Della "Responsabilità del Funzionario Pubblico" (abrogato)
Repubblica di Genova - République de Gênes :: La Repubblica di Genova :: Biblioteca - Bibliothèque :: Le leggi della Repubblica - Les lois de la Rèpublique :: Versione per i cittadini di lingua italiana
Pagina 1 di 1
Della "Responsabilità del Funzionario Pubblico" (abrogato)
Pubblicata il 07-06
Della "Responsabilità del Funzionario Pubblico"
Articolo 1
I Reati si distinguono in:
- Reati Comuni: possono essere commessi da qualunque cittadino
- Reati Propri: possono essere commessi da chi riveste il ruolo di “Funzionario dello Stato”
Articolo 2
Vengono considerati Funzionari della Repubblica di Genova coloro che ricoprono le segenti cariche:
- Doge
- Consigliere della Repubblica
- Sindaco
- Vice prefetto
- Tribuno
- Capitano del Popolo
- Gran Ciambellano/Ambasciatore
- Qualunque altro cittadino, che nel periodo di tempo considerato sia stato incaricato dello svolgimento di compiti espressione di un pubblico potere e che a qualunque titolo scelga di prestare un pubblico servizio
Articolo 3
Requisiti fondamentali del reato:
- Autore qualificato come “Funzionario dello Stato”
- Particolarità degli interessi offesi, identificati nel corretto funzionamento della Pubblica amministrazione e nella tutela del suo prestigio
- Presenza di un nesso causale tra la condotta dolosa del Funzionario e la funzione esercitata
Articolo 4
I “Reati propri” sussistono in:
- Peculato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di un indefinito bene altrui, se ne impossessi.
- Corruzione
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, in cambio di una qualunque controprestazione a se stesso favorevole, compia un’azione illecita e quindi contraria agli interessi della Pubblica Amministrazione contravvenendo ai suoi doveri di ufficio.
- Abuso di potere
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, compia qualsiasi azione che vada oltre le competenze relative alla propria carica procurando a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando all' altrui persona un ingiusto danno morale, patrimoniale ed economico di qualunque entità.
Procedura
Ogni cittadino che ritiene di aver assistito alla realizzazione di uno dei seguenti reati ha la facoltà di portare all'attenzione del corpo legislativo della Repubblica la situazione oggetto di interesse tramite un apposito topic nella Taverna della Repubblica. Il topic creato dovrà contenere inderogabilmente i seguenti dati:
Accusatore/Accusatori
- Nome IG
- Luogo e data di nascita IG
Accusato
- Nome IG
- Luogo e data di nascita IG
- Prove concrete e dettagliate del reato
La segnalazione dovrà ovviamente essere accompagnata da una ricostruzione dettagliata dell'accaduto, del quale dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere forniti tutti i particolari.
Qualunque incongruenza e/o contraddizione, riscontrata dal giudice, tra le prove fornite e le testimonianze dei soggetti coinvolti, avrà come conseguenze:
- La caduta immediata del capo di imputazione
- Gli accusatori dovranno essere indagati ed eventualmente processati per il reato "Accusa a Pubblico ufficiale e Vilipendio della Repubblica" previsto e disciplinato dalla legge sulle "Guarentigie"
Qualora tali incongruenze non dovessero essere riscontrate (previo accertamento di PM e Giudice) e l'individuo coinvolto risultasse effettivamente colpevole, si potrà procedere secondo i canoni della Carta dei Giudici della Repubblica.
Sanzione:
Per l’Alto Tradimento il Giudice, secondo la sua discrezionalità, può infliggere una sanzione dalla 9 alla 12 (tenendo ovviamente presente le prescrizioni della CdG).
