Della regolamentazione degli Ordini e delle associazioni militari (in vigore da 1/6/1461)
Repubblica di Genova - République de Gênes :: La Repubblica di Genova :: Biblioteca - Bibliothèque :: Le leggi della Repubblica - Les lois de la Rèpublique :: Versione per i cittadini di lingua italiana
Pagina 1 di 1
Della regolamentazione degli Ordini e delle associazioni militari (in vigore da 1/6/1461)
Vitello ha scritto:[rp]Genova, addì 1 giugno 1461
La presente Legge abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni normative sugli Ordini e le Associazioni Militari.
Essa entrerà in vigore a partire dalle ore 04,01 del giorno 1 giugno 1461.
DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORDINI E DELLE ASSOCIAZIONI MILITARI
art.1 definizione
Gli Ordini cavallereschi e le associazioni militari sono distinti nelle seguenti categorie:
- Cavalieri di Croce o Ordini Crocesegnati (legati alla Chiesa)
- Cavalieri di Collana o Ordini Dinastici (legati ad una Provincia)
- Cavalieri di Sperone (Indipendenti)
- Cavalieri genovesi
- Associazioni militari
art.2 dell'arruolamento
gli Ordini e le Associazioni militari possono arruolare sul territorio della Repubblica di Genova solo dopo avere presentato domanda al Doge o aver ottenuto il riconoscimento da parte del Doge.
art.3 della domanda al Doge
per motivi di rispetto alle autorità locali tutti gli Ordini e le Associazioni militari devono sempre chiedere l'autorizzazione preventiva per arruolare, aprire uffici, caserme e quant'altro necessario alla loro attività.
La domanda non è necessaria in presenza di un trattato che preveda esplicitamente queste attività.
art. 4 formulario della domanda
Io (nome e cognome ed eventuale titolo nobiliare) domando all'Illustre Doge della Repubblica di Genova il riconoscimento dell’Ordine (o dell’associazione militare) ed il permesso di arruolamento sul territorio della Repubblica e di aprirvi caserme.
Nome dell'Ordine (o dell’Associazione militare):
Data di creazione :
Scopi dell'Ordine (o dell’Associazione militare): :
Nome del Gran Maestro o del fondatore:
Statuto in allegato
Testo da firmarsi dai rappresentanti dell'Ordine (o dell’Associazione militare): :
L'Ordine (o Associazione militare): ……………………………………………………… ha preso conoscenza dei diritti e dei doveri d'un Ordine o Associazione militare riconosciuto dalle Autorità genovesi.
art. 4 diritti e doveri degli Ordini stranieri, Religiosi militari, Internazionali e delle Associazioni Militari
a) Clausole generali.
a.1 definizione
Un Ordine Straniero è un Ordine che si riconduce ad un'entità statale straniera
Un Ordine Religioso militare è un Ordine che si riconduce al Papa o la Chiesa
Un Ordine Internazionale è un Ordine che si riconduce a più entità statali oppure composto da cavalieri di varia nazionalità
Un Associazione militare è una compagine priva di Statuto o riconoscimento di una qualsiasi araldica
a.2 riconoscimento
a.2.1 Con il presente trattato, la Repubblica di Genova riconosce l’Ordine (o Associazione Militare) ................................................... come " Ordine Straniero" (oppure Religioso Militare oppure Internazionale oppure Associazione militare ed autorizza i suoi membri a restare sul suolo genovese
a.2.2 Per il presente trattato, l' Ordine (o Associazione Militare) .......................................... riconosce la Repubblica di Genova ed accetta d'essere sottoposto alle clausole che disciplinano lo statuto degli " Ordini stranieri, Religiosi militari, Internazionali e delle Associazioni Militari "
b): Procedura di riconoscimento
b.1 domanda
L'Ordine compila il formulario di riconoscimento e l'invia al Doge. Quest'ultimo ha una settimana per studiarlo e lo trasmette con parere al consiglio della Repubblica che delibererà.
b.2 Periodo transitorio
al termine della settimana, se il riconoscimento è accordato, un periodo transitorio di 3 mesi avrà inizio. Al termine di questo periodo, il riconoscimento sarà soggetto ad un nuovo esame. Se i termini del trattato sono stati rispettati, sarà confermato. Se questo non saranno stati rispettati, il riconoscimento sarà annullato ed i suoi membri dovranno lasciare la Repubblica Se questo non saranno stati rispettati, il riconoscimento sarà annullato ed i suoi membri dovranno lasciare la Repubblica, oppure abbandonare pubblicamente l' Ordine, e giurare pubblicamente di non rientrarci più. L'Ordine potrà fare una nuova domanda di riconoscimento solo dopo 2 mesi. Il riconoscimento può essere sospeso su semplice decisione del consiglio della Repubblica.
c) Diritti accordati agli Ordini stranieri, Religiosi militari, Internazionali e delle Associazioni Militari
c.1 rappresentanza
L'Ordine può in qualsiasi momento richiedere l'apertura d'una ambasciata per discutere con la cancelleria.
