Repubblica di Genova - République de Gênes
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Trattati con Milano

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Messaggio Da Ospite Dom Mag 04, 2008 10:53 pm



TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E GENOVA

Articolo primo

L'ambasciata del Ducato di Milano a Genova è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Genova a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla repubblica di Genova.
L'ambasciatore di Genova dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Milano nella Repubblica di Genova, il Principe del Ducato di Milano può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Genova a Milano, il Doge della Repubblica di Genova può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Doge della Repubblica di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.

Articolo quarto

Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Milano.

Articolo quinto

Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se uno dei due firmatari (Ducato o Repubblica) desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Fatto a Milano, il 02 Maggio 1456

Per il Ducato di Milano:
Genoveffa Rumble Marshmallow, Duchessa di Milano
Idarne Borromeo Pelagio, Ciambellano del Ducato di Milano

Trattati con Milano Sigilloducef8


Per la Repubblica di Genova:
Margab Ruggero d’Altavilla, Visconte di Bogliasco, Doge di Genova.
Annina Pucci Guerra, Ambasciatrice della Repubblica di Genova

Trattati con Milano Genverzn8


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Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 4:59 pm

(ANNULLATO NOVEMBRE 1460)

Trattato, versione per Genova

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e il Ducato di Milano.

Nella loro grande saggezza Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco, Doge di Genova, e Genoveffa Rumble Marshmallow, Duchessa di Milano, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Genova e del ducato di Milano, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato o messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sulle quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sulle quali l'atto si basa.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle altre parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione

Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
l presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Firmato all'Ambasciata della Repubblica di Genova a Milano il 23 maggio 1456

In nome della Repubblica di Genova:

Doge di Genova Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco
Testimone Ambasciatrice Annina Pucci Guerra

Trattati con Milano Genverzn8

In nome del Ducato di Milano:
Duchessa di Milano Genoveffa Rumble Marshmallow
Testimone Ciambellano Idarne Borromeo Pelagio

Trattati con Milano Sigilloducef8

Versione per Milano

Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova.

Nella loro grande saggezza, Genoveffa Rumble Marshmallow, Duchessa di Milano e Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco, Doge di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato o messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sulle quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sulle quali l'atto si basa.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle altre parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione

Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo VI - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
l presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Firmato all'Ambasciata della Repubblica di Genova a Milano il 23 maggio 1456

In nome del Ducato di Milano:
Duchessa di Milano Genoveffa Rumble Marshmallow
Testimone Ciambellano Idarne Borromeo Pelagio

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Doge di Genova Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco
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Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 5:01 pm

Trattato d'Intesa tra la Repubblica di Genova e il Ducato di Milano

Nella loro grande saggezza, Margab Ruggero d'Altavilla, Visconte di Bogliasco, Doge della Repubblica di Genova e Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa di Milano, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato d'intesa che vincola i popoli della Repubblica di Genova e del Ducato di Milano.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.

Articolo II - del diritto di passaggio

I contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Un contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole alla richiesta.

Articolo III - della clausola di difesa e di mutua assistenza

Se un contraente è attaccato e invaso, l'altro contraente deve portare aiuto al primo. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso mezzi diplomatici, mentre un aiuto di tipo militare deve essere richiesto e venire in seguito valutato dal Consiglio della controparte, il quale si riserva il diritto di dare una decisione sfavorevole alla richiesta. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Il Ducato di Milano si impegna a controllare i confini settentrionali della Repubblica di Genova, la Repubblica di Genova si impegna a controllare i confini meridionali del Ducato di Milano.

Articolo IV - della validità della clausola di mutua assistenza

La clausola di mutua assistenza è valida finché il presente trattato è in essere. La clausola di difesa e di mutua assistenza non può essere utilizzata che per azioni di difesa, e non di volontà aggressive, d'espansionismo o di contro attacco. Il Consiglio della controparte valuta caso per caso se un contro attacco può essere considerato come un'azione di difesa o una aggressione.

Articolo V - della cooperazione in caso di conflitto con terzi

Le parti contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o gruppi armati di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Le parti contraenti inoltre si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.

Articolo VI - del commercio

Le parti contraenti si impegnano a favorire ogni intesa commerciale. Si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Accordi commerciali possono essere conclusi volta per volta tra i contraenti.

