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Della "Partecipazione popolare" (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Sab Set 19, 2009 1:14 am

Della "Partecipazione popolare"

Articolo I - Della proposta legislativa popolare

Con il presente articolo, viene concessa ai cittadini la possibilità di proporre un disegno di legge completo da porre all'attenzione del Doge e del Consiglio tutto. Il suddetto dovrà essere pubblicato in Taverna della Repubblica e sottoscritto da almeno trenta cittadini residenti da più di trenta giorni in almeno tre città della Repubblica.

Il Consiglio avrà dieci giorni di tempo dall'apposizione dell'ultima firma valida ai fini della legittimazione della proposta, per esprimersi tramite un portavoce, riguardo l'opportunità o meno di adottare tale disposizione.

In caso di esito positivo della richiesta, il Doge si impegna nei sette giorni susseguenti all'accettazione della proposta da parte del Consiglio a promulgare il "disegno" sottoforma di legge o di decreto (Esso potrà ovviamente essere modificato dal Consiglio riunito, ma senza mai far si che esso si discosti dallo spirito iniziale del documento)

In caso di esito negativo, la risposta dovrà essere obbligatoriamente motivata. Inoltre non si potrà ripresentare un ulteriore disegno di legge similare in una o più parti (indistintamente tra forma e/o contenuto) prima di quindici giorni dall'avvenuto rifiuto.

Disegni simili potranno essere nuovamente riesaminati, ma non prima di 30 giorni dal precedente rifiuto

Articolo II - Referendum abrogativo

Con il presente articolo viene data la possibilità ad un congruo numero di cittadini di indire un referendum volto ad abrogare una/o singola/o legge/decreto della Repubblica di Genova. Il referendum abrogativo non potrà aver oggetto i seguenti ambiti:

- Carta dei Giudici
- Carta dell'Esercito
- Trattati diplomatici
- Trattati di cooperazione
- Trattati commerciali
- Regole del gioco

Il referendum dovrà obbligatoriamente essere indetto in Camera della Corte e dovrà essere sottoscritto da almeno trenta cittadini residenti da più di trenta giorni in almeno tre città della Repubblica. La durata massima sarà di dieci giorni. Per la validità dello stesso, inoltre, esso dovrà ricevere l'appoggio di almeno quattro membri del Consiglio della Repubblica, regolarmente eletti e con almeno trenta giorni di mandato già effettuati nella legislatura in questione.

Alle urne dovranno votare per il SI almeno duecento cittadini e la percentuale di voti a favore dell'abrogazione dovrà inderogabilmente superare il 75%.

Qualora anche una di queste condizioni non dovesse essere soddisfatta il referendum non potrà considerarsi valido.

Qualora non venga raggiunto il quorum di duecento cittadini, il referendum non solo verrà dichiarato nullo, ma la legge o il decreto in questione non potranno essere oggetto di ulteriori referendum prima di quarantacinque giorni dallo stesso.

Qualora la percentuale di cittadini votanti il SI raggiungesse le duecento unità, ma la percentuale del 75% non venga raggiunta, il referendum non solo verrà dichiarato nullo, ma la legge o il decreto in questione non potranno essere oggetto di ulteriori referendum prima di venti giorni dallo stesso.

In caso di esito positivo della richiesta il Doge si impegnerà (se non in casi di palese impossibilità), entro i dieci giorni successivi alla votazione, a dichiar decaduto il decreto o la legge oggetto della questione.

Ospite
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