Repubblica di Genova - République de Gênes
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Legge sulla Marina (in vigore dal 24 06 1462)

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Messaggio Da weissmatten Lun Giu 30, 2014 9:12 pm

Giarru ha scritto:[rp]
    Genova, addì 23 giugno 1462

    La presente Legge abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni normative della Marina.
    Essa entrerà in vigore a partire dalle ore 04,01 del giorno 24 giugno 1462.



             Legge sulla Marina (in vigore dal 24 06 1462) N62xc2




    LA MARINA DELLA SUPERBA REPUBBLICA DI GENOVA


    PARTE PRIMA- MINISTERO della MARINA della REPUBBLICA di GENOVA
    Il Ministero della Marina genovese è l’Istituzione repubblicana responsabile di ogni ordinamento marinaresco e mercantile, del controllo delle acque territoriali dell’intera Repubblica che si estendono lungo il territorio genovese, dei sei porti, uno per ogni città e delle baie naturali poste tra le città stesse.
    Esso ha sede nelle sale del Ministero della Marina della Repubblica di Genova ed amministra e gestisce sia la Marina Militare che la Marina Mercantile della Repubblica di Genova.


    ▪ CAPITOLO I – ORGANI ISTITUZIONALI del Ministero della Marina
    Le cariche istituzionali presenti nel Ministero della Marina sono:
    - Doge
    - Ministro della Marina
    - Grande Ammiraglio
    - Capitani dei porti (Capiporto)
    - Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere
    - Ministro del Commercio

    E' parte integrante del Ministero della Marina della Repubblica anche la "Commissione Economica della Marina Genovese".

    Inoltre collaborano alle attività del Ministero della Marina della Repubblica anche:

    - il Prefetto
    - il Capitano

    1.1 - Doge
    E’ il comandante supremo della Marina militare e civile della Repubblica di Genova.
    Ha il potere di veto su qualsiasi decisione presa dai funzionari del Ministero, di cui supervisiona i lavori;

    1.2 – Ministro della Marina
    Viene individuato dal Doge tra i 12 consiglieri, possibilmente tra coloro senza incarico e a lui risponde.
    E’ il responsabile del Ministero della Marina Genovese, è Presidente dell'Accademia Navale Genovese ed è incaricato della realizzazione e dell'aggiornamento delle carte geografiche e marittime genovesi per le quali potrà richiedere la collaborazione dell’IIC.

    A lui rispondono i Capitani dei porti e suo è il compito di far da tramite tra questi e il consiglio delle Repubblica.
    Con lui collabora il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere.
    Il Ministro della Marina si occupa di tutte le procedure inerenti la costruzione di imbarcazioni private, mercantili e da guerra, egli riporterà le richieste di costruzione in consiglio della Repubblica e comunicherà con i Capitani dei porti gli esiti delle stesse, autorizza e sovrintende a tutti i lavori di ampliamento dei porti o alla costruzione di navi.
    Per le sue competenze in campo marittimo egli è dunque punto di riferimento per i Capitani dei porti e per ciascun membro del Ministero della Marina per il quale ne è portavoce gestendo le comunicazioni tra Consiglio della Repubblica e Ministero in collaborazione con le altre autorità dello stesso.

    1.3 – Grande Ammiraglio
    E' nominato dal Doge all'inizio del proprio mandato, il suo incarico dura due mesi rinnovabili. In caso di dimissioni egli dovrà far pervenire comunicazione scritta all'interno delle sale del Ministero della Marina all'attenzione del Doge con un preavviso di almeno tre giorni.
    In quanto membro dell'Esercito della Repubblica di Genova egli comanda e coordina la Marina Militare attuando strategie militari via mare atte a garantire tutela e difesa alla Repubblica di Genova, sempre sotto le direttive del Capitano della Repubblica.
    Per le sue competenze i ambito militare egli è anche di supporto al Ministro della Marina per la gestione dell’Accademia Navale Genovese.

