Repubblica di Genova - République de Gênes
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Legge sulla trasparenza (abrogata)

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Legge sulla trasparenza (abrogata) Empty Legge sulla trasparenza (abrogata)

Messaggio Da weissmatten Sab Giu 12, 2010 10:12 am

In vigore dall'11/06/1458

Potus ha scritto:


LEGGE SULLA TRASPARENZA

Art. 1
Il seguente testo di legge intende regolamentare una maggiore trasparenza verso tutto il Popolo Genovese all'interno dei seguenti campi:

- Economia dello Stato
- Militare
- Trattati Diplomatici

Art. 2 - Economia dello Stato
Art. 2.a
Il TM,lo Sceriffo e il MDM sono obbligati a postare, all'interno del proprio ufficio in Camera della Corte, i resoconti risalenti a 10 giorni prima, in modo tale da avere in totale 6 comunicati per legislatura.

Art. 2.b
Il Portavoce, coadiuvato da grafici o relazione discorsiva, informerà sull’andamento dell’economia e delle miniere; a questi comunicati potranno partecipare anche il Ministro delle Miniere e lo Sceriffo (se lo riterranno opportuno) per ulteriori indicazioni o chiarimenti.

Art. 2.c
Ogni 15 giorni, in TdR, il Portavoce presenterà una relazione sull’andamento dei lavori del Consiglio, dei rapporti diplomatici e dei dati non sensibili pubblicabili.

Art. 3 - Militare
I Comandanti degli eserciti sono obbligati a postare in uno spazio apposito (Topic sticcato) creato nella Taverna della Repubblica, le liste AMICI dei propri eserciti, questa pubblicazione dovrà essere fatta dopo l'orario limite per richiedere i permessi (ore 18,00) e non dovrà essere più modificata prima delle ore 9 del giorno successivo (inizio riapertura ufficio Capodoganiere per richiedere i permessi), in questo modo i cittadini che dovranno mettersi in viaggio potranno controllare con assoluta facilità di essere inseriti in tale lista e quindi di non rischiare l'uccisione da parte di un esercito amico.
Il Doge o il Generale di Stato Maggiore in sua vece può decidere di non pubblicare alcuni nomi scritti in tali liste per ovvi motivi di strategia militare

Art. 4 - Trattati Diplomatici
Il Cancelliere ha l'obbligo di pubblicare in un apposito spazio (Topic sticcato) creato nella Taverna della Repubblica, tutti i trattati conclusi e firmati con gli stati stranieri, in modo tale che il popolo possa visionarli e porre eventuali quesiti.

Art. 5 - Sanzioni
Le Cariche citate nel testo di legge che non ottempereranno a tali indicazioni saranno accusati di disturbo all'ordine pubblico e la pena sarà un'ammenda da 5 a 15 Ducati e in caso di recidività da 1 a 3 giorni di prigione."
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