Repubblica di Genova - République de Gênes
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Trattati con Firenze

Andare in basso

Trattati con Firenze Empty Trattati con Firenze

Messaggio Da Ospite Lun Giu 02, 2008 9:25 pm

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Genova

Nella loro grande saggezza, i Signori Kro, Signore di Firenze e Ruggero di Altavilla detto Margab, Visconte di Bogliasco e Doge di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Firenze e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito..

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei funzionari
Collaborazione è richiesta tra le autorità giudiziarie di entrambi i paesi affinché le leggi sia del ricorrente che del rispondente siano rispettate.
I funzionari giudiziari (Pubblico ministero, Giudice, Sergente, Capitano e Prefetto) coopereranno:
1. Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
2. Facendo rispettare la legge quando un criminale è nei territorio di uno dei paesi contraenti e un crimine è stato commesso.

Articolo V - Della richiesta

Emessa da un funzionario del paese ricorrente, è formulata come segue:
Quote:
Paese: _________

Natura della richiesta: Condivisione informazioni/Applicazione della legge

Richiedente (nome, funzione):

Data:

Accusato (nome):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine:

Richiesta n°: (solo in caso di Condivisione informazioni)

Profilo dell’accusato:


Articolo VI - Delle disposizioni allegate
Le disposizioni allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti di entrambi i paesi. I Ciambellani dei contraenti archivieranno i procedimenti.

Articolo VII - Degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento di ogni clausola del presente trattato libera l’altra parte dal suo impegno finché una compensazione sia stata fatta/altrimenti un accordo può essere trovato.

Articolo VIII - Della cancellazione del trattato
Per cancellare: Una lettera da un Signore sarà inviata all’altro Signore. Questo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. Se una risposta ufficiale non arriverà questo trattato sarà considerato cancellato. I contraenti si impegnano a pubblicare una dichiarazione ufficiale e formale nella Taverna del Paese.

Articolo IX - Della modifica del trattato
Una completa o parziale riscrittura del trattato o anche la sua cancellazione può essere decisa di comune accordo.

Articolo X - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato a Genova il 28/5/1456

A nome della Repubblica di Genova:
Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco,Doge di Genova
Lucaferri Imperiale,Ambasciatore presso la Repubblica fiorentina
Trattati con Firenze Sigillogenovadr1
A nome della Repubblica di Firenze:
Kro, Signore di Firenze
KleeOtr, Bosio I Sforza, Conte di Monza, Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
Trattati con Firenze Sigillofirenzefn3

Ospite
Ospite


Torna in alto Andare in basso

Trattati con Firenze Empty Re: Trattati con Firenze

Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 4:57 pm

TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI FIRENZE E GENOVA

Articolo primo

L'ambasciata della Repubblica di Firenze a Genova è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze.
L'ambasciata della Repubblica di Genova a Firenze è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
L'ambasciatore di Genova dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze a Genova, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Genova a Firenze, il Principe della Repubblica di Genova può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciata di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze.
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Genova può esigere la partenza dall'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.

Articolo quarto

La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.

Articolo quinto

La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Fatto a Genova,il 5/6/1456

Per la Repubblica di Firenze:
Kro, Signore di Firenze
L@dyHawk, Ambasciatore presso la Repubblica di Genova
Trattati con Firenze Sigillofirenzeiw1

Per La Repubblica di Genova:
Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco,Doge di Genova
Lucaferri Imperiale,Ambasciatore presso la Repubblica fiorentina
Trattati con Firenze Sigillogenovakc0


Ultima modifica di Admin il Dom Gen 10, 2010 5:10 pm - modificato 1 volta.

Admin
Admin

Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 09.03.08

https://chateausavone.frenchboard.com

Torna in alto Andare in basso

Trattati con Firenze Empty Re: Trattati con Firenze

Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 5:09 pm

TRATTATO D'INTESA E DI AMICIZIA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA

Il presente trattato stabilito sotto l'egidia di Lordtew, Signore di Firenze e Margab, Doge di Genova, sarà la prova dell'amicizia tra le due Repubbliche


ACCORDO MILITARE

Articolo 1

Con questo trattato, le Repubbliche di Genova e Firenze si promettono una pace duratura. Conti, Duchi, eredi, successori e vassali, s’offrono reciprocamente una pace e un'amicizia sincera e duratura e faranno tutto per far sì che le parti firmatarie si assicurino che questa amicizia sia mantenuta e che nessun atto offensivo, diretto o indiretto con il gioco delle alleanze, da un lato come dall'altro, sia commesso in qualche occasione o per qualche ragione.