    1.4 - Capitani dei porti (Capiporto)
    Sono di istanza in ogni città della Repubblica con obbligo di restarvi durante tutto il mandato, essi si occupano dell'attuazione dei lavori di sviluppo portuale, della costruzione e riparazione di navi e del conteggio e riscossione delle tasse di ormeggio e degli attracchi presso il porto di propria competenza secondo quanto riportato in Dogana. Un capoporto può avvalersi del supporto del Sindaco, dello Sceriffo o del Ministro del Commercio per transitare ducati o materiali al proprio magazzino.
    Il Capitano del porto ha anche il dovere di segnalare avvistamenti tramite la vedetta del porto, nella misura di almeno due volte al giorno o comunque, ove possibile, ogni qualvolta vi siano situazioni importanti. Tali avvistamenti devono essere riportati all'interno delle apposite sale della Marina della Repubblica. Nelle medesime sale egli riporterà anche lo stato dell'occupazione delle banchine, compilerà il registro navale riportando i dati di ciascun varo di sua pertinenza e terrà nota del registro delle tasse di ormeggio. Per la riscossione di tali tasse egli potrà avvalersi del supporto del Sindaco, per tale motivo è necessario mantenere l'aggiornamento circa la situazione delle tasse anche all'interno del consiglio municipale.
    Il capitano del porto è individuato tramite bando pubblico o per scelta diretta del Ministro della Marina e da lui nominato dopo confronto e parere vincolante del Doge.
    Il suo mandato ha durata di quattro mesi rinnovabili. In caso di dimissioni è necessaria una comunicazione scritta apposta nelle sale della marina all'attenzione del Ministro e un preavviso di almeno due giorni.

    1.5 – Il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere
    E' il Vice Ministro della Marina e lo sostituisce in caso di assenza.
    Avendo di fatto la possibilità di nomina e revoca dei Capitani dei Porti egli le esegue sulla base delle decisioni e comunicazioni da parte del Ministro della Marina.

    1.6 – Commissione Economica della Marina Genovese
    Essa è costituita dal Ministro del Commercio, dallo Sceriffo.
    Ha il compito di stipulare accordi commerciali per la costruzione e la fornitura di navi ad altre nazioni e di fornire supporto ai sindaci e ai capiporto per la loro realizzazione se necessario.
    I pagamenti saranno gestiti per tramite dei Capiporto e dei Sindaci.
    Le transazioni e ogni movimento saranno registrati dai capiporto presso l'apposito ufficio al Ministero della Marina.

    1.7 - Il Prefetto
    E' colui che concede gli attracchi ai porti della Repubblica e i successivi sbarchi con il benestare del Doge.

    1.8 - Il Capitano
    Collabora con il Grande Ammiraglio per la gestione della sicurezza e la difesa della Repubblica.


    ▪ CAPITOLO II - DELL’USO dei PORTI e delle BAIE NATURALI

    Le navi che vorranno attraccare nei porti cittadini e naturali della Repubblica di Genova, dovranno preventivamente fare richiesta in Dogana di Genova (Forum 2).
    Una volta ottenuto il permesso di attracco da parte del Prefetto, il Capitano della nave dovrà compilare l'apposito modulo per l'attracco (ALLEGATO A) che troverà negli uffici della Dogana e consegnarlo al Capo porto del porto presso il quale ha fatto richiesta per ottenere da lui il consenso alla manovra di attracco.
    Nel caso di porti naturali il modulo di attracco dovrà essere compilato e consegnato direttamente al Prefetto.
    I porti delle baie naturali non possono essere presidiati, pertanto l'attracco dovrà e potrà essere effettuato dopo l'iter sopradescritto mediante forzatura e i danni occorsi ai natanti sono a carico dell'armatore della nave.

    2.1 – Accesso
    Il libero accesso ai porti della Repubblica di Genova, ovvero l'accesso senza l'obbligo di richiesta di permesso al Prefetto, spetta solo ed esclusivamente ad imbarcazioni di proprietà della Repubblica o dei suoi Municipi.
    Imbarcazioni Municipali hanno diritto di accesso e di attracco al porto della propria città;
    Imbarcazioni Repubblicane hanno diritto di accesso ed attracco, in ogni città della Repubblica;
    In tutti gli altri casi, il permesso di accesso e di attracco va richiesto al Prefetto negli uffici doganali.

    2.2 – Attracco portuale
    Esso può avvenire solo dopo aver ottenuto regolare permesso dalle autorità competenti, secondo la procedura prevista nel CAPITOLO II.
    L’attracco portuale è subordinato al pagamento di un dazio e della tassa sui bacini giornaliera per una sosta pari o superiore ai 3 (tre) giorni.
    L’ammontare del dazio e della tassa dei bacini è deciso dalla Commissione Economica della Marina Genovese.

