Repubblica di Genova - République de Gênes
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Il Codex Ianunensis (in vigore dal 12/08/1460) (abrogato)

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Il Codex Ianunensis (in vigore dal 12/08/1460) (abrogato) Empty Il Codex Ianunensis (in vigore dal 12/08/1460) (abrogato)

Messaggio Da weissmatten Gio Ago 16, 2012 3:19 pm

Margab ha scritto:
[rp]
CODEX IANUENSIS (Ver. 03/1460*)

Preambolo
Il presente codice, redatto in osservanza della Charta Ianuensis e della Carta dei Giudici, abroga e sostituisce il Codex precedente.

La Giustizia della Repubblica di Genova si basa su tre pietre migliari: l'equità, il garantismo e l'inflessibilità.
Ogni uomo di qualsiasi estrazione sociale, religiosa, militare, politica e culturale è considerato tra pari davanti al Giudice.
Ogni uomo è considerato innocente fino alla deposizione della sentenza da parte del Giudice.
Ogni uomo considerato colpevole di un reato verrà perseguito fino alla completa remissione delle sue colpe.
Il Codice sarà pubblicato in versione pubblica, disponibile in Taverna della Repubblica di Genova e nella biblioteca del Castello di Savona anche in versione francese, ed in versione privata in copie gratuitamente fornite dalla Repubblica.

Ogni aggiornamento, modifica e integrazione del Codice, anche solo di una sua parte, dovrà essere debitamente pubblicata in Taverna della Repubblica e il Codice aggiornato dovrà presentare un numero progressivo che ne indichi la successione temporale.
Ai fini dell'amministrazione della Giustizia, verrà tenuto in conto solo ed esclusivamente la versione più recente del Codex Ianuensis.

Il Codex Ianuensis è diviso in tre parti:
- Libro dei delitti e delle Pene
- Libro dei cittadini
- Libro degli antichi usi e consuetudini.



LIBRO I – Dei delitti e delle pene

Art. 1 - La Procedura Penale
Il Prefetto è colui che svolge e regola le azioni di polizia e investigative.
È lui che sceglie eventualmente suoi collaboratori in ogni città,che verranno chiamati Viceprefetti o VP.
In caso di infrazione, il Prefetto o gli eventuali Viceprefetti (abbreviati in VP) segnalano l'infrazione e il reo nell'ufficio del Pubblico Ministero (abbreviato in PM) in Taverna della Repubblica di Genova, presentando le sue generalità i nomi dei testimoni e le prove del reato, seguendo una procedura standard utilizzando questo modello:

[hrp]
Codice Città :
N. Denuncia :
Nome dell’accusato :
Reato :
Luogo :
Data :
Nome della vittima :
Testimone/i :
Prove :
Aggravanti:
[/hrp]

Una falsa testimonianza, una prova falsificata o fraudolenta saranno considerate come tradimento e coloro che le forniranno subiranno un processo con questa accusa.
Il PM, prima di aprire il processo, dovrà verificare la sussistenza dei seguenti dati della denuncia pubblicata :

1 ) competenza territoriale del reato da parte della Repubblica e/o richiesta da parte di uno Stato estero che si avvale di un trattato di cooperazione giudiziaria in vigore;

2) esistenza del reato in osservanza delle nostre leggi, della Carta dei Giudici e delle fonti del diritto elencate nella Charta;

3) esistenza delle prove e della loro veridicità, esistenza di testimoni.

Il Prefetto, il Giudice ed il PM dovranno astenersi dal commentare in pubblico o in privato un reato, una inchiesta o un processo fino alla conclusione del medesimo con la pubblicazione della sentenza di secondo grado.

Qualsiasi violazione comporterà l'esclusione immediata dal processo e/o alla loro rimozione dal proprio incarico per la durata di due mesi.

Art. 2 - Lo schiavismo
Si definisce schiavismo la pubblica offerta di lavoro con salario proposto inferiore al minimo imposto dalle leggi vigenti nelle miniere dello Stato o a quanto stabilito con apposito decreto repubblicano o comunale.
Non esiste differenza tra offerta di lavoro accettata o vacante.
Pena: è punito col pagamento di un'ammenda pari a 5 (cinque) volte la differenza fra il salario proposto e il minimo imposto dalle leggi vigenti.