Articolo VII - della cultura

I contraenti favoriscono gli scambi culturali e festivi tra loro. Progetti in questo senso possono essere discussi, e inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo. Si impegnano anche a favorire le attività sportive tra le due nazioni e a creare un campionato di Soule unico tra le due nazioni.

Articolo VIII - del rispetto delle clausole del trattato

Il non rispetto di una clausola del trattato comporta il pagamento di un’ammenda da parte del contraente colpevole. La valutazione del mancato rispetto di una clausola del trattato e la decisione sull’ammontare della riparazione è affidata ad uno o più Paesi terzi, scelti dalle parti contraenti, i quali svolgono la funzione di arbitro della questione. Tali Paesi terzi non devono far parte della stessa unità geopolitica (Regni o Imperi) a cui appartengono le parti contraenti.
Una volta che l’ammontare dell’ammenda è stata decisa tramite il comitato di arbitrato, il trattato può essere sospeso fino al pagamento del risarcimento da parte del colpevole.

Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato

Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo X - della modifica del trattato

Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo fin dalla ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Il presente trattato è scritto in unica versione, l'italiano.


Firmato nel Castello di Savona il 10 settembre dell'anno 1456

A nome del Ducato di Milano:

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

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A nome della Repubblica di Genova:

Ruggero "Margab" d'Altavilla, Visconte di Bogliasco, Doge della Repubblica di Genova
Terenzio "Tyorl" Aleramico della Rovere,Barone di Geo, Ambasciatore genovese presso Milano
Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova

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Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 5:19 pm

TRATADO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS EMBAJADORES DEL REINO DE VALENCIA, DE DUCADO DE MILAN Y DE LA REPUBLICA DE GENOVA

Art. 1
La Embajada del Reino de Valencia en Ducado de Milan y en la Republica de Génova se considera territorio soberano del Reino de Valencia , siendo esta representada por el personal diplomático que así estipule el Gobierno del Reino de Valencia para con temas vinculados a ella.

La embajada de el Ducado de Milan en el Reino de Valencia se considera territorio soberano de el Ducado de Milan, siendo esta representada por el personal diplomático que así estipule el Gobierno de Ducado de Milan para con temas vinculados a ella.

La embajada de la Republica de Génova en el Reino de Valencia se considera territorio soberano de la Republica de Génova, siendo esta representada por el personal diplomático que así estipule el Gobierno de la Republica de Génova para con temas vinculados a ella.

Art. 2
2.1
El embajador del Reino de Valencia tiene inmunidad diplomática en todo el territorio perteneciente a Ducado de Milan y de la Republica de Génova.

El embajador de el Ducado de Milan tiene inmunidad diplomática en todo el territorio perteneciente al Reino de Valencia.

El embajador de la Republica de Génova tiene inmunidad diplomática en todo el territorio perteneciente al Reino de Valencia.


2.2
Si se encuentra una falta grave del Embajador del Reino de Valencia en Ducado de Milan, o en la Republica de Génova, el Gobernador del Reino de Valencia podrá decidir (o decidirá) revocar los fueros de inmunidad de su embajadora fin de que los culpables pueden ser acusados y condenados.

Si se encuentra una falta grave del Embajador de Ducado de Milan en el Reino de Valencia, el gobernador de Ducado de Milan podrá decidir (o decidirá) revocar los fueros de inmunidad de su embajadora fin de que los culpables pueden ser acusados
y condenados.

Si se encuentra una falta grave del Embajador de la Republica de Génova en el Reino de Valencia, el gobernador de la Republica de Génova podrá decidir (o decidirá) revocar los fueros de inmunidad de su embajadora fin de que los culpables pueden ser acusados
y condenados.

Art.3
En situación de necesidad inminente (entiendase cualquier conflicto sea armado o diplomático), el gobernador del Reino de Valencia pueden requerir una salida del embajador de Ducado de Milan o de la Republica de Génova. El embajador tiene una semana de tiempo para abandonar el territorio del Reino de Valencia.

En situación de necesidad inminente (entiendase cualquier conflicto sea armado o diplomático), el gobernador de Ducado de Milan puede exigir la salida de el embajador del Reino de Valencia.
El embajador tiene una semana de tiempo para abandonar el territorio de Ducado de Milan.

