Decreto sul Patteggiamento e sul Perdono (abrogato)
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Decreto sul Patteggiamento e sul Perdono (abrogato)
Decreto sul Patteggiamento e sul Perdono
art.1
Si definiscono Patteggiamento e Perdono quegli atti per cui una persona per inesperienza, imperizia o situazioni contingenti quali emanazioni di decreti modificanti l'economia della Repubblica o di una città non debitamente pubblicizzati, decida di assolvere il proprio debito e quindi riparare al danno causato senza essere citato in Tribunale.
art.2
I soggetti che possono usufruire del Perdono sono tutti i minori di 20 giorni, e possono usufruire dello stesso una sola volta. Non c'è limitazione per i soggetti che vogliano usufruire del Patteggiamento, e possono usufruire dello stesso più volte (con le relative pene incrementali descritte all'articolo 4)
I capi d'imputazione oggetto del decreto sono "Schiavismo" e "Frode".
art.3
L'iter per usufruire del Patteggiamento o del Perdono è il seguente:
a) il VP o il Prefetto inoltra la notifica al reo mediante messaggio privato
b) la scadenza per usufruire del Patteggiamento o del Perdono è pari a 48 (quarantotto) ore dalla prima comunicazione del VP o del Prefetto; in caso di rifiuto del Patteggiamento o del Perdono, oppure in caso di mancata risposta, si procederà alla giustizia ordinaria
c) il VP o il Prefetto si occuperanno delle modalità di riparazione del reato
d) a riparazione avvenuta e confermata al VP o al Prefetto, il nome del patteggiante verrà inserito nell'apposito archivio oggetto dell'articolo 5
art.4
Il soggetto che voglia usufruire del Perdono è tenuto a riacquistare la merce fraudolenta allo stesso prezzo della sua vendita o a rifondare i ducati di differenza tra il corrispettivo pagato e il minimo salariale imposto dalle leggi vigenti.
Il soggetto che voglia usufruire del Patteggiamento è tenuto a riacquistare la merce fraudolenta allo stesso prezzo della sua vendita o a rifondare i ducati di differenza tra il corrispettivo pagato e il minimo salariale imposto dalle leggi vigenti, inoltre ad ogni patteggiamento successivo al primo è tenuto a pagare un'ammenda di 5 ducati incrementali (l'ammenda per il secondo patteggiamento è pari a 5 ducati, per il terzo patteggiamento è pari a 10 ducati, per il quarto è pari a 15 ducati e così via).
art.5
Viene istituito il Casellario, ovvero l'archivio dei patteggianti e il loro quantitativo di patteggiamenti effettuati al fine di valutare il corrispettivo dell'ammenda da richiedere. Esso sarà contenuto in Camera Prefettizia e sarà aggiornato tempestivamente dal Prefetto in carica.
art.6
In caso di processo di giustizia ordinaria già aperto e contemporanea richiesta di Patteggiamento o Perdono, il Giudice deve tener conto dell'ammissione di responsabilità dell'imputato e dare luogo a tutte le attenuanti possibili nell'emissione del giudizio.
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