Art. 3 - Il disturbo dell'ordine
Si definisce disturbo dell'ordine pubblico qualunque atto, comportamento o atteggiamento che violi l'integrità fisica, morale ed economica di una persona o della Repubblica o la sua reputazione.
In particolare:

Comma 1 - La ribellione
Si definisce ribellione qualsiasi atto violento (riuscito o represso) votato alla deposizione del Governo di una città o della Repubblica senza precedente autorizzazione ufficiale del Doge o del suo Vicario con voto a maggioranza semplice degli aventi diritto del Consiglio della Repubblica .
Non esiste differenza tra ribellione riuscita o fallita.
L'incitamento pubblico verbale alla ribellione non costituisce reato.
Pena: la ribellione è punita con la reclusione in prigione per i tempi massimi previsti dalla Carta dei Giudici.
Aggravanti e Attenuanti
Si definisce Ribellione aggravata l'atto di saccheggio delle casse e di abuso di potere da parte del ribelle. In tale caso, il Giudice dovrà valutare l'opportunità di condanna a morte del reo.
Si definisce ribellione attenuata l'atto inconsapevole o dettato da inesperienza commesso da un personaggio minore di 10 (dieci) giorni. In tale caso, la pena è la reclusione in prigione per giorni 1 (uno).

Comma 2 - Il furto
Si definisce furto l'atto di sottrarre beni materiali ad una persona inconsapevole e non consenziente.
Pena: il furto è punito con la reclusione in prigione secondo quanto disposto dalla Carta dei Giudici. In caso di ammissione di colpa del reo di fronte alle dichiarazioni della vittima sulla quantità e qualità di refurtiva, lo stesso ha l'obbligo di risarcirla; in caso contrario, il Giudice comminerà giorni aggiuntivi di prigione.

Comma 3 - l'appropriazione indebita
Si definisce appropriazione indebita ogni azione atta a nuocere la gestione e la chiusura di operazioni commerciali commissionate e organizzate dalla Repubblica o da un Municipio o regolate da Trattati.
Pena: l'appropriazione indebita è punita fino al massimo della reclusione in prigione.


Art. 4 - La frode
Si definiscono frode il contrabbando, la ricettazione e l'evasione fiscale.

Comma 1 - Il contrabbando
Si definisce contrabbando la vendita di merce in città quando espressamente vietato dal Sindaco locale.

Comma 2 - La ricettazione
Si definisce ricettazione la vendita di merci di sicura provenienza illecita(pietra o ferro) o qualora non se ne riesca a provare la provenienza.

Comma 3 - Evasione fiscale
Si definisce evasione fiscale il mancato pagamento delle tasse munipali, delle tasse di ormeggio e delle tasse delle taverne.

Pena: il contrabbando e la ricettazione sono reati leggeri punibili  con un'ammenda pari al valore di merce contrabbandata e quando non quantificabile con ammenda da 50 a 200 ducati.
L'evasione fiscale è un reato grave ed è punibile  con la massima pena della prigione e per massimo giorni 3 di detenzione.

Art. 5 - Tradimento e Alto Tradimento
Si definisce Tradimento ogni atto, omissione o proferimento esplicito e reiterato che vada contro la sicurezza, l'ordine, la giustizia e l'integrità economica della Repubblica di Genova.
Si definisce Alto Tradimento ogni atto, omissione o proferimento esplicito e reiterato commessi da un Funzionario Pubblico che vada contro la sicurezza, l'ordine, la giustizia e l'integrità economica della Repubblica di Genova. In particolare:

Comma 1 - l'abuso di potere
Si definisce Abuso di potere l'atto per cui un Funzionario pubblico procuri
intenzionalmente a sè stesso o ad altri un immotivato vantaggio oppure arrechi intenzionalmente ad altri un danno o una punizione immeritata.

Pena: l'abuso di potere è punito dal minimo dell'obbligo per il reo d'affissione di pubbliche scuse in Taverna della Repubblica fino al massimo della reclusione in prigione.

Comma 2 - la ragion di stato
Ogni cittadino ha il dovere di non recare danno alla sicurezza, all'integrità e all'immagine della Repubblica di Genova.
Ogni atto che metta a repentaglio la sicurezza, l'integrità e l'immagine della Repubblica di Genova è considerato Tradimento o Alto Tradimento nel caso in cui chi compie il reato sia un nobile o un funzionario pubblico.
Pena: il reato è punibile con la prigione o con l'esilio.

