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Dei mandati repubblicani e municipali (abrogato)

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Messaggio Da weissmatten Ven Ott 29, 2010 9:35 am

Ostilio ha scritto:
Dei mandati repubblicani e municipali


Dei doveri del mandante
    Art. I - I funzionari pubblici assegnanti un mandato (Ministro del Commercio, Sceriffo, Sergente, Sindaco) sono tenuti a registrare [nell'intestazione del mandato] l'ammontare di merci e denari assegnati, finalità del mandato, data d'assegnazione; in caso di mandati a scopi commerciali dovranno registrare anche i prezzi d'acquisto e/o vendita previsti; in caso di mandati a breve termine, quali rimborsi o restituzioni, dovranno segnalare anche la data prevista d'estinzione del mandato.
      comma I - I Funzionari pubblici sono tenuti a riportare un resoconto¹ nei rispettivi uffici in Consiglio della Repubblica (o in Consiglio Municipale per il Sindaco) per ogni mandato emesso nella giornata.

Dei doveri del mandatario
    Art. II - Il cittadino assegnatario d'un mandato è tenuto ad utilizzare il mandato stesso solo ed esclusivamente agli scopi inizialmente pattuiti col mandante; eventuali cambi di finalità dovranno essere preventivamente autorizzati ufficialmente² da parte dell'Ente mandante.

    Art. III - Il mandatario è tenuto ad estinguere il mandato nei seguenti casi: scadenza dei termini previsti; compimento degli scopi previsti; ordine diretto e ufficiale² da parte dell'Ente mandante. Il mandatario deve rispondere con la chiusura del mandato entro il termine inderogabile di giorni 3 dal verificarsi delle fattispecie sopracitate, oppure entro i tempi minimi ad egli necessari per rientrare nel territorio della Repubblica.
      comma I - L'unica deroga accettata per l'estinzione del mandato oltre i termini previsti è costituita dalla fattispecie per cui il mandatario si trovi temporaneamente in ritiro spirituale presso un monastero. In questo caso egli dovrà estinguere il mandato entro giorni 3 dal suo rientro in città.

Delle pene
    Art. IV - Ogni violazione del presente decreto sarà punita con pene proporzionate all'entità dell'illecito, che vanno dall'ammenda simbolica fino all'impiccagione in pubblica piazza. Destinatari della pena sono il Funzionario pubblico mandante e/o il soggetto mandatario.
      comma I - Spetta al Giudice appurare il grado di gravità dell'illecito, secondo questo schema:
      1. dimenticanze veniali e ritardi senza dolo sono puniti per l'accusa di disturbo all'ordine pubblico con il pagamento di un'ammenda proporzionata all'entità del contenuto del mandato;
      2. vere e proprie truffe ordite e poste in essere dal mandatario sono punite per l'accusa di frode con la gogna pubblica ed un'ammenda pari al valore in ducati delle merci e dei danari contenuti nel mandato al momento della sua assegnazione³ (ammenda convertibile, in tutto o in parte, in reclusione in carcere);
      3. truffe gravi e dolose ai danni della Repubblica o del Municipio sono considerate reato grave di tradimento e sono punite con la gogna pubblica, un'ammenda pari al valore in ducati delle merci e dei danari contenuti nel mandato al momento della sua assegnazione³ e la successiva impiccagione in pubblica piazza del reo.



Note
    ]1] screenshot riportante mandatario, intestazione e contenuto del mandato.
    ]2] con autorizzazione o ordine ufficiale s'intende un pm in forum con autorizzazione alla pubblicazione
    ]3] il valore delle merci è calcolato sulla base del valore medio di tali merci osservabile nei mercati genovesi.
weissmatten
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