Regolamento delle milizie cittadine volontarie (abrogata)
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Regolamento delle milizie cittadine volontarie (abrogata)
[rp]Regolamento delle milizie cittadine volontarie
La presente Legge abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni normative che hanno per oggetto le milizie cittadine volontarie.
Essa entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
Art. 1 PRINCIPI GENERALI
La difesa della citta' è un compito del sindaco in carica, che con accordi con il Prefetto decide quanti miliziani assumere. Il Sindaco,il Consigliere eletto dal popolo, il Capitano del popolo, il Tribuno, il Capoporto, dovranno non lavorare fino alle 16 e prendere assunzioni ancora vaganti. La Repubblica fornisce un gendarme al giorno per citta'.
Art. 2 DOVERI
I miliziani di turno, devono riportare al responsabile dei gendarmi della propria citta' la memoria visiva e gli avvenimenti del suo turno di guardia, il quale avra' l'obbligo di trascrivere il tutto, nella Gendarmeria di Genova.
Art. 3 STATO DI ALLERTA
In caso di emergenza o assalto un sindaco,potra' fare richiesta alla Repubblica, la quale si impegna a fornire dei gendarmi. In questo caso , il referente gendarme della citta', dovra' ricoprire il ruolo capogendarme e se impossibilitato, trovarne subito uno che lo sostituisca, avvertendo subito il Prefetto.
Art. 4 LEGISLAZIONE
I sindaci che non riescono a pagare i miliziani per problemi di cassa, devono fare richiesta alla Repubblica , la quale fornira' o gendarmi o un aiuto finanziario. La Repubblica fornisce a tutte le citta' un contributo di 500 ducati al mese. I Sindaci posso emettere tasse per aiutarsi alla gestione della spesa.
Il miliziano dovra' essere retribuito con una paga di 16 ducati al giorno.
Doge della Superba Repubblica di Genova
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La presente Legge abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni normative che hanno per oggetto le milizie cittadine volontarie.
Essa entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
Art. 1 PRINCIPI GENERALI
La difesa della citta' è un compito del sindaco in carica, che con accordi con il Prefetto decide quanti miliziani assumere. Il Sindaco,il Consigliere eletto dal popolo, il Capitano del popolo, il Tribuno, il Capoporto, dovranno non lavorare fino alle 16 e prendere assunzioni ancora vaganti. La Repubblica fornisce un gendarme al giorno per citta'.
Art. 2 DOVERI
I miliziani di turno, devono riportare al responsabile dei gendarmi della propria citta' la memoria visiva e gli avvenimenti del suo turno di guardia, il quale avra' l'obbligo di trascrivere il tutto, nella Gendarmeria di Genova.
Art. 3 STATO DI ALLERTA
In caso di emergenza o assalto un sindaco,potra' fare richiesta alla Repubblica, la quale si impegna a fornire dei gendarmi. In questo caso , il referente gendarme della citta', dovra' ricoprire il ruolo capogendarme e se impossibilitato, trovarne subito uno che lo sostituisca, avvertendo subito il Prefetto.
Art. 4 LEGISLAZIONE
I sindaci che non riescono a pagare i miliziani per problemi di cassa, devono fare richiesta alla Repubblica , la quale fornira' o gendarmi o un aiuto finanziario. La Repubblica fornisce a tutte le citta' un contributo di 500 ducati al mese. I Sindaci posso emettere tasse per aiutarsi alla gestione della spesa.
Il miliziano dovra' essere retribuito con una paga di 16 ducati al giorno.
Doge della Superba Repubblica di Genova
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Ultima modifica di weissmatten il Lun Mag 13, 2013 12:08 pm - modificato 2 volte.
weissmatten- Messaggi : 1859
Data d'iscrizione : 09.03.08
Re: Regolamento delle milizie cittadine volontarie (abrogata)
Anxanum ha scritto:Il Doge e il Consiglio avevano deciso delle cambiamenti sull'ultima legge sulle milizie , quindi il Doge, le pubblico' in pubblica piazza per tutti.
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Regolamento delle milizie cittadine volontarie
La presente Legge abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni normative che hanno per oggetto le milizie cittadine volontarie.
Essa entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
Art. 1 PRINCIPI GENERALI
La difesa della citta' è un compito del sindaco in carica, che con accordi con il Prefetto decide quanti miliziani assumere. Il Sindaco,il Consigliere eletto dal popolo, il Capitano del popolo, il Tribuno, il Capoporto, dovranno non lavorare fino alle 16 e prendere assunzioni ancora vaganti. La Repubblica fornisce un gendarme al giorno per citta'.
Art. 2 DOVERI
I miliziani di turno, devono riportare al responsabile dei gendarmi e/o al Sindaco della propria citta' la memoria visiva e gli avvenimenti del suo turno di guardia, il quale avra' l'obbligo di trascrivere il tutto, nella Gendarmeria di Genova
Art. 3 STATO DI ALLERTA
In caso di emergenza o assalto un sindaco,potra' fare richiesta alla Repubblica, la quale si impegna a fornire dei gendarmi. In questo caso , il referente gendarme della citta', dovra' ricoprire il ruolo capogendarme e se impossibilitato, trovarne subito uno che lo sostituisca, avvertendo subito il Prefetto.
Art. 4 LEGISLAZIONI
I Sindaci potranno contare su un contributo mensile di 500 ducati per la difesa della città.
I Sindaci potranno stabilire la retribuzione dei miliziani assunti dal proprio ufficio,che sarà quindi di minimo 5 ducati.
Le Milizie Volontarie Cittadine saranno considerate sciolte qualora non prevedano un Regolamento Interno che nomini automaticamente il Sindaco come Comandante della Milizia Volontaria.
Qualora una Milizia Volontaria rifiuti obbedienza al Sindaco regolarmente eletto verrà automaticamente dichiarata sciolta e verrà fatto divieto a chiunque di reclutare a suo nome o di portarne le insegne.
Chiunque contesti l'autorità del Sindaco come Comandante delle Milizie Volontarie verrà accusato di Tradimento e sottoposto a processo con questo capo di imputazione.
Le Milizie Volontarie Cittadine dovranno comunque essere sempre più considerate come Caserme delocalizzate dell'Esercito di Genova e dovranno provvedere all'addestramento dei Miliziani quali futuri soldati e marinai della Repubblica di Genova
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