      2.2. Lettera a
      Il dazio è una tassa commerciale sulle merci importate il cui importo è stabilito dalla Commissione Economica della Marina genovese e la sua applicazione nei porti della Repubblica verrà di volta in volta stabilita ad inizio mandato mediante votazione del Consiglio a maggioranza.
      Il versamento del dazio, se dovuto perchè applicato, deve avvenire al momento dell'attracco della nave alla banchina.
      2.2. Lettera b
      La tassa sui bacini, stabilita anch'essa dalla Commissione Economica della Marina genovese non è sottoposta ad alcuna approvazione da parte del Consiglio ma solo di quella del Doge e verrà applicata nel momento in cui la sosta nel porto sarà pari a 3 (tre) giorni o superiore.

      E' facoltà del Capoporto richiedere una cauzione al momento dell'attracco della nave.
      L'importo forfettario della cauzione è fissato nel corrispettivo della tassa sui bacini per 10 (dieci) giorni.
      Nel caso in cui la nave ammarasse prima del termine dei dieci giorni appena prima ella partenza verrà restituita dal Capoporto al Capitano della nave la quota parte non utilizzata, mentre se la permanenza sarà superiore il Capitano della nave provvederà prima di imbarcarsi a saldare al Capoporto la differenza ancora dovuta.
      Nessuna tassa sui bacini è dovuta da imbarcazioni in transito per consegna merce e immediata ripartenza.
      Da ogni dazio e/o tassa sui bacini sono esentate le imbarcazioni di proprietà della Repubblica o di Municipi.


    2.3 – Attracco nelle Baie Naturali
    Esso è subordinato a rilascio di relativo permesso da richiedere con la prassi descritta al CAPITOLO II.
    L’attracco nelle baie naturali è anch'esso subordinato al pagamento di un dazio e della tassa sui bacini giornaliera per una sosta pari o superiore ai 3 (tre) giorni.
    L’ammontare del dazio e della tassa dei bacini è deciso dalla Commissione Economica della Marina Genovese.

    2.4 – Attracco forzato
    Ogni manovra di attracco non provvista di relativo permesso, è considerata un’azione ostile alla Repubblica di Genova, verso il quale la Repubblica stessa potrà e dovrà difendersi sia militarmente che giuridicamente.
    I soggetti coinvolti dovranno provvedere a pagare i danni causati al porto forzato.

    2.5 – Sosta a tempo indeterminato
    Qualora il capitano di una nave dovesse avere la necessità di fermarla per un periodo indeterminato (ritiro), dovrà provvedere a comunicarlo e ad attenersi alle disposizioni del Ministro della Marina che gli verranno impartite per tramite del Capoporto, prima di assentarsi.
    Dovrà anche saldare in anticipo l'importo dovuto per la tassa sui bacini per il tempo massimo di 30 (trenta) giorni.
    In ogni caso, per una assenza ingiustificata della durata di oltre 30 giorni, la Repubblica potrà attuare ogni misura atta a liberare la banchina o il nodo, compreso l'affondamento della nave stessa.
    In casi eccezionali, e su decisione del Doge, può essere prevista la fittizia vendita della nave alla Repubblica ad un importo simbolico di 1.000 ducati.
    Tale concessione, non derogherà comunque alle regole precedentemente emanate, ma in caso di ritardi da parte del Capitano della nave, gli eviterebbe l'affondamento dell'imbarcazione in quanto la Repubblica potrebbe utilizzarla per proprie missioni commerciali ripagandosi dei costi mancati delle tasse sui bacini.
    Passato poi un ulteriore periodo di 90 giorni dai primi 30 dichiarati, la nave passerà definitivamente di proprietà della Repubblica.
    Tale accordo, se concesso, sarà oggetto di stesura contrattuale al momento della concessione, e alla sua firma provvederanno per la parte cedente il Capitano proprietario dell'imbarcazione e per la Repubblica il Ministro della Marina della Repubblica.
    2.6 – Dovere dei Capitani
    Il Capitano che ha ricevuto permesso di attracco in Dogana da parte del Prefetto ha il dovere di avvertire il capoporto del permesso ottenuto tramite messaggio privato.
    Il Capitano che decida di partire prima dello scadere dei giorni di attracco concessi perde il diritto di attracco e nel caso di ulteriore attracco deve richiedere un nuovo permesso di attracco in Dogana.