Comma 3 - il segreto
L'obbligo della segretezza è alla base della sicurezza dello Stato e dei suoi
cittadini. Sono tenuti al segreto tutti i Consiglieri, i Sindaci e tutti i Funzionari che abbiano accesso alle diverse sale di Governo, Consiglio di Genova, Camera dei Sindaci, Camera Prefettizia, Stato maggiore, Sale della Marina e dell'Esercito.
Solo il Doge può autorizzare la discussione pubblica di temi trattati in queste sale.
Solo il Doge, previa autorizzazione degli autori e dei partecipanti, può autorizzarne la pubblicazione.
Pena: la violazione del segreto è punita dal minimo della reclusione in prigione fino al massimo della pena capitale.

Art. 6 - Del Transito nella Repubblica, della Legge Marziale e degli Indesiderati
Comma 1 - del transito
Il transito nella Repubblica è sempre libero se non diversamente deciso dal Doge che può vincolare il traffico navale o terrestre alla richiesta di particolari permessi di viaggio.
Le sedi in cui è possibile fare richiesta d'autorizzazione al transito sono la Dogana della Repubblica, l'ufficio doganale territoriale, il Castello di Savona.
Le modalità con le quali effettuare una richiesta d'autorizzazione al transito sono segnalate nelle suddette sedi.
I trasgressori saranno messi sotto accusa per disturbo all'ordine pubblico. Pena: da un minimo di una ammenda in denaro ad una pena massima che prevede la reclusione in carcere.

Comma 2 - della Legge Marziale
Il Doge in qualunque momento, sentiti i consiglieri, può istituire la legge Marziale in parte o nell'intero territorio della Repubblica di Genova. La legge marziale avrà vigore dalle ore 4,00 a.m. seguenti alla pubblicazione.
Con la sua introduzione verrà proibito lo spostamento da città a città e l'ingresso e l'uscita dallo stato senza autorizzazione.
Con la sua introduzione gli Eserciti della Repubblica manterranno un atteggiamento aggressivo.
In regime di Legge Marziale il Doge, attraverso il Capodoganiere o in sua assenza il Prefetto o in assenza di entrambi di persona scelta da lui stesso, può concedere speciali lasciapassare.
Il lasciapassare dovrà essere richiesto nell'apposito ufficio della Dogana genovese, nel Castello di Savona o direttamente al Prefetto o al Capodoganiere.
Sono esentati dalla richiesta di un lasciapassare i membri dell'esercito in servizio attivo, i componenti del governo e tutti coloro che stanno espletando un servizio per una autorità governativa.
La legge, viste le sue caratteristiche di urgenza e gravità potrà essere introdotta anche con sola azione personale del Doge ma dovrà essere ratificata dal Consiglio entro giorni tre dalla sua pubblicazione pena la nullità. La legge marziale resterà in vigore per 15 giorni rinnovabili con le medesime modalità richieste per l'introduzione.
La legge marziale comporterà l'accusa di alto tradimento per chiunque la violi.

Comma 3 - degli  indesiderati
Il Doge e il Consiglio votante a maggioranza assoluta degli aventi diritto hanno l'autorità di stilare una lista di persone indesiderate nella repubblica qualora esistano i presupposti che loro presenza possa determinare situazione di pericolo.
La permanenza nella eventuale lista non deve essere superiore a mesi 3 e in caso di violazione del provvedimento dovrà essere aperto un procedimento giudiziale per Disturbo alla quiete pubblica.
Le pene sono a discrezione del Giudice e secondo la gravità del caso vanno dal minimo dell'ammenda di 100 ducati fino alla reclusione in prigione per i tempi indicati dalla Carta dei Giudici.