Articolo 2

Le due Repubbliche s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare. Quindi i duchi e i conti con i lori rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare le loro armate sul territorio dell'altro, previa autorizzazione, qualunque sia l'obiettivo del movimento.

Articolo 3

Le due parti non sarrano ritenute come responsabili di potenziali atti commessi da armate non legittime venute dall'una o l'altra Repubblica. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

Articolo 4

Le due Repubbliche, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non fare, nè sostenere nè incorraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).

Articolo 5

Scambi di soldati o materiale militare possono essere previsti tra le due Repubbliche con l'obiettivo di migliorare l'addestramento delle rispettive armate.


ACCORDO DIPLOMATICO

Articolo 1

Le parti firmatarie s’impegnano a una cooperazione dei lori servizi giudiziari e polizieschi e potenzialemente dei lori servizi di informazioni. Questo si traduce con la messa in comune delle informazione sui criminali, organizzazioni criminali o minacce di disordine che potrebbero avvenire nell'una o l'altra parte firmataria.


Articolo 2

Le due Repubbliche s’impegnano ad estradare o a perseguire i criminali che hanno comesso reati sull'uno o l'altro dei territori interessati, previa domanda dell'una o l'altra parte, tramite il proprio Capo del Governo.
I criminali sarano giudicati secondo le leggi della Repubblica ove il reato è stato commesso. Saranno puniti secondo le stesse leggi. Le decisioni giudiziare per procura sul suolo straniero includono una collaborazione stretta e totale tra i giudici e i procuratori delle due Repubbliche. Gli accusati giudicati colpevoli qualora decidessero di ricorrere in appello potranno farlo in una delle due Repubbliche.


Articolo 3

Le due Repubbliche s’impegnano a combattere tutte le organizzazioni criminali agendo sui due territori o aventi legami, scambiando infomazione e/o mezzi.

Articolo 4

1 - Ciascuna delle due parti s'impegna a comunicare la scheda alla controparte di criminali e organizzazioni che avessero oltrapassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.

ACCORDO ECONOMICO

Essendo la posizione geografica particolarmente favorevole ad accordi economici, ciò avrà una notevole influenza sui reciproci rappporti tra le Repubbliche che si impegnano a rispettarli rigorosamente e vicendevolmente.

Articolo 1

Le Repubbliche di Firenze e Genova s'impegnano a punire la destabilizzazione economica tra l'una o l'altra, una volta riconosciuto un proprio cittadino come autore della azione.

Articolo 2

Quando é possibile, se la situazione politico-economica lo consente,possono essere previsti scambi di merci o consegne contro denari tra le due Repubbliche. Ogni qualvolta sarà possibile si farà in modo che il trasporto delle merci avvenga tramite ambasciatori, sotto la protezione delle armate delle due Repubbliche o da armate private, riconosciute dalle stesse per tramite trattati, a seconda del valore delle merci. Il prezzo pattuito per il trasporto sarà equamente diviso tra le due Repubbliche.

ROTTURA DEL TRATTATO

Articolo 1

I Governanti,i lori eredi e i successori s'impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato. Qualsiasi inadempimento ad una clausola da una delle due parti libera l'altra dai suoi obblighi, fino alla realizzazione di una compensazione.

Articolo 2

L'annullamento unilaterale del trattato in situazione di guerra
sarà considerato come un fatto di tradimento e consentirà una adeguata reazione.


Articolo 3

Le Repubbliche possono reciprocamente decidere la riscrittura del trattato completa o parziale, o il suo annullamento.


