Legge sulla Marina (in vigore dal 11 07 1461) (abrogata)
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Legge sulla Marina (in vigore dal 11 07 1461) (abrogata)
Vitello ha scritto:[rp]Genova, addì 10 luglio 1461
La presente Legge abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni normative della Marina.
Essa entrerà in vigore a partire dalle ore 04,01 del giorno 11 luglio 1461.
LA MARINA DELLA SUPERBA REPUBBLICA DI GENOVA
MINISTERO della MARINA della REPUBBLICA di GENOVA
Il Ministero della Marina genovese è l’Istituzione Repubblicana responsabile di ogni ordinamento marinaresco e mercantile.
A tale Ministero è demandato il controllo delle acque territoriali, dei porti e delle baie naturali che ricadono nella giurisdizione della Repubblica di Genova.
Esso ha sede nelle sale del Ministero della Marina della Repubblica di Genova ed amministra e gestisce sia la Marina Militare che la Marina Mercantile e Civile della Repubblica di Genova.
CAPITOLO I – ORGANI ISTITUZIONALI del Ministero della Marina
Le cariche istituzionali che costituiscono tale Ministero sono:
- Doge
- Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina
- Sceriffo e Viceministro della Marina
- Grande Ammiraglio
- Capitani dei porti (Capoporti)
- Vice-Capoporti
- Ministro del Commercio
- Prefetto
- Capitano della Repubblica
1.1 - Doge
E’ il comandante supremo della Marina militare e civile della Repubblica di Genova.
Ha il potere di veto su qualsiasi decisione presa dai funzionari del Ministero, di cui supervisiona i lavori.
1.2 – Il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina
E’ uno dei dodici consiglieri e viene nominato dal Doge.
Fungerà da collegamento tra il Ministero della Marina di cui è il responsabile, il Consiglio della Repubblica genovese ed i Capiporto.
E’ responsabile delle procedure per la costruzione di imbarcazioni private e pubbliche, mercantili e da guerra.
Ha il potere di nomina e revoca dei Capitani dei porti in base a quanto previsto dalla Charta.
Sarà quindi di supporto ai Capiporto delle città, facendo da intermediario tra loro e le Istituzioni.
Darà i consensi agli attracchi secondo le indicazioni del Doge.
Autorizzerà e sovraintenderà su eventuali lavori di ampliamento dei porti, sulle costruzioni di navi, e di ogni problematica correlata ai porti.
Sarà anche Portavoce della Marina della Repubblica genovese, e si occuperà dei rapporti con le varie associazioni marittime e portuali.
1.3 – Lo Sceriffo e Viceministro della Marina
E’ uno dei dodici consiglieri e viene nominato dal Doge.
Sostituisce il Ministro delle Miniere e delle Grandi opere e Ministro della Marina in sua assenza.
1.4 - Grande Ammiraglio
E’colui che comanda e coordina la Marina militare e le strategie militari condotte via mare sotto le direttive impartite dal Doge o dal Capitano della Repubblica e la organizza per combattere la pirateria.
Affianca il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina nella gestione dell’Accademia Navale Genovese.
È nominato dal Doge, fa parte dell'Esercito della Repubblica Genovese e resterà in carica a tempo indeterminato o fino alle dimissioni che dovrà far pervenire con un preavviso di minimo 2 (due) giorni, o fino a revoca dell’incarico votata tramite voto palese della maggioranza dei Consiglieri.
Per le sue conoscenze in campo marittimo, ha il compito di organizzare l' Accademia e offrire sostegno tecnico ai Capitani dei Porti, oltre che a tutti i componenti del Ministero della Marina, soprattutto in occasione del cambio di Governo.
1.5 – Capitani dei porti (Capoporti)
I Capiporto sono i tecnici responsabili dell'attuazione dei lavori di ammodernamento dei porti, della costruzione e riparazione della navi, non che degli accessi e attracchi al porto di propria competenza.
