Repubblica di Genova - République de Gênes
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Decreto sui Gruppi Armati (abrogato)

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Messaggio Da weissmatten Gio Lug 01, 2010 9:33 am

in vigore dal 26/7/1458


Potus ha scritto:
Decreto sui Gruppi Armati

Art. I - La presenza di gruppi armati sul territorio della Repubblica di Genova è subordinata alle necessità d'ordine pubblico. Pertanto il Prefetto della Repubblica ha facoltà di decretare lo scioglimento di qualsiasi gruppo armato in qualsiasi momento.
I capigruppo che non ottempereranno entro 12 ore all'ordine di scioglimento del proprio gruppo commettono reato di assembramento non autorizzato (capo d'imputazione: disturbo dell'ordine pubblico; pene: da un minimo di 10 Ð d'ammenda ad un massimo di 3 giorni di carcere).
Essere in ritiro spirituale o essere irreperibile [non essersi mai connesso] nell'arco delle 12 ore previste proroga il termine temporale d'ottemperanza alle disposizioni fino a 30 minuti dalla prima reperibilità [prima connessione successiva all'ordine di scioglimento].

Art. II - In stato di guerra o con la legge marziale in vigore la costituzione di gruppi armati dovrà essere preventivamente avallata dal Prefetto della Repubblica: ogni gruppo costituitosi senz'aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione verrà considerato illegale, e il relativo capogruppo dovrà essere processato per assembramento non autorizzato.
Fanno eccezione i gruppi armati delle milizie cittadine e quelli autorizzati dal Capodoganiere, per lo scioglimento dei quali restano valide le modalità previste dall'articolo I.
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