Firmato a Genova il 20 novembre 1456

Per la Repubblica di Firenze

Lordtew, Visconte di Vicopisano, Signore di Firenze
Beatrice Giulia Borromeo "Baggy206", Contessa di San Giovanni, Gran Ciambellano di Firenze
Maria Vittoria Colonna "L@dyhawk" Ambasciatrice fiorentina a Genova


Trattati con Firenze Verdi2oh6


Per la Repubblica di Genova

Ruggero "Margab" d'Altavilla, Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco, Doge di Genova
Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova
Giuseppe "Vezzx" Aleramico Imperiali di Sant’Angelo dei Lombardi, Ambasciatore genovese a Firenze

Trattati con Firenze Verdexi4

Admin
Admin

Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 09.03.08

https://chateausavone.frenchboard.com

Torna in alto Andare in basso

Trattati con Firenze Empty Re: Trattati con Firenze

Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 5:20 pm

TRATTATO D’ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI GENOVA E LA REPUBBLICA DI FIRENZE
Preambolo:

Noi, nell’ambito dei nostri alti ruoli di rappresentanti dei rispettivi Stati, all’interno del Sacro Romano Impero Germanico, vogliamo tramite questo trattato, rafforzare l’amicizia esistente tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Firenze. Abbiamo il desiderio che le cittadinanze genovesi e fiorentine fraternizzino sotto i vessilli che ci radunano, nei tornei dei guerrieri, sui campi di battaglia che si sentano uniti come fratelli e si comportino come tali, si offrano ospitalità, assistenza e soccorso, seguendo sempre i comandamenti aristotelici e che la potenza della Sua volontà ci illumini per evitare gli ostacoli dell’oscurantismo e dell’odio, perché trionfi la pace, la concordia e la fraternità.

Articolo I – Dell’impegno di non aggressione

Le Parti Contraenti nel loro ruolo rappresentativo dei loro Stati, riconoscono l’accordo tra le due Province. E si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare, ne alcuna aggressione gli uni verso gli altri. Entrambe le parti garantiscono reciprocamente l’inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i loro eserciti come amici.

Articolo II – Della partecipazione a qualsiasi trattato

Le parti contraenti nel loro ruolo rappresentativo dei loro Stati si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo e convenzione ostile all’altra parte firmataria e contraente del presente trattato. Sono considerati come ostili i trattati, accordi o convenzioni volti a danneggiare o a prendere con la forza una parte del territorio di uno dei due contraenti.

Le Province firmatarie del presente trattato s’impegnano a consultare l’altra parte interessata, prima di tutte le ratifiche di un trattato dalle conseguenze importanti sul piano militare con un altro Stato. Questa consultazione non ha carattere obbligatorio o vincolante, ma può, in caso di dissimulazione volontaria o di profondo disaccordo, portare all’annullamento del presente trattato.

Di conseguenza, questo articolo richiama alla responsabilità di ciascuno, nel quadro di una cooperazione diplomatica intensa e sana, in spirito di amicizia e condivisione, per una volontà di trasparenza. Le Province firmatarie s’impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati all’altra provincia firmataria.

Articolo III – Del diritto di passaggio

Le parti contraenti nel loro ruolo rappresentativo dei loro Stati, concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini sui loro rispettivi territori, sotto riserva che la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.

Sono autorizzati a circolare liberamente sulle terre delle due Province:

- i reggimenti e gruppi armati;

- gli eserciti muniti di lettera di riconoscimento rilasciata dalle autorità militari delle loro rispettive Repubbliche firmatarie di questo trattato. Il capo dell’armata avrà il dovere di inviare una copia della lettera al funzionario della Provincia visitata, che darà o non darà la sua autorizzazione al passaggio;

- salvo eccezioni, eventuali chiusure di frontiere con la legge marziale, non riguarderà gli abitanti delle Province firmatarie. L’eccezione in queste circostanze consiste nell’accordo scritto delle due parti per combattere o mettere a processo un gruppo o un soggetto fiorentino o genovese pericoloso. Inoltre, le Province firmatarie s’impegnano a informarsi con priorità di tutte le leggi marziali emanate sui loro rispettivi territori. Il principio di cooperazione contro il pericolo briganti è stabilito dall’articolo IV del presente trattato.

Articolo IV – Della cooperazione dei Prefetti e delle Corti di Giustizia

I principi della cooperazione giudiziaria sono stabiliti nel trattato già esistente, tuttavia:

i membri delle Prefetture e delle Corti di giustizia delle Parti Contraenti (Prefetti, Sergenti e Gendarmi dei Prefetti, Giudici, Procuratori e Impiegati) s’impegnano a collaborare attivamente:

- condividendo informazioni sugli individui o i gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Essi avvertono altresì, con l’emissione di un avviso di allerta, di tutti i problemi che potrebbero influire sul loro territorio; la messa in comune delle cancellerie giudiziarie e delle informazioni doganali, saranno diffuse tra le Alte Parti.