Compito di un Capoporto è monitorare dal faro le coste e di segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti, non che le richieste di approdo o riparazione.
Deve segnalare nel proprio ufficio presso il Ministero della Marina ogni variazione che interviene nel porto di pertinenza in modo che vi sia sempre postata la situazione aggiornata delle navi attraccate presso le banchine o in riparazione in darsena.
Deve provvedere ad aggiornare il registro navale presente nelle sale della Marina, riportando i dati inerenti il varo di ogni nuova imbarcazione costruita nel porto di propria competenza.
E’ responsabile dell'inventario del porto ed ha l'obbligo di trovarsi nella città con il porto da lui amministrato.
E' responsabile dei proventi delle vendite, delle riparazioni, dei dazi e delle tasse sui bacini fino a quando quest'ultime non saranno gestite direttamente dall'Ufficio dello Sceriffo e Viceministro della Marina, e dovrà provvedere anche a registrare ogni transazione nel registro navale di cui sopra.
Il Capoporto viene nominato dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina nelle modalità da lui decise e dopo aver sentito il parere del Doge ed eventualmente del Sindaco.
Durante la "vacazio" in attesa della nomina del nuovo Capoporto resterà in carica il Vicecapoporto. Qualora però si verificasse la concomitanza di dimissioni da parte del Capoporto e del suo Vice, per questa "vacazio" il Doge potrà nominare direttamente un Capoporto in attesa delle nuove nomine secondo l'iter previsto.
Il Capoporto rimarrà in carica per mesi 4 o fino alle dimissioni che dovrà far pervenire con un preavviso di minimo 2 giorni, o fino a revoca dell’incarico votata tramite voto palese della maggioranza dei Consiglieri.
[hrp]BANDO (eventuale) PER CAPOPORTO PER LA CITTA' DI XXXXXXXXXX
A partire da oggi xx xxxxx 14xx e per la durata di 5 giorni il Consiglio della Repubblica di Genova indice un bando per la nomina di Capoporto per la città di XXXX
Ruolo del Capoporto:
1.5 - Capitani dei porti (Capoporti)
I Capiporto sono i tecnici responsabili dell'attuazione dei lavori di ammodernamento dei porti, della costruzione e riparazione della navi, non che degli accessi e attracchi al porto di propria competenza.
Compito di un Capoporto è monitorare dal faro le coste e di segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti, non che le richieste di approdo o riparazione.
Deve segnalare nel proprio ufficio presso il Ministero della Marina ogni variazione che interviene nel porto di pertinenza in modo che vi sia sempre postata la situazione aggiornata delle navi attraccate presso le banchine o in riparazione in darsena.
Deve provvedere ad aggiornare il registro navale presente nelle sale della Marina, riportando i dati inerenti il varo di ogni nuova imbarcazione costruita nel porto di propria competenza.
E’ responsabile dell'inventario del porto ed ha l'obbligo di trovarsi nella città con il porto da lui amministrato.
E' responsabile dei proventi delle vendite, delle riparazioni, dei dazi e delle tasse sui bacini fino a quando quest'ultime non saranno gestite direttamente dall'Ufficio dello Sceriffo e Viceministro della Marina, e dovrà provvedere anche a registrare ogni transazione nel registro navale di cui sopra.
Il Capoporto viene nominato dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina nelle modalità da lui decise e dopo aver sentito il parere del Doge e eventualmente del Sindaco.
Durante la "vacazio" in attesa della nomina del nuovo Capoporto resterà in carica il Vicecapoporto. Qualora però si verificasse la concomitanza di dimissioni da parte del Capoporto e del suo Vice, per questa "vacazio" il Doge potrà nominare direttamente un Capoporto in attesa delle nuove nomine secondo l'iter previsto.
Il Capoporto rimarrà in carica per mesi 4 o fino alle dimissioni che dovrà far pervenire con un preavviso di minimo 2 giorni, o fino a revoca dell’incarico votata tramite voto palese della maggioranza dei Consiglieri.