    2.7 – Tassazione
    La tassa di ormeggio presso una banchina di un porto cittadino della Repubblica di Genova è uguale sia per i residenti che per i non residenti:

    - i primi tre giorni della prima settimana che normalmente vengono utilizzati per carico/scarico merci o per imbarco/sbarco passeggeri sono sempre gratuiti.
    - a partire dal quarto giorno compreso e sino al termine della sosta la tassa da applicata per la sosta in banchina in un porto cittadino della Repubblica è di 5 ducati al giorno.

    La tassa di ormeggio presso una baia naturale è la stessa prevista per una banchina di un porto cittadino ma da diritto, se la sosta dell'imbarcazione è uguale o maggiore ai 30 giorni, alla riparazione gratuita presso un porto cittadino disponibile, dei punti danno ricevuti per l'attracco.

    Il Capoporto del porto che riceverà l'incarico di riparazione da parte del Capitano della nave danneggiata, chiederà conferma al Ministro della Marina e questi, espletate le verifiche, darà l'incarico allo Sceriffo ed al TM di fornire i ducati e i materiali al porto.
    Chiaramente dopo aver incassate le tasse di ormeggio versate dal Capitano della nave.


    ▪ CAPITOLO III – DELLA COSTRUZIONE e RIPARAZIONE delle IMBARCAZIONI

    Il Ministro della Marina è responsabile delle procedure per la costruzione di imbarcazioni private e pubbliche, mercantili e da guerra.
    Può a discrezione individuare tempi, modalità di costruzione dell'imbarcazione e ha il potere di rifiutare la richiesta.

    3.1 - Imbarcazioni mercantili pubbliche
    Sono le imbarcazioni gestite dal Ministero della Marina genovese o dai Municipi. Il pagamento dei lavori per una imbarcazione pubblica può avvenire a consegna ultimata ed inoltre il prezzo dei materiali dovranno essere quelli in utilizzo al Ministro del Commercio della Repubblica.
    Queste commesse hanno la precedenza su ogni altro tipo di richiesta.

    3.2 - Imbarcazioni mercantili private
    Per le imbarcazioni private, ossia imbarcazioni destinate a singoli cittadini o organizzazioni riconosciute, il pagamento deve avvenire preventivamente all'inizio dei lavori.
    Ogni città tramite il proprio Sindaco e Capoporto potrà contrattare direttamente con il cliente in libero mercato tra tutti.

    3.3 – Richieste di costruzione di imbarcazioni mercantili
    La richiesta di costruzione di una nave mercantile, va inoltrata al Capoporto che la riporterà nelle sale del Ministero della Marina in attesa dell'autorizzazione del Ministro della Marina e lo avviserà anche privatamente della pubblicazione.
    Una volta ottenuta l'autorizzazione per la costruzione della nave e preventivato il costo di acquisto al committente, il Capoporto provvederà a far sottoscrivere, tramite missiva privata, un contratto di costruzione.
    Tale contratto dovrà essere conforme al modello qui di seguito allegato (ALLEGATO B).
    Come riportato al punto 3.2 il corrispettivo per la costruzione della nave mercantile va versato al momento della stipula del contratto.

    3.4 - Richieste di costruzione di galee da guerra
    La richiesta di costruzione di una galea da guerra, va inoltrata al Capoporto che la riporterà nelle sale del Ministero della Marina in attesa dell'autorizzazione del Ministro della Marina e lo avviserà anche privatamente della pubblicazione.
    Il Ministro della Marina per autorizzare questo tipo di imbarcazioni dovrà sempre prima avere il benestare del Doge.
    Una volta ottenuta l'autorizzazione per la costruzione della nave e preventivato il costo di acquisto al committente, il Capoporto provvederà a far sottoscrivere, tramite missiva privata, un contratto di costruzione.
    Tale contratto dovrà essere conforme al modello qui di seguito allegato (ALLEGATO B).
    Il corrispettivo per la costruzione della nave mercantile va versato al momento della stipula del contratto.

