazione per i rei è "Schiavismo". La pena è fissata sulla base del quintuplo della differenza tra salario pagato e salario conforme a tale articolo.

Per il reato in questione è possibile il patteggiamento oggetto del "Decreto sul Patteggiamento e sul Perdono".

art.5 (dell’Appropriazione Indebita)
Si definisce Appropriazione Indebita ogni azione atta a nuocere la gestione e la chiusura di operazioni commerciali commissionate e organizzate dalla Repubblica o da un Municipio.

Il reo ha tempo 1 (uno) giorno dalla notifica del VP o del Prefetto per restituire la merce indebitamente detenuta alla persona indicata dal VP o dal Prefetto.

Il capo d’imputazione per i rei è "Disturbo dell’ordine pubblico". La pena è a discrezione del Giudice fino al massimo della reclusione in prigione.

art.6 (delle Autonomie Locali)
Tale articolo prevede la possibilità per i Municipi di adottare ordinanze locali che vadano ad integrare, modificare, sostituire precedenti decreti in vigore nella Repubblica di Genova.

Le ordinanze vanno discusse e votate all’interno dei Consigli Cittadini, e devono ricevere il minimo del 70% dei favorevoli affinchè il Sindaco presenti la stessa ordinanza al Consiglio della Repubblica. Il Doge si riserverà di avallare o respingere la richiesta.

In caso di ordinanza avallata, si fa obbligo al Sindaco di pubblicare la stessa in tutti i luoghi di interesse quali Bacheca del Municipio, Forum Municipale e ai Doganieri e Capitani del Popolo di informare la cittadinanza e i forestieri.

Le ordinanze locali avranno validità fino alla pubblicazione di una nuova ordinanza o fino alla loro abrogazione tramite votazione all’interno dei Consigli Cittadini con il 70% dei consensi.

In qualsiasi caso, il Doge si riserva di annullare tali ordinanze in caso di necessità o di sopraggiunti eventi che rendano l’ordinanza controproducente.

Per ogni città è possibile avere attivo un massimo di due ordinanze locali; ognuna di esse deve essere relativa ad uno ed un solo articolo del "Decreto sul Mercato, sul Commercio e sui Salari".
weissmatten
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