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Della diffamazione (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Ven Ago 29, 2008 11:41 am

Pubblicata il 07-10


Della diffamazione

Costituisce un atto di diffamazione ogni proposito pubblico, atto a mettere falsamente in causa l’onore personale o professionale di un abitante della Repubblica.
L’atto di diffamazione è un reato leggero ed è punito mediate l’obbligo di sottoporsi a pubbliche scuse, mediante l’obbrobrio pubblico o mediante ammenda di un ammontare simbolico pari a 200 ducati, a seconda dell’entità del pregiudizio morale e finanziario subito. In caso di diffamazione di un nobile o di un ufficiale civile o militare della Repubblica, l’ammenda viene sostituita dalle percosse ed il reato diventa serio.
La recidiva è considerata come un reato serio ed è punita con la prigione.

Capi d’imputazione: Diffamazione e insulti, Disturbo dell’ordine pubblico

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