c.2 Movimenti di truppe
L'Ordine può organizzare spostamenti di corpo armato o lance previo accordo del Doge o del Capitano in rispetto della legge sui gruppi armati e della Legge Marziale ove introdotta
d) Obblighi per Ordini stranieri, Religiosi militari, Internazionali e delle Associazioni Militari
d.1 informazione
L'Ordine è obbligato a comunicare allo Stato Maggiore ogni informazione che riguarda la sicurezza della Repubblica.
d.2 difesa
L'Ordine deve impegnarsi a non nuocere mai alla Repubblica di Genova ed ai Genovesi. In caso di conflitto che mette in causa la Repubblica, l'Ordine deve contribuire alla difesa della medesima e lavorare in collaborazione con l'esercito. Se si rifiuta, i suoi membri dovranno lasciare le terre genovesi per tutta la durata del conflitto
d.3 giustizia
d.3.1 L'Ordine riconosce il diritto al tribunale Genovese di giudicare per reati i suoi membri in eventuale difetto.
d.3.2 Ogni prova presentata dall'Ordine deve rispettare ed essere conforme al diritto genovese per essere ammissibile dinanzi alla giustizia della Liguria .
d.3.3 L'Ordine può sottoporre alla giustizia, i frutti della sua indagine contro i criminali ed i delinquenti. Tuttavia, le messe in carico non saranno effettive che dopo indagine del polo giustizia genovese che si pronuncerà sull'ammissibilità delle prove e testimonianze, con procedura che garantisca la libertà e l'indipendenza della giustizia genovese.
d.3.4 I membri dell'Ordine, presenti in occasione d'azione militare o d'atto criminale, s'impegnano ad aiutare le forze legittime a ristabilire l'Ordine e la pace.
art.5 diritti e doveri degli Ordini cavallereschi, Ordini di Sperone ed Ordini Genovesi
a) Clausole generali.
a.1 definizione.
Un Ordine detto cavalleresco è un Ordine fedele alla Repubblica di Genova e che ha ottenuto un riconoscimento di un Araldica
Un Ordine detto di Sperone è un Ordine che obbediente a un nobile genovese che ha ottenuto un riconoscimento di un Araldica
Un Ordine genovese è un Ordine obbediente ad un cittadino genovese e che ha ottenuto il riconoscimento del governo genovese
a.2 riconoscimento.
Con il presente trattato, la Repubblica di Genova riconosce l'Ordine ................................................... come Ordine cavalleresco
b) Procedura di riconoscimento
b.1 domanda.
L'Ordine compila il formulario di riconoscimento e l'invia al Doge. Quest'ultimo ha una settimana per studiarlo e trasmetterlo con parere al Consiglio della Repubblica.
b.2 Periodo transitorio.
Al termine di quest'esame, il riconoscimento è accordato, ma seguirà un periodo transitorio di 3 mesi. Al termine di questo periodo, la cartella sarà soggetto ad un nuovo esame. Se le condizioni sono soddisfatte ed i termini del trattato rispettati, il riconoscimento sarà confermato. Se questo non è il caso, i diritti di cui beneficia l'Ordine a titolo del riconoscimento saranno sospesi. L'Ordine potrà fare una nuova domanda di riconoscimento al termine di 2 mesi.
c) Diritti accordati ad un Ordine cavalleresco
c.1 Ottenimento d'una signoria o di un castello
il Doge può assegnare un titolo nobiliare al Capo dell'Ordine, vincolandolo al solo periodo in cui sarà a capo del medesimo. L'Ordine dovrà nominare un reggente che diventerà signore della terra per il suo Ordine dopo avere prestato fedeltà come nobile alla Repubblica di Genova.
L’Ordine o Associazione militare potrà vedersi assegnare un Castello dalla Repubblica qualora ne fosse sprovvisto oppure il Nobile fondatore non volesse utilizzare il proprio come sede.
c.2 rappresentanza.
L'Ordine dovrà dare pieno accesso al Doge ai suoi uffici per garantire la massima trasparenza.
c.3 arruolamento.
c.3.1 Ogni membro dell'Ordine è legittimato a promuoverlo con ogni mezzo e ad aprire un ufficio d'arruolamento nella pubblica piazza. Il proselitismo è quindi loro autorizzato.
c.3.2 I membri dell'Ordine non fanno parte dell'esercito di Genova se non previsto da apposito trattato, ma preferibilmente con unità autonome che rispondono allo Stato Maggiore. Il loro impegno verso l'esercito deve restare prioritario
c.4 Movimenti di truppe. L'Ordine può organizzare spostamenti di corpo armato o lance in seguito avere informato il Doge o il Capitano, come unità dell'esercito non sono soggette alle autorizzazioni previste dalla legge sui gruppi armati e la Legge Marziale ove introdotta
c.5 Aiuto finanziario.
Allo scopo d' aiutare il funzionamento e l'armamento dell' Ordine, la Repubblica potrà accordare un aiuto (con riserva della consegna per l'Ordine d'una relazione sull'utilizzo dell'aiuto versato). In caso di partecipazione alla difesa della Repubblica, un aiuto finanziario o in natura per membro che partecipa attivamente a questa difesa potrà essere accordato su domanda dell' Ordine sotto le stesse condizioni.
d) Obblighi d'un Ordine cavalleresco
d.1 informazione.
