Legge transitoria sul Marchesato: (abrogata)
Repubblica di Genova - République de Gênes :: La Repubblica di Genova :: Biblioteca - Bibliothèque :: Le leggi della Repubblica - Les lois de la Rèpublique :: Versione per i cittadini di lingua italiana
Pagina 1 di 1
Legge transitoria sul Marchesato: (abrogata)
Legge transitoria sul Marchesato:
del 1 aprile 1457
Preambolo
Visto il voto favorevole del popolo genovese e quello provenzale sull'ingresso della Repubblica di Genova, in attesa del compimento dei lavori della Commissione Marquisat III, che dovrà rivedere alcuni statuti ed istituti marchesali anche in funzione della novità della nostra adesione al Marchesato, si ritiene opportuno fare una legge transitoria per gestire al meglio questa fase.
Art. 1 Degli Istituti Marchesali
Qualora la legislazione genovese non disponga altrimenti tutti le Istituzioni del Marchesato e quelle accessorie, come il Collegio degli Avvocati necessari al funzionamento di alcune di esse, hanno valore anche presso la Repubblica di Genova, ove non abbiano una sede o accessibilità presso il Castello di Avignone ve ne sarà una corrispondente nel Castello di Savona. Gli Statuti marchesali e di queste istituzioni, ove non ne esista già uno elaborato dalla Repubblica di Genova, hanno pieno valore intendendosi sostituita, ove non sia già fatto, la parola "Provenza - Provence" con "Repubblica di Genova" e " Provenzali - Provençal" con la parola "Genovesi". Questa regola non viene attuata per il Collegio di Araldica in quanto la Repubblica continuerà ad utilizzare quello italiano salvo accordi diversi al termine dei lavori della Commissione Marquisat III.
Art.2 Dell'offesa al Marchesato e alla Repubblica genovese
Qualunque cittadino genovese disconosca l'adesione della Repubblica di Genova al Marchesato attraverso parole o atti impliciti ed espliciti, quali il non riconoscimento del Marchese, del Marchesato, dei suoi Istituti e dei suoi Statuti con particolare riguardo alla Corte Suprema, sarà colpevole di tradimento e spetterà al Prefetto, ove non vi sia denuncia, agire d'ufficio.
art.3 dei danni patrimoniali
Qualunque cittadino genovese, che in base all'art.2 abbia con con il suo comportamento causato danno patrimoniale alla Repubblica, dovrà risarcirla per la medesima somma maggiorata del 10%.
del 1 aprile 1457
Preambolo
Visto il voto favorevole del popolo genovese e quello provenzale sull'ingresso della Repubblica di Genova, in attesa del compimento dei lavori della Commissione Marquisat III, che dovrà rivedere alcuni statuti ed istituti marchesali anche in funzione della novità della nostra adesione al Marchesato, si ritiene opportuno fare una legge transitoria per gestire al meglio questa fase.
Art. 1 Degli Istituti Marchesali
Qualora la legislazione genovese non disponga altrimenti tutti le Istituzioni del Marchesato e quelle accessorie, come il Collegio degli Avvocati necessari al funzionamento di alcune di esse, hanno valore anche presso la Repubblica di Genova, ove non abbiano una sede o accessibilità presso il Castello di Avignone ve ne sarà una corrispondente nel Castello di Savona. Gli Statuti marchesali e di queste istituzioni, ove non ne esista già uno elaborato dalla Repubblica di Genova, hanno pieno valore intendendosi sostituita, ove non sia già fatto, la parola "Provenza - Provence" con "Repubblica di Genova" e " Provenzali - Provençal" con la parola "Genovesi". Questa regola non viene attuata per il Collegio di Araldica in quanto la Repubblica continuerà ad utilizzare quello italiano salvo accordi diversi al termine dei lavori della Commissione Marquisat III.
Art.2 Dell'offesa al Marchesato e alla Repubblica genovese
Qualunque cittadino genovese disconosca l'adesione della Repubblica di Genova al Marchesato attraverso parole o atti impliciti ed espliciti, quali il non riconoscimento del Marchese, del Marchesato, dei suoi Istituti e dei suoi Statuti con particolare riguardo alla Corte Suprema, sarà colpevole di tradimento e spetterà al Prefetto, ove non vi sia denuncia, agire d'ufficio.
art.3 dei danni patrimoniali
Qualunque cittadino genovese, che in base all'art.2 abbia con con il suo comportamento causato danno patrimoniale alla Repubblica, dovrà risarcirla per la medesima somma maggiorata del 10%.
Ospite- Ospite
Argomenti simili
» Legge sulla trasparenza (abrogata)
» Legge sulla Marina (in vigore dal 11 07 1461) (abrogata)
» CHARTA IANUENSIS (in vigore dal 4/4/1461) (abrogata)
» Regolamento delle milizie cittadine volontarie (abrogata)
» Decreto sulla Marina (in vigore dal 1 giugno 1461) (abrogata)
» Legge sulla Marina (in vigore dal 11 07 1461) (abrogata)
» CHARTA IANUENSIS (in vigore dal 4/4/1461) (abrogata)
» Regolamento delle milizie cittadine volontarie (abrogata)
» Decreto sulla Marina (in vigore dal 1 giugno 1461) (abrogata)
Repubblica di Genova - République de Gênes :: La Repubblica di Genova :: Biblioteca - Bibliothèque :: Le leggi della Repubblica - Les lois de la Rèpublique :: Versione per i cittadini di lingua italiana
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.