En situación de necesidad inminente (entiendase cualquier conflicto sea armado o diplomático), el gobernador de la Republica de Génova puede exigir la salida de el embajador del Reino de Valencia.
El embajador tiene una semana de tiempo para abandonar el territorio de la Republica de Génova.

Art. 4
El Reino de Valencia permite la libre circulación en todo su territorio por el embajador de Ducado de Milan y a el embajador de la Republica de Génova.

El Ducado de Milan y la Republica de Génova permitir la libre circulación en todo su territorio por el embajador del Reino de Valencia.

Art.5
El gobernador del Reino de Valencia pondrá su empeño a proteger y ayudar el embajador de Ducado de Milan y el emabajador de la Republica de Génova en la totalidad de su territorio y en cualquier situación de acuerdo a sus posibilidades, incluso si no se hace explícita la demanda.

El Ducado de Milan pondrá su empeño a proteger y ayudar al Embajador del Reino de Valencia en todo su territorio y en cada situación de acuerdo a sus posibilidades, incluso si no se hace explícita la demanda.

La Republica de Génova pondrá su empeño a proteger y ayudar al Embajador del Reino de Valencia en todo su territorio y en cada situación de acuerdo a sus posibilidades, incluso si no se hace explícita la demanda.

Art.6
Si uno de los tres Gobernantes quisiera cancelar el presente Tratado debe hacer una declaración por escrito a otro. El tratado será considerado no mas valido una semana después de la recepción de la notificación

Para que conste firmo y sello

Paboro Corleone, Gobernador de Valencia
Mis Driade de Budapest Alzaga Unzué, Chambelan
Amahia Saint Ubery, Embajadora

Dado en el Palacio de Fuentehermosa a 9 de Septiembre del Año del Señor de 1457

Trattati con Milano Jaunevf1

Per la Repubblica di Genova:

Ferdinando d'Angiò, Barone di Sarzana detto Kaiser21
Guglielmo VIII degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, detto Weissmatten, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova

Trattati con Milano Verdexi4eu1


TRATTATO SULLO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI TRA IL REGNO DI VALENCIA, IL DUCATO DI MILANO E LA REPUBBLICA DI GENOVA.

Art. 1)
L’Ambasciata del Regno di Valencia nel Ducato di Milano e nella Repubblica di Genova è considerata territorio del Regno di Valencia, essendo rappresentata dal personale diplomatico fornito dal Governo del Regno di Valencia per le questioni ad esso associate.

L’ambasciata del Ducato di Milano nel Regno di Valencia è considerata territorio del Ducato di Milano, essendo rappresentata dal personale diplomatico fornito dal Governo del Ducato di Milano per le questioni ad esso associate.

L’ambasciata della Repubblica di Genova nel Regno di Valencia è considerata territorio della Repubblica di Genova, essendo rappresentata dal personale diplomatico fornito dal Governo della Repubblica di Genova per le questioni ad esso associate.


Art. 2)
L’Ambasciatore del Regno di Valencia ha l’immunità diplomatica in tutto il territorio appartenente al Ducato di Milano e alla Repubblica di Genova.

L’Ambasciatore del Ducato di Milano ha l’immunità diplomatica in tutto il territorio appartenente al regno di Valencia.

L’Ambasciatore della Repubblica di Genova ha l’immunità diplomatica in tutto il territorio appartenente al regno di Valencia.

2.2
Se sussiste una grave mancanza dell’Ambasciatore del Regno di Valencia nel Ducato di Milano o nella Repubblica di Genova, il Governatore del Regno di Valencia potrà decidere (o deciderà) di revocare l’immunità diplomatica al proprio ambasciatore in modo che il colpevole possano essere accusati e condannati.

Se sussiste una grave mancanza dell’Ambasciatore del Ducato di Milano nel Regno di Valencia, il Governatore del Ducato di Milano potrà decidere (o deciderà) di revocare l’immunità diplomatica al proprio ambasciatore in modo che il colpevole possano essere accusati e condannati.

Se sussiste una grave mancanza dell’Ambasciatore della Repubblica di Genova nel Regno di Valencia, il Governatore della Repubblica di Genova potrà decidere (o deciderà) di revocare l’immunità diplomatica al proprio ambasciatore in modo che il colpevole possano essere accusati e condannati.