Art 7 - Dei Nemici Pubblici e dell'Esilio
Viene definito Nemico Pubblico di Genova qualsiasi persona, sia essa cittadino genovese o straniero, che, si sia resa responsabili di:
- gravi e concreti fatti contro la Repubblica di Genova o i suoi cittadini (assalti, brigantaggio);
- reiterati reati contro cittadini della Repubblica di Genova o della stessa;
- aver fornito fraudolentemente informazioni riservate a terzi;
- aver fomentato rivolte contro la Repubblica di Genova o in una delle sue città.
Viene definito esilio il provvedimento di giustizia per cui ad un memico pubblico viene intimato di lasciare il territorio della Repubblica di Genova e di non rientrare in esso per tutto il tempo definito dalla sentenza pubblicata dal Cancelliere (mai superiore a 3 mesi, come contemplato nella Carta dei Giudici).
Tale sentenza viene definita come "Provvedimento d'Esilio" e per ufficializzarla deve essere pubblicata in Taverna della Repubblica di Genova, nelle sale della Dogana e comunicata tramite il Cancelliere ai vari Stati.
La qualifica di nemico pubblico e la relativa condanna all'esilio sono provvedimenti votati dal Consiglio della Repubblica a maggioranza semplice con quorum fissato a 8 (otto) voti.
La Repubblica di Genova provvederà ad aggiornare regolarmente la lista dei nemici pubblici in Taverna della Repubblica di Genova e nelle sale della Dogana
Al nemico pubblico verranno notificate dal Prefetto le modalità e i tempi secondo cui dovrà abbandonare il territorio della Repubblica di Genova. Allo scadere del tempo permesso verrà inserito automaticamente nella lista dei nemici di tutti gli eserciti della Repubblica di Genova ove rimarrà per tutto il tempo decretato nel Provvedimento d'Esilio.
In caso di permanenza del nemico pubblico nel territorio della Repubblica di Genova oltre lo scadere del tempo permesso oppure in caso di ingresso durante il tempo d'esilio, il PM avvierà un processo contro il nemico pubblico.
Il capo d'imputazione è alto tradimento e la pena relativa è la condanna a morte.
In caso di ritiro in convento sarà compito del Prefetto congelare il provvedimento che rientrerà in vigore al ritorno alla vita attiva dell'esiliato


LIBRO II – CODICE CIVILE

Art. 1 – Sindaci, Consigli cittadini e Capitani del Popolo
Comma 1 - i Sindaci
Il Sindaco uscente è tenuto a fornire la situazione della cassa, dell'inventario dei mandati ancora aperti e della taverna cittadina nell'apposito spazio in Consiglio comunale.
Il Sindaco entrante è tenuto a segnalare eventuali discrepanze con ciò che viene dichiarato dal Sindaco uscente.
Il Sindaco qualora lo ritenesse può liberamente fornire la situazione di cassa, dell'inventario, dei mandati ancora aperti e i resoconti della Taverna ai propri cittadini nella pubblica piazza.
Il Sindaco è tenuto a fornire quando richiesto dal Doge un rendiconto di metà mandato.
Il Sindaco, ha il dovere qualora fosse temporaneamente vacante il posto di
vicedoganiere, ad occuparsene personalmente o delegare al Capitano del Popolo, previa comunicazione alle autorità competenti (Prefetto) l'evenienza.
Il Prefetto ha il compito di presentare questo articolo di legge ad ogni Sindaco entrante.

Il Sindaco ha facoltà di emettere tasse cautelative, il cui importo non superi i 0,50 ducati, solo a fronte di situazioni di emergenza e dietro avallo del Consiglio municipale e con cadenza minima quindicinale.
Per tasse di importo superiore, il Sindaco deve necessariamente richiedere l'approvazione ufficiale del Doge. Egli è tenuto a valutare in Consiglio Cittadino l'ammontare delle stesse e successivamente inviare la richiesta al Doge, il quale ne valuterà ed eventualmente autorizzerà l'emissione.

Comma 2 - Consigli cittadini
Il Sindaco è libero di scegliersi il suo Consiglio cittadino e di stabilire se usare sale pubbliche o private.
Il Sindaco potrà nominare Consiglieri o Assessori.
Il Sindaco ha obbligo di nominare Consigliere o Assessore il candidato Sindaco perdente che abbia ricevuto almeno il 30% dei voti.
Il Sindaco ha obbligo di nominare Consigliere o Assessore un cittadino eletto direttamente dalla cittadinanza attraverso un sondaggio a voto palese aperto ai soli cittadini residenti (Consigliere o Assessore del Popolo).
Il Sindaco ha obbligo di nominare suo vice il Capitano del Popolo che farà parte assieme al Tribuno del Consiglio cittadino con diritto di voto.