Requisiti:
- Risiedere nella città di competenza (o in caso della capitale avere l'appartamento o il castello)
- Garantire una assidua presenza all'interno del suo ufficio
- Voglia di imparare e di lavorare
- Avere la fedina penale pulita
Tutti gli interessati dovranno presentare la loro domanda qui in pubblica piazza indicando:
- Nome
- Età
- Città di residenza
- Motivo che spinge a diventare Capoporto
- Piccolo Curriculum Vitae[/hrp]
1.6 – Vice-Capoporto
In seno al Consiglio Cittadino si dovrà istruire ed assegnare il ruolo di Vice-Capoporto ad un Consigliere che sostituirà il Capoporto ufficiale per assenze temporanee o improvvise impossibilità di ricoprire il ruolo, tale nomina dovrà avere l’avvallo del Ministro delle Miniere e delle grandi Opere.
Tale carica potrà essere revocata nel caso che il consigliere venga condannato per tradimento o alto tradimento nei confronti della Repubblica o che venga espulso con ovvie ragione dal Consiglio Cittadino. In caso di nuove problematiche che neghino la possibilità di ricoprire l'incarico il Vice-Capoporto è tenuto a dare un preavviso di almeno 3 giorni affinchè possa essere nominato dal Consiglio Cittadino un nuovo Vice-Capoporto.
1.7 – Commissione Economica della Marina Genovese
Essa è costituita dal Ministro del Commercio e dallo Sceriffo e Viceministro della Marina e provvede a rifornire i Capoporti delle risorse necessarie all’ammodernamento dei porti, alla costruzione e riparazione delle imbarcazioni. Tale commissione ha il compito di stipulare accordi commerciali con altre potenze marittime, di gestire i pagamenti delle imbarcazioni e delle tasse portuali.
CAPITOLO II - DELL’USO dei PORTI e delle BAIE NATURALI
Le navi che vorranno attraccare nei porti della Repubblica di Genova, dovranno richiedere autorizzazione all'autorità competente presso la Dogana Genovese compilando apposita domanda come da allegato modello A.
Il modello della domanda verrà resa disponibile in Dogana per la compilazione da parte dei richiedenti che, ottenuta l'autorizzazione da parte del Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina, dovranno contattare il Capitano del porto della città per l'autorizzazione IG.
2.1 – Accesso
Il libero accesso ai porti della Repubblica di Genova, spetta solo ed esclusivamente ad imbarcazioni di proprietà della Repubblica o dei suoi Municipi ed alle navi appartenenti ad Ordini ed associazioni Militari con trattati in vigore con la Repubblica di Genova.
Le imbarcazioni Municipali hanno diritto di accesso e di attracco alla propria città.
Imbarcazioni Repubblicane hanno diritto di accesso ed attracco, in ogni città della Repubblica.
In tutti gli altri casi, il permesso di accesso e di attracco va richiesto al Ministro delle Miniere e/o al Capoporto.
2.1 lettera aLe navi da guerra della Marina Militare della Repubblica di Genova sono dislocate, una nave in ogni porto di ogni città della Repubblica per garantire presidio e pronto intervento in caso di tentativi di aggressione.Il porto della Capitale invece viene destinato a porto ed arsenale Militare della Marina della Superba Repubblica di Genova e li saranno dislocate le restanti navi da guerra della Marina Militare.Nel porto della Capitale dovranno rimanere libere due banchine, una da adibirsi ad attracco e stacco nelle 24 ore ed una per eventuali riparazioni e attracchi di navi di altri stati o di navi imperiali in missione.
2.2 – Attracco portuale
Esso può avvenire solo dopo aver ottenuto regolare permesso dalle autorità competenti, secondo la procedura prevista e riportata in Dogana dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina.
L’attracco portuale è subordinato al pagamento di un dazio e della tassa sui bacini giornaliera per una sosta pari o superiore ai 3 (tre) giorni.
L’ammontare del dazio e della tassa dei bacini è deciso dalla Commissione Economica della Marina Genovese.