Art. 3)
In situazioni di necessità imminente (definite come qualsiasi conflitto armato o diplomatico), il governatore del Regno di Valencia può richiedere la partenza dell’ambasciatore del Ducato di Milano o della Repubblica di Genova. L’ambasciatore ha una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno di Valencia.

In situazioni di necessità imminente (definite come qualsiasi conflitto armato o diplomatico), il governatore del Ducato di Milano può richiedere la partenza dell’ambasciatore del Regno di Valencia. L’ambasciatore ha una settimana di tempo per lasciare il territorio del Ducato di Milano.

In situazioni di necessità imminente (definite come qualsiasi conflitto armato o diplomatico), il governatore della Repubblica di Genova può richiedere la partenza dell’ambasciatore del Regno di Valencia. L’ambasciatore ha una settimana di tempo per lasciare il territorio della Repubblica di Genova.


Art. 4)
Il regno di Valencia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Ducato di Milano e dell’ambasciatore della Repubblica di Genova.
Il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova autorizzano la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Regno di Valencia.


Art. 5)
Il governatore del Regno di Valencia si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Ducato di Milano e l’ambasciatore della Repubblica di Genova, su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno di Valencia su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno di Valencia su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Art. 6)
Se uno dei tre governanti firmatari desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro ducato. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Para que conste firmo y sello

Paboro Corleone, Gobernador de Valencia
Mis Driade de Budapest Alzaga Unzué, Chambelan
Amahia Saint Ubery, Embajadora

Dado en el Palacio de Fuentehermosa a 9 de Septiembre del Año del Señor de 1457

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Per la Repubblica di Genova:

Ferdinando d'Angiò, Barone di Sarzana detto Kaiser21
Guglielmo VIII degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, detto Weissmatten, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova

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Messaggio Da Ospite Dom Mag 23, 2010 10:54 pm

Trattato di non belligeranza fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova


Nella loro grande saggezza e nella loro volontà di lotta contro le ingiustizie e di salvaguardia della pace Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco e Erazmus Ciolek Witelo della Rovere, Doge di Genova, massimi rappresentanti dei rispettivi stati, facenti parte del Sacro Romano Impero Germanico, hanno scelto di mettere per iscritto il presente trattato di non belligeranza fra i propri popoli e governi, nel rispetto dell'accordo di pace firmato a Palazzo Imperiale Italiano il 10 Maggio 1458.


Articolo I - del riconoscimento -

a) Il Ducato di Milano riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sulla Repubblica di Genova.
b) La Repubblica di Genova riconosce di non avere alcuna legittima sovranità dul Ducato di Milano.


Articolo II - dei territori -

a) Il Ducato di Milano riconosce l'integrità e l'unità della Repubblica di Genova e s'impegna a nome delle proprie terre a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
b) La repubblica di Genova riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Milano e s’impegna a nome della sua Repubblica a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.


Articolo III - delle frontiere -

a) Il Ducato di Milano si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere della Repubblica di Genova.
b) La Repubblica di Genova si impagna, in tempo di pace, a rispettare le frontiere del Ducato di Milano.
c) Il nodo fra Fornovo e La Spezia appaertiene al Ducato di Milano.
Il primo nodo fra Alessandria e Genova, partendo dal confine milanese, appartiene al Ducato di Milano Milano, mentre il secondo alla Repubblica di Genova.


Articolo IV - della libera circolazione -

I cittadini residenti delle province firmatarie possono circolare liberamente tra esse, purchè la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi e a condizione espressa che non siano soggetti a procedimenti giudiziari, che le frontiere non siano chiuse, che non si tratti di soldati o di mercenari in esercitazione da soli o in gruppo, che non siano nemici dichiarati di uno dei due stati firmatari.


Articolo V - degli eserciti -

a) Un contraente deve chiedere un'autorizzazione di passaggio del suo Esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o meno alla richiesta.
Nessun armata può entrare in tempo di pace, nei territori dell'altro contraente, senza esplicita autorizzazione del Duca o del Doge.

b) Il Ducato di Milano si impegna a mantenere una sola armata nella città di Fornovo.

c) La repubblica di Genova si impegna a mantenere una sola armata nella città di La Spezia.

d) Nel caso in cui sarà necessaria la presenza di un ulteriore armata in una di queste città, i firmatari dovranno avvertire gli altri governi, spiegando le motivazioni.

e) I contraenti concedono lo spostamento di eserciti dei membri firmatari nelle zone limitrofe ai loro territori, se per comprovati motivi.
Tale spostamento dovrà avvenire previa comunicazione al Prefetto di competenza, includendo la natura del pericolo avvertito. L' esercito potrà spostarsi solo in assetto Amichevole.


