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Della repressione del crimine e dell'esilio (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Gio Set 18, 2008 2:22 am

Pubblicata il 09-16


DECRETO SICUREZZA

Articolo 1
Tutte le condanne passaste in giudicato andranno pubblicate su apposito subforum nella taverna della Repubblica.

Articolo 2
Coloro che, a far data dal 11 settembre pv, sono stati condannati per dieci volte per un qualsiasi reato saranno condannati all'esilio dalla Repubblica come persone indesiderate.

ESILIO


L'esilio è previsto per alcuni reati gravi, ove espressamente indicato o per reiterate recidive.
Per infliggere la pena dell'esilio il giudice inoltra formale richiesta al Consiglio, spiegandone le motivazioni.
Nella richiesta il Giudice dovrà specificare in modo completo le cause di questo grave provvedimento.
Una volta inflitta la pena dell'esilio il Giudice comunica nella sentenza il termine entro cui il condannato deve abbandonare il suolo della Provincia.
Tale termine non potrà in ogni caso essere inferiore ai 10 giorni.
Il condannato deve trasferirsi obbligatoriamente e vendere o lasciare tutte le sue proprietà immobiliari sul suolo del territorio da cui è esiliato.
Se non abbandona la Repubblica entro il tempo stabilito o rientra nei territori repubblicani, si procede a un nuovo processo (capo di accusa: disturbo dell'ordine pubblico).
La pena prevista per tale nuovo procedimento è la condanna a morte.
L'approvazione della richiesta di esilio richiede il voto favorevole di 8 Consiglieri. In mancanza di tale quorum, la richiesta di esilio verrà respinta

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