2.2. Lettera aIl dazio è una tassa commerciale sulle merci importate il cui importo è stabilito dalla Commissione Economica della Marina genovese e la sua applicazione nei porti della Repubblica verrà di volta in volta stabilita ad inizio mandato mediante votazione del Consiglio a maggioranza.Il versamento del dazio, se dovuto perché applicato, deve avvenire al momento dell'attracco della nave alla banchina.2.2. Lettera bLa tassa sui bacini, stabilita anch'essa dalla Commissione Economica della Marina genovese non è sottoposta ad alcuna approvazione da parte del Consiglio ma solo di quella del Doge e verrà applicata nel momento in cui la sosta nel porto sarà pari a 3 (tre) giorni o superiore.
È facoltà del Capoporto richiedere una cauzione al momento dell'attracco della nave.
L'importo forfettario della cauzione è fissato nel corrispettivo della tassa sui bacini per 10 (dieci) giorni.
Nel caso in cui la nave salpasse prima del termine dei dieci giorni appena prima della partenza verrà restituita dal Capoporto al Capitano della nave la quota parte non utilizzata, mentre se la permanenza sarà superiore il Capitano della nave provvederà prima di imbarcarsi a saldare al Capoporto la differenza ancora dovuta, pena l'iscrizione nell'elenco dei pirati per il vascello e l'equipaggio.
Nessuna tassa sui bacini è dovuta da imbarcazioni in transito per consegna merce e immediata ripartenza.
Da ogni dazio e/o tassa sui bacini sono esentate le imbarcazioni di proprietà della Repubblica o di Municipi ed appartenenti ad Ordini ed Associazioni militari con un trattato di cooperazione militare con la Repubblica in vigore.
2.3 – Attracco nelle Baie Naturali
Esso è subordinato a rilascio di relativo permesso da richiedere con la prassi descritta al punto 2.2
2.4 – Banchina commerciale
In tutti i porti dovrà essere garantito almeno un posto libero per l'attracco veloce con sosta massima di 24 ore. La banchina adibita a questo compito dovrà essere l'ultima disponibile. La sanzione per le navi che violino il limite delle 24 ore è di 100 ducati per giorno di sosta, da pagarsi prima della partenza pena l'iscrizione nell'elenco dei pirati per il vascello e l'equipaggio. Il Doge può in ogni momento stabilire un ammontare diverso per la sanzione.
2.5 – Attracco forzato
Ogni manovra di attracco non provvista di relativo permesso, è considerata un’azione ostile alla Repubblica di Genova, verso il quale la Repubblica stessa potrà e dovrà difendersi sia militarmente che giuridicamente.
I soggetti coinvolti dovranno provvedere a pagare i danni causati al porto forzato.
2.6 – Sosta a tempo indeterminato
Qualora il capitano di una nave dovesse avere la necessità di fermarla per un periodo indeterminato (ritiro o viaggio), dovrà provvedere a comunicarlo e, prima di assentarsi, dovrà passare il comando della propria nave a persona reperibile e presente nella città del porto di attracco e che sia in grado di salpare nelle 24 ore se richiesto dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina anche per tramite del Capoporto.
In ogni caso, per una assenza ingiustificata della durata di oltre 5 giorni, la Repubblica potrà attuare ogni misura atta a liberare la banchina o il nodo, compreso l'affondamento della nave stessa.
In alternativa il comandante della nave può domandare l’attracco in una baia naturale, in tal caso la sosta, se concessa, è esente da ogni tassa o limite temporale.
CAPITOLO III – DELLA COSTRUZIONE e RIPARAZIONE delle IMBARCAZIONI
Il ministero della Marina genovese, nella fattispecie del Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina, è responsabile delle procedure per la costruzione di imbarcazioni private e pubbliche, mercantili e da guerra.
Può a discrezione individuare tempi, modalità di costruzione dell'imbarcazione e ha il potere di rifiutare la richiesta.