Articolo VI - della non aggressione -

a) Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione aggressiva l'una verso l'altra.

b) I Firmatari, non saranno ritenuti responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altra provincia.

c) Nel caso in cui, alcune armate legittime di uno dei contraenti, invada, aggredisca o faccia un torto ad uno dei paesi firmatari, le due potenze, seguiranno le disposizioni del punto "g".

d) Il Ducato di Milano e la Republica di Genova, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).

e) La Repubblica di Genova rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni milanesi, da parte di cittadini genovesi o militanti.

f) Il Ducato di Milano rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni genovesi, da parte di cittadini milanesi o militanti.

g) Nel caso in cui si verifichino gli avvenimenti riportati nei commi b, c, d, il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova uniranno le loro forze per combattere i traditori mobilitando, se richiesto dalla controparte, una forza proporzionale alla minaccia o in caso contrario partecipando per metà al pagamento delle spese affrontate per la mobilitazione di truppe.


Articolo VII - della partecipazione ad altri trattati -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altri parti firmatarie e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


Articolo VIII - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo IX - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

e) Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra, ogni annullamento del trattato in situazione di guerra dichiarata da parte di terzi è un atto di tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.


Articolo X - del mancato rispetto del trattato -

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un’adeguata compensazione economia della parte danneggiata per il valore stabilto in 15.000 ducati.


Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato al Castello Sforzesco di Milano il 21 maggio 1458


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Maria Jolanda Stibbert
Duchessa di Milano
Baronessa di Bellusco
Trattati con Milano Sigilloducef8Trattati con Milano Zxv6sh


Massimiliano Eleinad Ridolfi
Gran Ciambellano di Milano

Trattati con Milano CiambellanoV



In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Erazmus Ciolek Witelo della Rovere, Doge della Repubblica di Genova
Abelardo Babj d'Altavilla, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova


Trattati con Milano Verdexi4ym5hi6

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Messaggio Da Ospite Gio Giu 17, 2010 5:17 pm

TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E GENOVA


Articolo primo

a)
Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica di Genova, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.
La Repubblica di Genova riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.

b) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Genova è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Genova a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Genovese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a)
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Doge di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.


Articolo quarto

a)
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.



Articolo quinto

a)
Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 2 Maggio 1456, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.

b)Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Milano, Castello Sforzesco il 11/06/1458


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco

Trattati con Milano Sigilloducef8Trattati con Milano Zxv6sh

Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano

Trattati con Milano CiambellanoV



In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Alemanno III Carroz
Doge della Repubblica di Genova
Conte di Valle Scrivia
Trattati con Milano Verdexi4ym5hi6Trattati con Milano Potus2

Rewold Tagoret della Rovere
Gran Ciambellano della Repubblica di Genova


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Messaggio Da weissmatten Ven Lug 02, 2010 3:38 pm

data: 11/05/1458

Babj ha scritto:
Accordo di pace tra Genova-Milano-Modena-Venezia

A Sua Maestà L'Imperatore
A Sua Eccellenza il Primo Cancelliere Imperiale
Ai Principi e Governanti Imperiali
A tutti regnanti
A tutti i fedeli sudditi Imperiali e non.


Noi, S.E. Mons. Raniero Borgia, detto "Quarion" Barone di Sacile, Vice Primate del CESE, Arcivescovo Metropolita di Pisa, Segretario Apostolico per le terre Italiche, Missus Inquisitionis, in rappresentanza della Santa Chiesa Aristotelica per la Vice Primazia Imperiale Italiana, in armonioso accordo con le Eminenze e Eccellenze riunite in essa chiediamo che sia pace tra i popoli coinvolti in questa dolora guerra.
Siano messe da parte le armi e ritrovate le antiche amicizie e fratellanze, possano di nuovo le genti vivere della serenità da tempo attesa.
Con questo Trattato le nazioni comprendenti: la Superba Repubblica di Genova con a capo il Superbo Doge Sua Grazia Erazmus Cioleck Witelo della Rovere, il Ducato di Milano con a capo Sua Grazia la Duchessa Maria Jolanda Stibbert, il Ducato di Modena con a capo Sua Grazia il Duca Andrea Raffaele Carafa della Spina e la Serenissima Repubblica di Venezia con a capo la Serenissima Doge Sua Grazia Bianca Luce Asburgo d'Argovia si impegnano a mantenere la pace fra i loro paesi, avendo fissato le condizioni nei punti seguenti.