- l’applicazione della Giustizia quando un delitto o crimine è stato commesso mentre l’imputato si trova sul territorio di uno dei contraenti. Si farà emettendo un avviso di ricerca, a cui seguirà una richiesta a procedere all’inchiesta, all’arresto, al rinvio a giudizio e alla condanna della persona incriminata.

Articolo V – Dell’Esercito e della Mutua Assistenza

Ci si impegna ad organizzarsi per svolgere pattugliamenti armati comuni alle frontiere di entrambe le Province. Il comando e la composizione saranno una scelta della riunione degli Stati Maggiori degli Eserciti genovesi e fiorentini, quindi le modalità della messa in campo e dell’organizzazione di queste pattuglie saranno oggetto di un accordo militare.

1) In caso di minacce armate o guerre e a seguito della richiesta della Provincia firmataria sotto attacco, l’altra Provincia firmataria esterna al conflitto in corso dovrà portarsi a difesa del territorio del suo alleato con tutti i mezzi a disposizione senza però mettere in pericolo la propria sicurezza. Questo articolo crea una clausola di mutuo soccorso.

2) Il ricorso a questa clausola richiederà il passaggio sotto il comando della Provincia accogliente della forza di difesa inviata dall’altra Provincia firmataria. Questa forza di difesa non potrà essere impiegata in maniera offensiva, né al di fuori dei confini della Repubblica che si trova in pericolo, se non espressamente autorizzato dal Principe o dal Doge dell'Esercito mandato in soccorso.


Articolo VI – Del commercio

Le parti contraenti si impegnano a favorire qualsiasi accordo commerciale tra di loro. Si impegnano a non effettuare destabilizzazioni economiche l’una contro l’altra e a punire gli autori di tali crimini che agissero sui loro territori.

Gli accordi commerciali tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Genova saranno conclusi, caso per caso tra i contraenti.

Ci sarà una cooperazione economica e scambio di informazioni tra Ministri del Commercio, Ministri delle Miniere e gli Sceriffi delle Province firmatarie, in modo da valutare al meglio i bisogni in risorse e scambi e di procedere a una buona comunicazione e collaborazione in caso di penurie di risorse o difficoltà economiche.

I cittadini della Repubblica di Genova hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini fiorentini sui mercati municipali della Repubblica di Firenze e alla relativa Fiera Ducale.
I cittadini della Repubblica di Firenze hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini genovesi sui mercati municipali della Repubblica di Genova e alla relativa Fiera Ducale. Nessuna legge potrà differenziare fiorentini e genovesi nell’esercizio dei diritti e doveri di cui sopra.

Articolo VII – Della cultura

I contraenti promuoveranno gli scambi culturali e festivi tra di loro. Saranno a iniziativa di progetti in questo senso, e sosterranno anche le volontà municipali in questa ottica.
Sarà commemorata in modo regolare la ratifica del presente trattato sui territori della Repubblica di Genova e della Repubblica di Firenze. L’organizzazione di questa commemorazione sarà assicurata a rotazione da ogni provincia firmataria.
Gemellaggi tra le città saranno organizzati per rafforzare i legami tra le città delle diverse Province.
In accordo con la Chiesa, non vi sarà nessun ostacolo a pellegrinaggi o altre processioni religiose che potranno essere effettuati dalle autorità competenti.
Saranno studiati possibili scambi universitari tesi a favorire un’ampia cooperazione tra i rettori delle due Province firmatarie.

Articolo VIII – Delle violazioni del trattato

Le Loro Signorie s'impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
Qualsiasi violazione a una clausola da una delle due parti libera l’altra dai suoi vincoli fino a che un nuovo accordo non venga raggiunto e firmato.

Articolo IX – Della procedura di cancellazioni del trattato

La cancellazione del trattato, dovrà rispettare il processo seguente: lettera di denuncia presso l’altra parte, rispetto di un periodo di attesa di tre giorni, pubblicazione di un avviso sulle taverne a conclusione di questo termine e fine effettiva dell’accordo.