3.1 - Imbarcazioni pubbliche
Sono le imbarcazioni gestite dal Ministero della Marina genovese o dai Municipi. Il pagamento dei lavori per una imbarcazione pubblica può avvenire a consegna ultimata o anche suddiviso in scaglioni, oltre a presentare un prezzo quanto più vicino possibile al costo effettivo di costruzione.
Questi lavori hanno la precedenza su ogni altro tipo di richiesta.
3.2 - Imbarcazioni private
Per le imbarcazioni private, ossia imbarcazioni destinate a singoli cittadini o organizzazioni riconosciute, il pagamento deve avvenire preventivamente all'inizio dei lavori.
3.3 – Costruzione di imbarcazioni commerciali o civili
La richiesta di costruzione di una nave commerciale e civile, va inoltrata al Capoporto o al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina che la riporterà nelle sale del Ministero della marina in attesa dell'autorizzazione del Doge.
Una volta ottenuta l'autorizzazione per la costruzione della nave e preventivato il costo di acquisto al committente, si provvederà a far sottoscrivere, tramite missiva privata, un contratto di costruzione.
Tale contratto dovrà essere conforme al modello indicato nell’ALLEGATO B.
Per l’acquisto di tali imbarcazioni private, il corrispettivo va versato a momento della stipula del contratto.
3.4 - Costruzione di imbarcazioni da guerra
La costruzione di una nave da guerra, potrà venire concessa solo ad Ordini Militari riconosciuti dalla Repubblica ed agli Stati con i quali vi siano trattati ed alleanze in essere tramite voto del Consiglio della Repubblica.
La richiesta di costruzione di una nave da guerra, va inoltrata tramite il Capoporto al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina che la riporterà nelle sale del Ministero della Marina in attesa dell'autorizzazione del Consiglio.
Una volta ottenuta l'autorizzazione per la costruzione della nave e preventivato il costo di acquisto al committente, si provvederà a far sottoscrivere, tramite missiva privata, un contratto di costruzione.
Tale contratto dovrà essere conforme al modello indicato nell’ALLEGATO B.
Per l’acquisto di tali imbarcazioni da guerra, il corrispettivo va versato a momento della stipula del contratto.
3.5 – Richieste di riparazione
Esse vanno fatte preventivamente a uno dei Capoporti della Repubblica genovese o al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina, che provvederà a riportarla nelle sale del Ministero della Marina.
Tali richieste sono subordinate al rilascio di un precedente permesso di attracco e di sbarco.
Una volta determinato l’ammontare delle riparazioni, il committente sottoscrive, tramite missiva privata, un contratto di riparazione.
Tale contratto dovrà essere conforme al modello indicato nell’ALLEGATO C.
Per le riparazioni di imbarcazioni private, il corrispettivo va versato a momento della stipula del contratto.
CAPITOLO IV – DELLE VIOLAZIONI DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Le violazioni delle presenti disposizioni legislative, sono regolate nello specifico da codesto capitolo ed in generale, per reati qui non previsti, si fa riferimento al Codex Ianuensis della Repubblica di Genova, salvo differenti disposizioni emanate tramite Decreti e/o Ordinanze Municipali.
4.1 – Reati dei Funzionari del Ministero della Marina Genovese
Le cariche istituzionali individuate nella presente disposizione legislativa sono soggetti ai reati di negligenza, abuso di potere in funzione pubblica, alto tradimento, cosi come previsto dal Codex Ianuensis.
4.1. lettera aCostituisce il reato di omissione in atti d’ufficio per il Capoporto, la mancata comunicazione di avvistamenti al largo della propria città, di richieste di approdo, riparazione e costruzione di navi, non che assenze non autorizzate dalla propria città.4.1. lettera bCostituisce il reato di tradimento per il Capoporto, l'autorizzazione dell'approdo a imbarcazioni senza il permesso dell'autorità preposta o in sua vece del Doge o del Capodoganiere.4.1. lettera cCostituisce reato di alto tradimento, per abuso di potere in funzione pubblica per il Capoporto, l'assegnazione di un'imbarcazione costruita a un cittadino differente da quello indicato, o la preventiva assegnazione della stessa senza autorizzazione del Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e della Marina, nonchè l'appropriazione di merci e ducati destinati all'inventario del porto.