Accordo tra la Repubblica di Genova, il Ducato di Milano

Il Doge di Genova Erazmus Ciolek Witelo della Rovere per conto del popolo della sua Repubblica si impegna con il Ducato di Milano ad onorare i seguenti punti:

1. rientro nelle giurisidizioni imperiali (di fatto già avvenuto);

2. un armata milanese, rimarrà sul territorio ligure e collaborerà col governo del Doge democraticamente eletto per la gestione dei permessi di transito sino a quando il Doge stesso lo riterrà necessario: le spese del mantenimento di detto esercito saranno a carico di Genova (rancio);

3. le armate di Tanci, Swantz (qualora ancora aperta) dovranno essere sciolte alla firma del presente atto. In accordo con le Isituzioni Imperiali, il comandante pro tempore del Castello e l'attuale Consiglio dovranno dimettersi e lasciare il posto al consiglio regolarmente eletto. Parimenti, anche l'attuale sindaco dovrà lasciare il suo incarico e tutti insieme con i non residenti a Genova dovranno uscire subito dalla capitale. La Chiesa Aristotelica e i rappresentanti imperiali vigileranno sul rispetto di questo punto;

4. risarcimento al ducato di Milano di di 50 mila ducati entro 12 mesi dalla firma di questo documento mediante firma di trattati commerciali per l'estinzione dello stesso: in ogni caso se Genova ne avrà la possibilità economica si impegna a saldare il debito anticipando per quanto possibile la scadenza.

5. firma di trattati di non aggressione e cooperazione giudiziaria con il ducato di Milano: nel primo la Repubblica di Genova esplicitamente dichiarerà di rinunciare a qualsiasi tentativo di assalto pilotato verso città e istituzioni milanesi da parte di cittadini genovesi;

6. firma di un trattato d'usufrutto che garantisce al Ducato di Milano l'utilizzo di una banchina nel porto di Savona ed una in quello di La Spezia, tale accordo non potrà essere annullato senza il volere di Milano prima di un anno dalla firma: nel contempo Genova quale agreement sul comodato potrà acquistare dal ducato di Milano legna al prezzo di 4,20 ducati al pezzo, per tutta la durata dell'accordo;

7. verrà concessa la libera circolazione ai cittadini milanesi con destinazione Savona e La Spezia per l'utilizzo delle navi: in tempo di legge marziale a salvaguardia dell'incolumità dei milanesi, sarà comunque doveroso che questi postino almeno un avviso di arrivo nelle città summenzionate nell'aposito forum "Dogana di Genova" presente sul forum 2: nel caso di inadempienza, non potrà essere richiesto da chicchessia alcun rimborso in caso di scontro con eserciti genovesi;

8. nessun processo verrà aperto a carico dei soldati milanesi e verranno riaperti i canali diplomatici fra Milano e Genova, per accordi futuri, non riguardanti il trattato di pace.

In cambio del rispetto di questi otto punti la Duchessa di Milano, dichiara di non aver più nulla da avere dalla Repubblica di Genova e dichiara altresì la definitiva cessazione delle ostilità e della guerra.


Genova, V° Giorno del V° Mese, Anno del Signore 1458

Maria Jolanda Stibbert
Duchessa di Milano
Baronessa di Bellusco

Trattati con Milano Sigilloducef8Trattati con Milano Zxv6sh


Erazmus Cioleck Witelo della Rovere
Doge della Superba Repubblica di Genova

Trattati con Milano Genverzn8




A S.E.
Erazmus Cioleck Witelo della Rovere
Doge della Superba Repubblica di Genova

In merito alla questione miniere, siamo sicuramente disponibili a verificare cosa possa essere accaduto.
Giornalmente i costi non vi vengono addebitati, pertanto non dovrebbero essere addebitati neppure settimanalmente, quindi sono perplessa sulla risposta dei Cancellieri Imperiali [Amministratori].
Inoltre come tutti sanno, gli stipendi vengono pagati da chi detiene il possesso della miniera.
Il mio sceriffo, sarà comunque a disposizione per eventuali controlli.