Oltre ad essi, hanno accesso senza diritto di voto al Consiglio Cittadino i seguenti Funzionari Pubblici:
- il Doge
- il Prefetto( o un VP se lo preferisce)
- il Comandante della Milizia cittadina
- il Capitano di Porto
- il Capo-Doganiere (o il suo vice in città se lo preferisce)

Il Sindaco che non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge è processabile per tradimento.
Le pene sono a discrezione del Giudice e vanno dall'esposizione al pubblico ludibrio fino al massimo della reclusione in prigione.

I Municipi hanno la possibilità di adottare ordinanze locali che vadano ad integrare, modificare, sostituire precedenti decreti in vigore nella Repubblica di Genova.
Le ordinanze vanno discusse e votate all’interno dei Consigli Cittadini, e devono ricevere il minimo del 70% dei favorevoli affinché il Sindaco presenti la stessa ordinanza al Consiglio della Repubblica.
Il Doge si riserva il diritto di avallare o respingere la richiesta.
In caso di ordinanza avallata, si fa obbligo al Sindaco di pubblicare la stessa in tutti i luoghi di interesse quali Bacheca del Municipio, Forum Municipale e di dare incarico ai Doganieri e ai Capitani del Popolo di informare la cittadinanza e i forestieri.
Le ordinanze locali avranno validità fino alla pubblicazione di una nuova ordinanza o fino alla loro abrogazione tramite votazione all’interno dei Consigli Cittadini con il 70% dei consensi e previo successiva autorizzazione del Doge.
In qualsiasi caso, il Doge si riserva di annullare tali ordinanze in caso di necessità o di sopraggiunti eventi che rendano l’ordinanza inadeguata.

Comma 3 - Il Capitano del Popolo
Il Capitano del Popolo viene scelto e nominato direttamente dal Sindaco tra i funzionari con almeno due anni di esperienza o tra gli ex sindaci e lo sostituirà in caso di sua assenza.

Art. 2 - Della partecipazione popolare
Comma 1 - il Referendum abrogativo
Viene data la possibilità ad un congruo numero di cittadini di indire un referendum volto ad abrogare una/o singola/o legge/decreto della Repubblica di Genova.
Il referendum abrogativo non potrà essere applicato ai seguenti ambiti:
- Carta dei Giudici
- Charta Ianuensis
- Carta dell'Esercito
- Trattati diplomatici
- Trattati di cooperazione
- Trattati commerciali

Il referendum dovrà obbligatoriamente essere indetto nei luoghi preposti indicati nella Charta Ianuensis per questo tipo di consultazioni e dovrà essere sottoscritto da almeno quaranta cittadini residenti da più di trenta giorni in almeno tre città della Repubblica.
La durata massima sarà la stessa prevista per i referendum propositivi. Per la validità dello stesso, inoltre, dovrà ricevere l'appoggio di almeno quattro membri del Consiglio della Repubblica, regolarmente eletti e con almeno trenta giorni di mandato già effettuati nella legislatura in questione.
Per la validità del referendum abrogativo valgono le norme indicate nella Charta Ianuensis.
In caso di esito positivo della richiesta il Doge si impegnerà (se non in casi di palese impossibilità), entro i dieci giorni successivi alla votazione, a dichiarare decaduto il decreto o la legge oggetto della questione.

Comma 2 - del diritto di informazione dei cittadini e della pubblicità delle leggi
Sono ragioni di impedimenti all'obbligo di motivazione le esigenze di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
c) la riservatezza di terzi, persone e gruppi.

Comma 3 - dell'Istituzione della Gazzetta dei Lavori.
Dovranno essere pubblicati, in forza del principio di trasparenza, le tematiche delle leggi in discussione, gli esiti delle votazioni sull’approvazione delle leggi e i lavori in corso o compiuti dai consiglieri.
La pubblicazione va presentata sotto forma di Gazzetta dei Lavori, con cadenza trisettimanale, in Camera della Compagna Communis e/o in Taverna della Repubblica.
Responsabile della pubblicazione è il Portavoce, il quale controlla non siano pubblicati dati sensibili.
Eventuali richieste di chiarimenti saranno accettate solo negli spazi previsti.
La pena per le richieste di chiarimenti effettuate al di fuori degli spazi previsti è quella prevista per il disturbo alla quiete pubblica.