4.2 - Reati di altri soggetti
4.2. lettera aOgni individuo che violi i contratti di costruzione e di riparazione sarà incriminato per inadempimento contrattuale (assimilato alla frode);4.2. lettera bI membri di ogni Ordine riconosciuto che violeranno i contratti di costruzione e di riparazione saranno puniti con l'incriminazione di alto tradimento;4.2. lettera cL'attracco non autorizzato e/o lo sbarco non autorizzato sarà punito con l'incriminazione di disturbo di transito non autorizzato;4.2. lettera dIl mancato pagamento del dazio e/o delle tasse sui bacini da parte del Capitano di una nave sarà punito con l'incriminazione di evasione fiscale.
----- ALLEGATI -----
[hrp]ALLEGATO A - Modello di richiesta autorizzazione di approdo.
Il Sottoscritto _____________ Comandante della Nave ____________ richiede la possibilità di attraccare presso il Porto della Città di ___________ per i seguenti motivi:
[____________________]
L'equipaggio nonché i passeggeri della nave sono:
[_______________________] (allegare elenco dei passeggeri su pergamena autenticata).
Richiedo inoltre un permesso di attracco di _____ giorni.
Accetto le condizioni poste dalla Repubblica Genovese:
- tassazione sulla nave;
- partenza entro due giorni dalla comunicazione del Capo Porto.
Il Comandante della Nave ________________________
Data
_______________[/hrp]
[hrp]ALLEGATO B : Contratto di acquisto di una nave privata.
Il Sottoscritto ___________ [nome del privato o dell'Organizzazione/Ordine Militare___________]
accetta le condizioni di vendita di una [inserire la tipologia della nave] poste dal Consiglio della Repubblica Genovese:
- la finalità di tale costruzione, sarà esclusivamente a scopo commerciale e di trasporto di passeggeri;
- in caso di navi da guerra, che le stesse non vengano utilizzate in azioni contro la Repubblica Genovese o contro altri Stati che abbiano trattati in cosro con la Repubblica stessa e che, qualora le stesse fossero di proprietà di residenti Genovesi, siano in ogni momento disponibili, su ordine dell'Ammiraglio, del Capitano o del Doge, a prendere parte a operazioni militari sotto il comando dell'Ammiraglio della Repubblica.
Si impegna a pagare in anticipo la somma pattuita di ________ ducati, [e/o a fornire le seguenti merci per la costruzione della nave: indicare eventuali merci fornite direttamente dall'ordinatario].
Il nome individuato per l'imbarcazione è _____________ e il Capitano che dovrà essere nominato al momento del varo è ______________.
Richiede altresì la possibilità di usufruire di un posto nave nella bacino del Porto della Città di _________ per ___ giorni dal varo della nave, accettando le eventuali tasse di ormeggio fissate dalla Repubblica Genovese.
L'acquirente
____________
Data
____________[/hrp]
[hrp]ALLEGATO C - Contratto di riparazione di una nave privata
Il Sottoscritto _____________ [nome del privato o dell'Organizzazione/Ordine ___________] accetta le condizioni di riparazione della propria nave [nome della nave] e a pagare in anticipo la somma pattuita di ________ ducati, [e/o a fornire le seguenti merci per la riparazione della nave: indicare eventuali merci fornite direttamente dall'ordinatario].
Richiede altresì la possibilità di usufruire di un posto nave nella bacino del Porto della Città di _________ per ___ giorni dal completamento della riparazione della nave, accettando le eventuali tasse di ormeggio fissate dalla Repubblica Genovese.
Il Capitano della Nave
____________
Data
____________[/hrp]
Erazmus Ciolek Witelo della RovereDoge della Repubblica di Genova
[/rp]
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