Nel caso si tratti di un membro del Consiglio della Repubblica, il Doge ha l'obbligo di rimuovere dal suo incarico tale Consigliere condannato per Alto Tradimento; lo stesso Consigliere ha invece l'obbligo morale di dimettersi dal Consiglio (nessun Consigliere può essere espulso a forza dal Consiglio)
Capo d'imputazione:Alto Tradimento
Della "Responsabilità del Funzionario Pubblico"
Articolo 1
I Reati si distinguono in:
- Reati Comuni: possono essere commessi da qualunque cittadino
- Reati Propri: possono essere commessi da chi riveste il ruolo di “Funzionario dello Stato”
Articolo 2
Vengono considerati Funzionari della Repubblica di Genova coloro che ricoprono le segenti cariche:
- Doge
- Consigliere della Repubblica
- Sindaco
- Vice prefetto
- Tribuno
- Capitano del Popolo
- Gran Ciambellano/Ambasciatore
- Qualunque altro cittadino, che nel periodo di tempo considerato sia stato incaricato dello svolgimento di compiti espressione di un pubblico potere e che a qualunque titolo scelga di prestare un pubblico servizio
Articolo 3
Requisiti fondamentali del reato:
- Autore qualificato come “Funzionario dello Stato”
- Particolarità degli interessi offesi, identificati nel corretto funzionamento della Pubblica amministrazione e nella tutela del suo prestigio
- Presenza di un nesso causale tra la condotta dolosa del Funzionario e la funzione esercitata
Articolo 4
I “Reati propri” sussistono in:
- Peculato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di un indefinito bene altrui, se ne impossessi.
- Corruzione
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, in cambio di una qualunque controprestazione a se stesso favorevole, compia un’azione illecita e quindi contraria agli interessi della Pubblica Amministrazione contravvenendo ai suoi doveri di ufficio.
- Abuso di potere
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, compia qualsiasi azione che vada oltre le competenze relative alla propria carica procurando a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando all' altrui persona un ingiusto danno morale, patrimoniale ed economico di qualunque entità.
Procedura
Ogni cittadino che ritiene di aver assistito alla realizzazione di uno dei seguenti reati ha la facoltà di portare all'attenzione del corpo legislativo della Repubblica la situazione oggetto di interesse tramite un apposito topic nella Taverna della Repubblica. Il topic creato dovrà contenere inderogabilmente i seguenti dati:
Accusatore/Accusatori
- Nome IG
- Luogo e data di nascita IG
Accusato
- Nome IG
- Luogo e data di nascita IG
- Prove concrete e dettagliate del reato
La segnalazione dovrà ovviamente essere accompagnata da una ricostruzione dettagliata dell'accaduto, del quale dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere forniti tutti i particolari.
Qualunque incongruenza e/o contraddizione, riscontrata dal giudice, tra le prove fornite e le testimonianze dei soggetti coinvolti, avrà come conseguenze:
- La caduta immediata del capo di imputazione
- Gli accusatori dovranno essere indagati ed eventualmente processati per il reato "Accusa a Pubblico ufficiale e Vilipendio della Repubblica" previsto e disciplinato dalla legge sulle "Guarentigie"
Qualora tali incongruenze non dovessero essere riscontrate (previo accertamento di PM e Giudice) e l'individuo coinvolto risultasse effettivamente colpevole, si potrà procedere secondo i canoni della Carta dei Giudici della Repubblica.
Sanzione:
Per l’Alto Tradimento il Giudice, secondo la sua discrezionalità, può infliggere una sanzione dalla 9 alla 12 (tenendo ovviamente presente le prescrizioni della CdG).
Nel caso si tratti di un membro del Consiglio della Repubblica, il Doge ha l'obbligo di rimuovere dal suo incarico tale Consigliere condannato per Alto Tradimento; lo stesso Consigliere ha invece l'obbligo morale di dimettersi dal Consiglio (nessun Consigliere può essere espulso a forza dal Consiglio)
Capo d'imputazione:Alto Tradimento
Ospite- Ospite
Argomenti simili
» Della Camera della Corte della Repubblica (abrogato)
» Della modifica della legge sullo schiavismo (abrogato)
» Della riabilitazione (abrogato)
» Della diffamazione (abrogato)
» Della "Regolamentazione dei Salari" (abrogato)
» Della modifica della legge sullo schiavismo (abrogato)
» Della riabilitazione (abrogato)
» Della diffamazione (abrogato)
» Della "Regolamentazione dei Salari" (abrogato)
Repubblica di Genova - République de Gênes :: La Repubblica di Genova :: Biblioteca - Bibliothèque :: Le leggi della Repubblica - Les lois de la Rèpublique :: Versione per i cittadini di lingua italiana
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.