Maria Jolanda Stibbert

Trattati con Milano Sigducrossozt5




Accordo tra la Repubblica di Genova, il Ducato di Modena e la Repubblica di Venezia

La Repubblica di Genova si impegna con il Ducato di Modena e la Repubblica di Venezia ad onorare i seguenti punti:

1. risarcimento di 24 mila ducati entro 12 mesi dalla firma. Nel conteggio si è tenuto conto del prolungarsi della guerra e dello sfruttamento della miniera genovese. Tale risarcimento sarà da erogarsi mediante accordi commerciali.
Risarcimento di 5 mila ducati, per la mobilitazione iniziale a Venezia entro 6 mesi dalla firma. In ogni caso se Genova ne avrà la possibilità economica si impegna a saldare il debito anticipando per quanto possibile la scadenza.


2. la Repubblica di Genova si impegna a firmare diversi trattati, ed in particolare con Modena:
- trattato commerciale speciale di rimborso di spese di mobilitazione;
- trattato di non aggressione;
- trattato di cooperazione giudiziaria;
- trattato sugli ambasciatori;
con Venezia:
- trattato commerciale speciale di rimborso di spese di mobilitazione;
- trattato sulla cooperazione giudiziaria;
- trattato di non aggressione.

3. ripristino dei trattati esistenti, riapertura diplomatica con possibilità di ulteriori accordi commerciali non legati alla pace;

4. le armate di Tanci e Swantz (qualora ancora aperta) dovranno essere sciolte alla firma del presente atto. Il Comandante pro tempore del Castello con tutto l'attuale consiglio dovranno dimettersi immediatamente. Anche l'attuale sindaco dovrà lasciare il suo incarico e tutti insieme con i non residenti a Genova dovranno uscire subito dalla capitale. La Chiesa Aristotelica e i rappresentanti imperiali vigileranno sul rispetto di questo punto;

5. rientro delle armate modenesi nei territori di appartenenza: queste dovranno cominciare i movimenti di ritirata entro i propri confini nelle 24 ore dalla firma del documento salvo deroga da parte del Doge di Genova;

6. rientro nello SRING e accettazione di tutte le Istituzioni Imperiali incluso il Collegio Araldico Imperiale Italofono .

7. Genova si impegna già da ora ad inserire nel trattato di non aggressione di cui al punto 2 la esplicita rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto pilotato verso città e istituzioni modenesi e veneziane da parte di cittadini Genovesi.

8. Garanzia di lasciapassare e chiusura di processi aperti a modenesi o veneziani relativi a questa guerra o che siano rimasti fuori esercito in quanto feriti o morti a causa di scontri tra eserciti.

In cambio del rispetto di questi otto punti il Ducato di Modena dichiara di non aver più nulla da avere dalla Repubblica di Genova e dichiarano altresì la definitiva cessazione delle ostilità e della guerra.

Genova, V° Giorno del V° Mese, Anno del Signore 1458

Andrea Raffaele Carafa della Spina
Duca di Modena
Conte di Correggio

Trattati con Milano ModenabisVTrattati con Milano Aprhaelverde


Bianca Luce Asburgo d'Argovia
Doge della Serenissima repubblica di Venezia
Contessa di Bassano

Trattati con Milano VeneziaV Trattati con Milano 35inevm


Erazmus Cioleck Witelo della Rovere
Doge della Superba Repubblica di Genova

Trattati con Milano Genverzn8






A S.E.
Erazmus Cioleck Witelo della Rovere
Doge della Superba Repubblica di Genova

In merito alla questione miniere, siamo sicuramente disponibili a verificare cosa possa essere accaduto.
Sono abbastanza sicuro che i miei consiglieri abbiano calcolato perfettamente i costi realtivi, ma siccome, sebben illuminati, siamo solo uomini, e come tali perfettibili, sono disponibile ad un ricalcolo, sperando ovviamente che ove dovesse uscirne una cifra superiore la stessa sia parimenti accettata.
Il mio sceriffo, il mio sergente, il mio Mdm ed il mio Tm saranno comunque a disposizione per eventuali conteggi.