Articolo X – Della modifica del trattato

Tutte eventuali modifiche del presente trattato possono essere proposte all’altra parte. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso resta valido fino a nuove negoziazioni.

Articolo XI – Della estensione del trattato

Il presente trattato viene automaticamente esteso, ove non siano apportate modifiche previste nel punto X, agli altri Stati con cui i firmatari abbiano analoghi trattati d’alleanza, nuova copia contenente le firme ed i sigilli degli altri Stati verrà pubblicata. Analogamente ove uno dei contraenti dovesse aderire o formare una entità statale superiore al livello di singolo Stato, il presente trattato sarà esteso alla nuova entità statale.

Il presente trattato è scritto due versioni, italiana e francese.
Fatto a Savona, il 1457
Per la Repubblica di Genova:

,Doge di Genova
, Ambasciatore genovese presso Firenze
, Gran Ciambellano di Genova

Per la Repubblica di Firenze:

Aldo De'Medici detto il "Tramontano" Principe della Repubblica di Firenze
Mariano III "J18" Carroz, Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
Beatrice Giulia 'Baggy206' Borromeo, Ambasciatore di Firenze
Trattati con Firenze Verdi2oh6

Per la Repubblica di Genova:

Emanuele degli Aleramici Imperiali detto Sandovino, Barone di Taggia, Conte di Voltri, Doge della Repubblica
Ruggero d'Altavilla detto Margab, Visconte di Bogliasco e Marchese di Famagosta, Ambasciatore nella Repubblica di Firenze


Trattati con Firenze Verdexi4ym5hi6

Admin
Admin

Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 09.03.08

https://chateausavone.frenchboard.com

Torna in alto Andare in basso

Trattati con Firenze Empty Re: Trattati con Firenze

Messaggio Da Ospite Sab Set 04, 2010 10:27 pm

PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA

Nella loro grande saggezza, Roberto "Robyf" Federico de' Montemayor, Doge della Repubblica di Genova, e Simone "Simo84" de Medici, Signore della Repubblica di Firenze, Visconte di Montaione, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli della Repubblica di Firenze e della Superba Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare una fruttuosa e prospera collaborazione all'insegna del mantenimento della pace e della prosperità delle popolazioni italiche.

Articolo I del riconoscimento della Sovranità sui territori

La Repubblica di Genova riconosce la Signoria di Firenze come unica avente diritto e sovrana sui territori fiorentini
La Signoria di Firenze riconosce la Repubblica di Genova come unica avente diritto e sovrana sui territori genovesi..
I territori riconosciuti sono quelli all'atto della firma del Documento..

Articolo II - della non aggressione e della mutua difesa

a) Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.

b) I Firmatari garantiscono reciprocamente l'inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i rispettivi eserciti come amici.

c) Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità degli altri firmatari.

d) Qualora una Parte Contraente sia attaccata da una Provincia, un Regno terzo, o da un gruppo eversivo, le altre Parte Contraenti si impegnano ad intervenire contro l'aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.

Articolo III- degli impegni in caso di conflitto della controparte

a)Le Parti Contraenti si impegnano a consultare gli altri firmatari prima di muovere guerra ad una qualsiasi altra provincia italica terza.
Il presente trattato si considera decaduto qualora uno dei firmatari, nonostante il parere contrario dell'altro, dichiarasse guerra ad un terzo o producesse atti tali che portino al giusto coinvolgimento in un conflitto; il decadimento avrà luogo nel momento in cui la dichiarazione di partecipazione al conflitto verrà resa pubblica, in tal caso non verrà richiesto niente a titolo di risarcimento.

b) Le Parti Contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto invasivo che oppone un firmatario ad una parte terza, attraverso l'unione condivisa e convinta degli Stati Maggiori per una più profiqua e prospera collaborazione.

c) Le Parti Contraenti si impegnano a non concedere l'accesso sul proprio territorio ad eserciti o a gruppi armati privati di Province o Regni che sono in conflitto con uno o più firmatari.

d) Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) a terzi in conflitto con uno dei stati membri di quest'alleanza.