L' Ordine è obbligato a comunicare allo Stato maggiore ogni informazione che riguarda la sicurezza della Repubblica.
d.2 manovre.
L'Ordine dovrà effettuare regolarmente manovre sulle strade della Liguria
d.3 difesa. L'Ordine deve contribuire alla difesa della Repubblica e lavorare in collaborazione con l'esercito
d.4 Signoria. Se l'Ordine ha ricevuto un feudo, deve incaricarsi del suo mantenimento.
d.5 giustizia.
d.5.1 L' Ordine riconosce il diritto al tribunale Genovese di giudicare per reati i suoi membri in eventuale difetto
d.5.2 Ogni prova presentata dall' Ordine deve rispettare ed essere conforme al diritto genovese per essere ammissibile dinanzi alla giustizia della Repubblica.
d.5.3 L'Ordine può sottoporre alla giustizia, i frutti delle sue indagine contro i criminali ed i delinquenti. Tuttavia, le accuse non saranno effettive che dopo indagine del polo giustizia genovese che si pronuncerà sull'ammissibilità delle prove e testimonianze, procedura che garantirà la libertà e l'indipendenza della giustizia genovese.
d.5.4 I membri dell' Ordine, presenti in occasione d'azione militare o d'atto criminale, s'impegnano ad aiutare le forze legittime a ristabilire l'Ordine e la pace.
art.6 del cambiamento delle Istituzioni
qualora avvenga un qualsiasi cambiamento nelle Istituzioni competenti gli Ordini già esistenti ed autorizzati rimarranno in vita per un periodo di 6 mesi, tempo necessario per completare, integrare, rinnovare, tutte le domande necessarie al loro riconoscimento.
art.7 violazioni
- qualunque Ordine che non chieda preventiva autorizzazione al Doge per arruolare non potrà più farlo se non cambiando nome e ricominciando la procedura oppure mantenendo lo stesso nome ma attendendo due mesi dopo aver presentato le scuse al Doge.
- qualunque Ordine non completi le procedure previste dalla presente legge, domanda del permesso di arruolamento, riconoscimento da parte della Repubblica di Genova verrà dichiarato illegale. Come conseguenza vi sarà l'immediato scioglimento dell'Ordine e il divieto di portarne i simboli. I violatori saranno perseguibili per alto tradimento, banditi per mesi due da ogni attività istituzionale, in particolare:
- se sindaci dovranno dare le dimissioni oppure il Doge dovrà autorizzare l'assalto al municipio
- se consiglieri della Repubblica dovranno dare le dimissioni oppure verrà loro negato qualsiasi ministero
- se membri della gendarmeria o milizia cittadina, non potranno più farne per il periodo previsto parte pena lo scioglimento della milizia
- se hanno l'accesso a qualsiasi sala governativa (consigli comunali, ambasciate, ecc.) l'accesso dovrà essergli negato pena la accusa di complicità del detentore delle chiavi della sala.
Art.8 dei trattati
La Repubblica di Genova può stipulare con gli Ordini o Associazioni militari dei specifici trattati con disposizioni in deroga a quanto previsto dalla presente legge. Il trattato deve prevedere i seguenti diritti e doveri:
- appartenenza o meno di diritto all’esercito e alla marina genovese
- accesso o meno alle sale militari per i suoi membri o ufficiali o rappresentanti
- parificazione o meno all’esercito e alla marina genovese in materia di libertà di movimento, costituzione d’eserciti e costruzione di navi, accesso ai porti ed esenzione delle tasse portuali, ottenimento di vessilli e finanziamenti per la formazione d’eserciti.
- L’apertura di una sala nel Castello di Savona
- Arruolamento, apertura d’uffici e caserme e quant’altro necessario alla loro attività.
Erazmus Ciolek Witelo della Rovere
Doge della Repubblica di Genova
[/rp]
weissmatten- Messaggi : 1859
Data d'iscrizione : 09.03.08
Argomenti simili
» Codex Ianunensis (in vigore dal 16 07 1461)
» CHARTA IANUENSIS (in vigore dal 4/4/1461) (abrogata)
» Legge sulla Marina (in vigore dal 11 07 1461) (abrogata)
» Decreto sulla Marina (in vigore dal 1 giugno 1461) (abrogata)
» Regolamento delle milizie cittadine volontarie (in vigore dal 13/05/1461)
» CHARTA IANUENSIS (in vigore dal 4/4/1461) (abrogata)
» Legge sulla Marina (in vigore dal 11 07 1461) (abrogata)
» Decreto sulla Marina (in vigore dal 1 giugno 1461) (abrogata)
» Regolamento delle milizie cittadine volontarie (in vigore dal 13/05/1461)
Repubblica di Genova - République de Gênes :: La Repubblica di Genova :: Biblioteca - Bibliothèque :: Le leggi della Repubblica - Les lois de la Rèpublique :: Versione per i cittadini di lingua italiana
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.