Comma 4 - delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Trattati.
Le leggi, i Decreti, i Regolamenti ed i Trattati tra Stati della Repubblica devono essere diffuse e divulgate ai sensi della presente legge affinché tutti possano prenderne visione con la pubblicazione negli appositi spazi della Taverna della Repubblica, in Camera della Compagna Communis, nella Biblioteca del Castello di Savona e ovunque sia necessario al fine di portarli a conoscenza anche dei cittadini genovesi in viaggio all’estero, dei cittadini stranieri in viaggio verso la Repubblica e le autorità degli Stati confinanti.
Il Doge con il voto del Consiglio può non rendere pubblici i Trattati tra Stati quanto questi afferiscono alla sicurezza nazionale o la cui conoscenza pubblica costituirebbe un pericolo per lo Stato.

Art. 3 - Delle Dogane
E' istituito il servizio dogane e il suo compito è di controllare l'entrata di persone e merci nella Repubblica di Genova dai paesi confinanti.

Il Capo delle Dogane viene nominato dal Doge.
In caso di presenze pericolose il capodoganiere dovrà immediatamente avvertire il sindaco della città interessata, il Doge ed il Gsm..
Il capodoganiere si occuperà dell'esame e del rilascio dei lasciapassare in caso di di istituzione della legge marziale.
Sanzioni: il Doganiere che non ottemperi al suo dovere e qualora sia impossibilitato non avverta il Prefetto incorre nel reato di tradimento e con le relative sanzioni.
A lui spetta la nomina eventuale delle guardie di frontiera ed il controllo del loro operato (Vicedoganieri). Ne verrà scelta una per città, badando che abbiano la possibilità di svolgere un servizio assiduo e continuativo e possibilmente conoscenza delle
lingue estere (almeno l'inglese).

Ad ogni viaggiatore in ingresso nella nostra Repubblica il Vicedoganiere dovrà inviare apposito messaggio.
Tale messaggio da inviare agli stranieri in arrivo a Genova. Il messaggio dovrà essere bilingue italiano/francese:

Dogana di (nome della città)
Benvenuto nella Repubblica di Genova.
Vi auguriamo un gradevole soggiorno presso di noi.
Vi chiediamo di dichiarare i motivi del vostro viaggio e se avete merci con voi per la vendita.
Vi chiediamo inoltre di prendere nota di tutte le leggi della Repubblica e comunali prima di intraprendere qualunque azione al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
Vi invitiamo pertanto a recarvi presso la biblioteca di Savone per prendere visione delle leggi e dei decreti della nostra Repubblica:
https://chateausavone.frenchboard.com/le-leggi-della-repubblica-les-lois-de-la-republique-f36/
https://chateausavone.frenchboard.com/sala-dei-cittadini-salle-des-citoyens-f7/

Douane de(nome della città)
Bienvenus dans la République de Gênes: nous vous souhaitons un bon séjour dans notre territoire.
Nous vous prions de nous confirmer les raisons de votre voyage et permanence, et si vous avez des marchandises à déclarer.
Veuillez aussi prendre bonne note des lois de la République et municipales avant d' entreprendre toutes actions, afin d'éviter des conséquences déplaisantes.
Nous vous invitons donc à vous rendre chez la bibliothèque pour en prendre bonne vision
https://chateausavone.frenchboard.com/le-leggi-della-repubblica-les-lois-de-la-republique-f36/
https://chateausavone.frenchboard.com/sala-dei-cittadini-salle-des-citoyens-f7/

I Vicedoganieri dovranno controllare più volte al giorno gli arrivi e le partenze in città, e in caso il doganiere sia momentaneamente impossibilitato a svolgere il suo compito dovrà avvertire tempestivamente il capodoganiere e il Sindaco della sua città.

Art. 4 - Del processo pubblico
Comma 1 - accordi preventivi per il processo pubblico
Le parti coinvolte in un processo, accusato ed accusante, possono accordarsi affinché il processo sia tenuto in forma pubblica, in taverna della Repubblica di Genova oppure nella apposita sala del Castello di Savona.
Sarà cura delle parti o del PM in caso di assenza temporanea di una di esse riportare tutte le deposizioni e le testimonianze nella apposita sede della giustizia genovese, il tribunale nel Castello.