Articolo IV ; della firma di trattati con terzi

a) Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.

b) Le parti contraenti si impegnano a consultare gli altri firmatari prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un'altra provincia italica.

c) Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati alle altre parti.

Articolo V ; della libera circolazione

a) Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi, con l'unica eccezione del caso di frontiere chiuse.

b) Una Parte Contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente, motivando la richiesta.
Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione contraria alla richiesta o ritardare il transito per motivate ragioni entro e non oltre 4 giorni dalla richiesta.

Articolo VI ; della cooperazione economica

a) Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso le altre.

b) Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio, Ministri delle Miniere e Sceriffi al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile e lo scambio di risorse tra i tre stati.

Articolo VII - della cultura e dell'informazione

a) Le Parti Contraenti favoriscono gli scambi culturali tra di esse. Sostengono ogni iniziativa e progetto in tal senso, anche a livello municipale.

b) Le Parti contraenti si impegnano a condividere nelle stanze diplomatiche preposte ogni notizia, informazione o fatto che possa essere considerato rilevante per il mantenimento della pace e delle relazioni sul territorio nazionale e internazionale.

c) Le Parti contraenti si impegnano fin da subito a favorire gli scambi universitari per una profiqua e prospera collaborazione culturale sulla supervisione dei Rettori preposti.

Articolo VIII Della Marina militare e mercantile

a) Le parti contraenti hanno facoltà di richiedere la costruzione di navi mercantili e navi da guerra.

b) Le navi da guerra devono essere ad uso esclusivo e sotto il diretto controllo dello stato.

c) E' posto un divieto ai cittadini privati e ordini militari non riconosciuti in uno dei due stati firmatari.

d) Le parti contraenti si impegnano a combattere ogni tentativo di pirateria con ogni mezzo disponibile.

e) L'annullamento del trattato prevede la restituzione delle navi mercantili e da guerra costruite dalla controparte ad un prezzo ridotto del 50% del totale a titolo di risarcimento.

f) Il Regno commissionante si rende putabile per ogni danno, atto illecito o aggressione volontariamente o involontariamente commessa dal vascello commissionato e dal suo equipaggio, contro cittadini e proprieta' della opposta parte signataria del contratto di acquisto, sia per mare che per terra.
Tale putabilita' sara' mantenuta "ad infinitum", anche in evento di una rivendita a terzi del suddetto vascello da guerra.
In caso uno dei due alleati qui menzionati desiderasse rivendere un vascello comperato dall'altro, detto alleato dovra' avvertire per tempo l'altro - prima della vendita - e rendergli noto il nome dell'acquirente.
Il costruttore del vascello avra' diritto di veto alla transazione, ma in tale caso avra' obbligazione di ricomprarlo dal commissionante, ad un prezzo ribassato rispetto a quello di acquisto.

Articolo IX ; del mancato rispetto del trattato

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito richiede che le parti in essere costituiscano un tavolo diplomatico per ripristinare lo status quo. Laddove non vi sia più compromesso per proseguire l'alleanza saranno valutate le responsabilità oggettive dei contraenti e valutato un risarcimento non superiore alla produzione settimanale delle miniere d'oro del rispettivo territorio.

Articolo X ; disposizioni finali

a) Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

b) Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

c) In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia alle altre Parti Contraenti, specificando le reali motivazioni per l'annullamento
Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

d) Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.

Firmato a Genova, il 3 settembre 1458

Per la Repubblica di Genova:

Roberto Federico de' Montemayor, detto "Robyf"
Doge della Repubblica di Genova

Trattati con Firenze Genverzn8Trattati con Firenze Robyfverde


Isabella d'Altavilla, detta "Ladyvioletta"
Gran Ciambellano genovese

Trattati con Firenze 24nn24g

Ruggero d'Altavilla, detto "Margab"
Ambasciatore genovese presso la Repubblica fiorentina

Per la Repubblica di Firenze:

Simone de Medici
Signore di Firenze
Visconte di Montaione

Albatwo d'Altavilla
Gran Ciambellano

Trattati con Firenze Verdi2oh6

Isabella Sofia Volturi in Merisi
Ambasciatore a Genova
Trattati con Firenze Artemisiaverde

[/rp]

Ospite
Ospite


Torna in alto Andare in basso

Trattati con Firenze Empty Re: Trattati con Firenze

Messaggio Da Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.