Andrea Raffaele Carafa della Spina

Trattati con Milano ModenabisR


A Genova chiediamo altresì un impegno a non considerare più ostili tutte le azioni compiute in seguito alla guerra, per altro sostenute dall'alleanza Imperiale, quindi a non perseguitare chiunque abbia avuto un ruolo in quelle vicende.
Se il Doge attuale o un suo successore compirà azioni contro anche uno solo di coloro che hanno partecipato all'assalto di Genova e del suo Castello verrà scomunicato e considerato nemico dell'impero e della Chiesa.
Sono da escludersi chiaramente le violazioni alle leggi genovesi non riconducibili ad azioni di guerra.
Coloro che non rispetteranno in tutto e per tutto quanto scritto precedentemente saranno condannati severamente dalla Santa Chiesa Aristotelica, dannandosi alle fiamme infernali per l'eternità.
Onta e disonore ricadranno sui violatori di questa pace, tutto il mondo conoscerà quanto avranno compiuto, e tutto il mondo ne sarà indignato.


Scritto e ratificato a Palazzo Imperiale Italiano, il Decimo giorno del mese di maggio dell'Anno di Grazia MCDLVIII

In fede i firmatari.

S.E. Mons. Raniero Borgia detto "Quarion"
Vice Primate del CESE
Arcivescovo Metropolita di Pisa
Segretario Apostolico per le terre Italiche
Missus Inquisitionis

Trattati con Milano SceauQuarionVert


Erazmus Cioleck Witelo della Rovere
Doge della Superba Repubblica di Genova

Trattati con Milano Genverzn8


Maria Jolanda Stibbert
Duchessa di Milano
Baronessa di Bellusco

Trattati con Milano Sigilloducef8Trattati con Milano Zxv6sh


Andrea Raffaele Carafa della Spina
Duca di Modena
Conte di Correggio

Trattati con Milano ModenabisVTrattati con Milano Aprhaelverde


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Messaggio Da Ospite Lun Ago 23, 2010 4:09 pm

TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E GENOVA


Articolo primo

a) Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica di Genova, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.
La Repubblica di Genova riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.

b) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Genova è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Repubblica di Genova a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Genovese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Doge di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.


Articolo quarto

a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.



Articolo quinto

a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 2 Maggio 1456, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.

b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Milano, Castello Sforzesco il 11/06/1458


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco

Trattati con Milano DucmilanoTrattati con Milano Iolanda

Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano

Trattati con Milano Ciambemilano

In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Alemanno III Carroz
Doge della Repubblica di Genova
Conte di Valle Scrivia

Trattati con Milano Sigige
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Messaggio Da Ospite Gio Lug 28, 2011 12:15 am

Ricevuta attestante il saldo finale del debito con Milano

Milano, Castello Sforzesco, in data 14 luglio dell'anno del Signore 1459.

Noi, Lisergica De Luna De Curtis, Duchessa di Milano,

Dichiariamo

di aver ricevuto dalla Superba Repubblica di Genova, nella persona del Conte di Savignone Carlo V D'Angiò detto Pillgrim, in data 12 luglio 1459, 15.000 ducati come saldo finale del risarcimento previsto dall'accordo di pace siglato in data 5 maggio 1458, coerentemente con quanto stabilito dall'Imperatore Sua Maestà Alveran de Varagine.

Forniamo inoltre il riepilogo delle rate precedentemente saldate:

1a rata pagata - Giugno 1458 di 4.000 ducati
2a rata pagata - Luglio 1458 di 3.500 ducati
3a rata pagata - Agosto 1458 di 2.500 ducati
4a rata pagata Settembre 1458 di 4.000 ducati
rata di Ottobre - non pagata
5a rata pagata - Novembre 1458 di 2.500 ducati
6a rata pagata - Dicembre 1458 di 4.500 ducati
7a rata pagata - Gennaio 1459 di 2.500 ducati
8a rata pagata - Febbraio 1459 di 2.000 ducati
rata di Marzo - non pagata
9a rata pagata - Aprile 1459 di 9.500 ducati

Totale: 50.000 ducati

Debito saldato


Milano, Castello Sforzesco, 14 Luglio 1459.

Lisergica De Luna De Curtis,
Duchessa di Milano,
Baronessa di Conzano.


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