Comma 2 - lo svolgimento
Il processo dovrà svolgersi in quest'ordine:
1. atto d' accusa, formulato dal procuratore.
2. appello dei testimoni (accusa e difesa)
3. atto di difesa per l' imputato, formulato dallo stesso o da un avvocato da lui scelto.
4. passaggio dei testimoni (accusa e difesa)
5. arringa dell'accusa, formulata dal procuratore (PM).
6. arringa della difesa, formulata dallo stesso o da un avvocato da lui scelto.
7. enunciato del giudizio da parte del giudice.

Tuttavia, una deroga sullo svolgimento può essere concessa dal giudice su domanda motivata da una o da entrambe le due parti.

Durante un processo, le due parti possono fare appello a due testimoni, che dovranno trovarsi nella Repubblica in occasione del processo, o passare per l'ambasciata dello Stato dove si trovano. Il credito portato da un testimone è lasciato a libera valutazione del giudice.

Ogni persona potrà ricevere i consigli d'un consulente giuridico, che potrà
rappresentarlo direttamente in occasione delle diverse tappe della procedura giudiziaria.

Dopo la messa in accusa, la difesa dispone di due possibilità di perorare la sua causa, separate dalla requisitoria dell'accusa.
Eccetto la sospensione dell'udienza deliberata dal giudice, ogni parte dispone di quattro giorni lavorativi per esprimersi. Passato questo termine di quattro giorni, il processo continuerà secondo lo schema di cui sopra senza che alcun reclamo possa essere effettuato.

Il PM si assicurerà che tutti i testimoni siano stati ascoltati prima di aprire la sua requisitoria.
Nessuna prova sarà accettata dopo la requisitoria dell'accusa.
La persona che porterà testimonianza dopo la requisitoria del PM potrà (salvo deroghe accordate dal giudice) essere denunciata per oltraggio alla Corte sotto il capo d' accusa di disordine all'ordine pubblico.
Il giudice non potrà mai basarsi su una prova tardiva per emettere il
suo verdetto.
Il processo si concluderà l'ultima arringa della difesa e la conseguente emissione del verdetto da parte del giudice.

Qualora in violazione di quanto scritto nel preambolo del Codex, ovvero “Ogni uomo è considerato innocente fino alla deposizione della sentenza da parte del Giudice” ed in violazione a quanto previsto nel comma I del presente articolo, apra un processo pubblico “illegale” verrà accusato di disturbo all’ordine pubblico.
Per processo “illegale” si intende una pubblica esposizione di accuse, prove, testimonianze, sentenze, commenti di leggi su un caso specifico senza il consenso di tutte le parti, senza essere una parte coinvolta e senza seguire quanto previsto dal comma II del presente articolo prima della sentenza definitiva di secondo grado.
Qualora a questa discussione partecipino membri del polo giustizia essi dovranno essere rimossi dai loro incarichi. Qualora il processo pubblico illegale venga fatto nei confronti di un membro del governo, di un candidato alle elezioni politiche dopo che il suo nome compaia nelle liste, di un candidato al trono di Imperatore, di un nobile o di un Senatore in
carica, l’accusa sarà di tradimento. Nei casi più gravi ove vi sia stata la deliberata intenzione di forzare il giudice nell’emettere una sentenza, la parte danneggiata può chiedere di essere giudicato direttamente dalla Corte Suprema. L’approvazione è soggetta al parere favorevole del Presidente della Corte Suprema. In tal caso le deposizioni e la sentenza verranno depositate nel tribunale di primo grado come previsto nel comma I

Art. 5 - Della Camera della Compagna Communis
L'accesso alla Camera della Compagna Communis sarà concesso a tutti i Cittadini della Repubblica che non abbiano riportato condanne, con almeno due mesi di vita e che ne abbiano fatto richiesta specificando il nome completo in forum tramite messaggio al Doge che ne valuterà l'ammissibilità.
La pubblicazione nella camera della Compagna Communis è compito del Portavoce per gli atti riguardanti il governo ed i municipi e del Cancelliere per gli atti riguardanti la diplomazia.
Ad ogni insediamento il nuovo Portavoce dovrà controllare gli accessi alla Camera della Compagna Communis eliminando chi non ne abbia più diritto.
La pubblicazione degli atti nella Camera della Compagna Communis è subordinata al permesso degli autori e dei partecipanti degli atti pubblicati, ed è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge.




