Repubblica di Genova - République de Gênes
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Della regolamentazione degli Ordini - 2.a parte (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Lun Mar 09, 2009 10:37 am

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art.6 diritti e doveri degli Ordini di Sperone
a) Clausole generali.
a.1 definizione
Un ordine detto di Sperone è un ordine che obbediente a un nobile genovese (riconosciuto dal Collegio di Araldica)
a.2 riconoscimento
a.2.1 Con il presente trattato, la Repubblica di Genova riconosce l'ordine ................................................... come " ordine nobile"
a.2.2 Per il presente trattato, l' ordine .......................................... riconosce la Repubblica di Genova ed accetta d'essere sottoposto alle clausole che disciplinano lo statuto degli " ordini di Sperone"
b) Procedura di riconoscimento
b.1 domanda
L'ordine riempito il formulario di riconoscimento e l' invia al Doge. Quest'ultimo ha una settimana per deliberare.
b.2 Periodo transitorio
Al termine della settimana, se il riconoscimento è accordato, un periodo transitorio di 3 mesi inizierà a permettere all' ordine di mettersi in conformità con le esigenze di riconoscimento da parte del Collegio di Araldica. Al termine di questo periodo, il riconoscimento sarà soggetto ad un nuovo esame. Se le condizioni sono soddisfatte ed i termini del trattato rispettati, sarà confermato. Se questo non è il caso, il riconoscimento sarà sospeso. L'ordine potrà fare una nuova domanda di riconoscimento al termine di 2 mesi.
c) Diritti accordati ad un ordine di Sperone
c.1 Signoria
L'ordine si vedrà assegnare la signoria del nobile fondatore.
c.2 rappresentanza
L' ordine può in qualsiasi momento richiedere l' apertura d' un'ambasciata per discutere con la cancelleria.
c.3 arruolamento
c.3.1 Ogni membro dell' ordine è legittimato a promuovere il suo ordine e ad aprire un ufficio d'arruolamento nel forum. Il proselitismo è di conseguenza loro autorizzato.
c.3.2 I membri dell'ordine possono fare parte dell' esercito della Repubblica, ma preferibilmente come riservisti. Se sono soldati, il loro impegno verso l' esercito deve restare prioritario
c.4 Movimenti di truppe
L'ordine può organizzare spostamenti di corpo armato o lance previo consenso del Doge o del Capitano nel rispetto della legge sui gruppi armati e della Legge Marziale ove introdotta
c.5 Aiuto finanziario In caso di partecipazione alla difesa della Repubblica, un aiuto finanziario potrà essere accordato su domanda dell' ordine (con riserva della consegna dall' ordine d' na relazione su l'utilizzo del
l'aiuto versato).
d)Obblighi d'un ordine di Sperone
d.1 informazione
L'ordine è obbligato a comunicare allo Stato maggiore ogni informazione che riguarda la sicurezza della Liguria. Deve ogni mese informare il Doge dei suoi effettivi
d.2 manovre
Manovre dovranno essere effettuate in modo regolare
d.3 difesa
In caso di conflitto, i membri dell'ordine presenti sul territorio genovese devono contribuire alla difesa della Repubblica e lavorare in collaborazione con l'esercito
d.4 giustizia
d.4.1 L' ordine riconosce il diritto al tribunale di Genova di giudicare per offese sul piano penale e civile i membri eventualmente in difetto
d.4.2 Ogni prova presentata dall' ordine deve rispettare ed essere conforme al diritto genovese per essere ammissibile dinanzi alla giustizia della Liguria.
d.4.3 L'ordine può sottoporre alla giustizia, i frutti della sue indagini contro i criminali ed i delinquenti. Tuttavia, le accuse non saranno effettive che dopo indagine del polo giustizia genovese che si pronuncerà sull'ammissibilità delle prove e testimonianze, procedura garantendo la libertà e l'indipendenza della giustizia genovese.
d.4.4 I membri dell' ordine, presenti in occasione d'azione militare o d'atto criminale, s'impegnano ad aiutare le forze legittime a ristabilire l'ordine e la pace.

art.7 del cambiamento delle Istituzioni
qualora avvenga un qualsiasi cambiamento nelle Istituzioni competenti gli Ordini già esistenti ed autorizzati rimarranno in vita per un periodo di 6 mesi, tempo necessario per completare, integrare, rinnovare, tutte le domande necessarie al loro riconoscimento.

art.8 violazioni
- qualunque Ordine che non chieda preventiva autorizzazione al Doge per arruolare non potrà più farlo se non cambiando nome e ricominciando la procedura oppure mantendo lo stesso nome ma attendendo due mesi dopo aver presentato le scuse al Doge.
- qualunque ordine non completi le procedure previste dalla presente legge, domanda del permesso di arruolamento, riconoscimento da parte del Collegio di Araldica o della autorità religiose, riconoscimento da parte della Repubblica di Genova verrà dichiarato illegale. Come conseguenza vi sarà l'immediato scioglimento dell'Ordine e il divieto di portarne i simboli. I violatori saranno perseguibili per alto tradimento, banditi per mesi due da ogni attività istituzionale, in particolare:
- se sindaci dovranno dare le dimissioni oppure il Doge dovrà autorizzare l'assalto al municipio
- se consiglieri della Repubblica dovranno dare le dimissioni oppure verrà loro negato l'accesso al Consiglio e a qualsiasi carica ad esso connesso
- se membri della milizia cittadina, non potranno più farne per il periodo previsto parte pena lo sciolgimento della milizia
- se hanno l'accesso a qualsiasi forum governativo (consigli comunali, ambasciate, ecc.) l'accesso dovrà essergli negato pena la accusa di complicità dell'amministratore/responsabile del forum.

norma transitoria
- gli Ordini attualmente già operanti nella Repubblica avranno un mese di tempo per mettersi in regola con la presente legge.

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