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Decreto sulla Legiferazione rapida (abrogato)

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Messaggio Da weissmatten Gio Ott 15, 2009 7:55 pm

Decreto sulla "Legiferazione Rapida"

Art.1
La legiferazione rapida è un iter obbligatorio per tutti i disegni di legge che provengano da qualsiasi fonte (consiliare, popolare).

Art.2
Viene istituito l'iter nei suoi tre processi:

a) Discussione del disegno di legge
b) Redazione in forma legale della legge
c) Votazione consiliare

Art.3
Ogni processo ha una tempistica precisa e derogabile solo dal Doge in condizioni di particolare necessità.

Viene istituita la tempistica:

a) Discussione del disegno di legge, numero di giorni 7 (sette)
b) Redazione in forma legale della legge, numero di giorni 2 (due)
c) Votazione consiliare, numero di giorni 4 (quattro)

Il Doge e solo il Doge ha facoltà di prorogare la "Discussione del disegno di legge" di ulteriori 3 (tre) giorni in caso di discussione inconclusa nei tempi previsti.

Art.4
Il processo "Discussione del disegno di legge" trova il suo scopo nella libera partecipazione di tutti i Consiglieri alla rettifica, aggiunta, eliminazione, modifica di qualsiasi parte del disegno di legge presentato dal suo autore. Quest'ultimo ha il compito di interpretare il pensiero di tutti i Consiglieri che hanno partecipato alla discussione nei giorni preposti al fine della stesura della forma finale della legge.

Il processo "Redazione in forma legale della legge" segue al precedente processo ed è rappresentato dalla stesura in maniera leggibile, chiara e rigorosa della legge da votare da parte dell'autore del disegno di legge. Allo scadere dei 2 giorni preposti, il disegno di legge si considererà decaduto e la documentazione relativa (la proposta iniziale più gli emendamenti) sarà raccolta nell'apposito "Archivio dei Disegni di Legge" di modo da permettere una veloce riesumazione in caso di necessità.

Il processo "Votazione consiliare" è la tappa finale, e permette al Consiglio di esprimere il proprio voto favorevole o contrario alla legge così come presentata al processo precedente. La votazione avviene tramite sondaggio in Consiglio con l'attivazione della scadenza di 4 giorni. Affinchè la legge presentata venga dichiarata approvata, c'è bisogno del contemporaneo raggiungimento del quorum, fissato nel numero di 7 (sette, la metà dei Consiglieri più uno), e della maggioranza di favorevoli tra i votanti.

Nel caso di approvazione della legge, il Doge è tenuto a ufficializzarla nei modi e nei luoghi opportuni tempestivamente.
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