Libro III- Degli antichi usi e consuetudini


Norma 1 - Le mura di cinta
La città propriamente detta è quella allo interno delle mura di cinta che raggruppa li borghi e li quartieri. Lo Capitano del popolo è lo responsabile dello mantenimento e del controllo delle mura e della loro stabilità.

Norma 2 - Sullo diritto di passo
Li cavalli e li carri debbon cedere lo passo a chi procede a piedi tutta a giro dello Palazzo Comunale.
Li cavalli in sosta debbon esser legati ai ritti. Li carri debbon avere chi li guida nei dintorni in modo che non sia d'impaccio alcuno la loro sosta.

Norma 3- Le Ostarie
Niun divieto d'orario per le Ostarie cittadine,tranne quelle con locanda annessa per permettere un sano riposo alli viandanti.
Li prezzi e la qualità del cibo debbon esser specificati allo esterno.
Si fa divieto alli Osti di allungare la birra e lo vino per più di parti una di cinque e li trasgressori vadano attaccati al palo per pubblico sberleffo.
Si fa divieto di entrare nelle Ostarie alli malati di peste,di scorbuto e d'influenzia e di ogni malattia che porti contagio.

Norma 4- Delli speziali
Si da licenza all'inizio speziali diplomati alla Universitá.
Ad essi è data licenzia di preparare pomate,unguenti e decotti per mitigare le pene e li malanni delli cittadini tutti.
Chi prepara medicazioni senza arte ne parte venga punito con colpi di frusta 3
Chi non paga li ducati pattuiti a lo speziale riceva colpi di frusta 5
Chi non è speziale ma solo ciarlatano venga punito con colpi di frusta 10,per 3 giorni di fila ma saltando sempre la domenica.

Norma 5- Sulle pestilenze
Nillo malaugurato caso di pestilenza lo Prefetto prepari speciali corpi di polizia che segnino le case delli cittadini infetti.
Chi porta lo morbo in corpo debba girar per strada con un campanaccio per dare avviso allo cittadini sani e stia per lo più rinchiuso tra le proprie mura.
Lo Comune provveda a fornire li medici e li speziali di quanto loro necessita per le assistenze. Aglio,rosmarino in fiore,vino rosso,aceto e bacche di ginepro per le medicazioni e spezie di varia qualità per loro uso allo scopo di evitare lo contagio.

Norma 6- Sulli monatti
Lo Prefetto arresti e metta nelle galere per giorni 8 chiunque depreda le case e li corpi dei trapassati.
Che il monatto venga marchiato a fuoco sulla fronte,così che in tutte le città possan riconoscerlo per l'essere vile che è.

Norma 7- Sulli debitori
Che il creditore possa ogni mercoledì ricarse dinnanzi la casa dello debitore e possa svergognarlo richiedendo il suo a gran voce.
Solo dopo lo terzo mercoledì di richiamo lo debitore potrà esser giudicato e esposto allo pubblico ludibrio.

Norma 8- Sullo mercato e la decima
Ogni ultimo giovedì del mese si puote tener mercato nella piazza dinnanzi la Chiesa.
Li mercanti offrino alla casa dell'Altissimo una parte dello profitto,questa parte prenda nomen di Decima.
Li mercanti che ruberanno nello pesar le mercanzie colla stadera,quelli che inganneranno vedano le loro merci requisite,li loro carretti bruciati e verghino portati dalle guardie fuori dalla porta della città.

Norma 9- Sulla lussuria
Che vengano prese le donne e gli homini che fanno mercanzia del loro corpo e vengano legati alla gogna.
Che vengan rasati i capelli alle donne e che vengan marchiati a fuoco li homini e così esposti nulla piazza.
Li nobili colti in fallo a far mercimonio peccaminoso con essi vengan obbligati a listare di rosso i propri blasoni fino alla Festa dello Santo Patrono.
Li plebei invece vengan colpiti da frustate 3



Ruggero Margab d'Altavilla
Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco

Doge della Repubblica di Genova

Il Codex Ianunensis (in vigore dal 12/08/1460) (abrogato) Genverzn8


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