    3.5 - Richieste di costruzione di caracche da guerra
    La costruzione di una caracca da guerra, potrà venire concessa ad Ordini Militari riconosciuti dalla Repubblica ed a Stati con i quali vi siano trattati ed alleanze in essere.
    La richiesta di costruzione di una nave da guerra, va inoltrata al Capoporto che la riporterà nelle sale del Ministero della Marina in attesa dell'autorizzazione del Consiglio, avvisando privatamente il Ministro della Marina della richiesta.
    Una volta ottenuta l'autorizzazione per la costruzione della nave e preventivato il costo di acquisto al committente, si provvederà a far sottoscrivere, tramite missiva privata, un contratto di costruzione.
    Tale contratto dovrà essere conforme al modello qui di seguito allegato (ALLEGATO B).
    Il corrispettivo per la costruzione della nave va versato a momento della stipula del contratto.

    3.5 – Richieste di riparazione
    Esse vanno fatte preventivamente a uno dei Capoporti della Repubblica genovese, che provvederà a riportarla nelle sale del Ministero della Marina.
    Tali richieste sono subordinate al rilascio di un precedente permesso di attracco e di sbarco ma non devono essere autorizzate.
    E' comunque opportuno avvisare il Ministro della Marina anche in questo caso.
    Una volta determinato l’ammontare delle riparazioni, il committente sottoscrive, tramite missiva privata, un contratto di riparazione.
    Tale contratto dovrà essere conforme al modello indicato nell’allegato (ALLEGATO C).
    Per le riparazioni di imbarcazioni private, il corrispettivo va versato a momento della stipula del contratto.


    ▪ CAPITOLO IV – DELLE VIOLAZIONI DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

    Le violazioni delle presenti disposizioni legislative, sono regolate nello specifico da codesto capitolo ed in generale, per reati qui non previsti, si fa riferimento al Codex Ianuensis della Repubblica di Genova, salvo differenti disposizioni emanate tramite Decreti e/o Ordinanze Municipali.

    4.1 – Reati dei Funzionari del Ministero della Marina Genovese
    Le cariche istituzionali individuate nella presente disposizione legislativa sono soggetti ai reati di negligenza, abuso di potere in funzione pubblica, alto tradimento, cosi come previsto dal Codex Ianuensis.

      4.1. lettera a
      Costituisce il reato di omissione in atti d’ufficio per il Capoporto, la mancata comunicazione di avvistamenti al largo della propria città, di richieste di approdo, riparazione e costruzione di navi, non che assenze non autorizzate dalla propria città.

      4.1. lettera b
      Costituisce il reato di tradimento per il Capoporto, l'autorizzazione dell'approdo a imbarcazioni senza il permesso dell'autorità preposta o in sua vece del Doge.

      4.1. lettera c
      Costituisce reato di alto tradimento, per abuso di potere in funzione pubblica per il Capoporto, l'assegnazione di un'imbarcazione costruita a un cittadino differente da quello indicato e l'appropriazione di merci e ducati destinati all'inventario del porto.


    4.2 - Reati di altri soggetti

      4.2. lettera a
      Ogni individuo che violi i contratti di costruzione e di riparazione sarà incriminato per inadempimento contrattuale (assimilato alla frode).

      4.2. lettera b
      I membri di ogni Ordine riconosciuto che violeranno i contratti di costruzione e di riparazione saranno puniti con l'incriminazione di alto tradimento.

      4.2. lettera c
      L'attracco non autorizzato e/o lo sbarco non autorizzato sarà punito con l'incriminazione di disturbo dell'ordine pubblico.

      4.2. lettera d
      Il mancato pagamento del dazio e/o delle tasse sui bacini da parte del Capitano di una nave sarà punito con l'incriminazione di evasione fiscale.



    PARTE SECONDA - LA MARINA MERCANTILE della REPUBBLICA DI GENOVA

    La Marina Mercantile è l'istituzione repubblicana responsabile del commercio e del trasporto via mare.

    Ha sede nella Sala del Castello di Savone denominata "Marina Mercantile Genovese" ed è supervisionata dalla Commissione Economica del Ministero della Marina e dal Ministro della Marina che si occuperà dei rapporti con le varie compagnie marittime.
    Essa si avvale dell'ausilio di qualsiasi tipo di imbarcazioni sia repubblicane che private per poter svolgere le proprie funzioni.

    ▪ CAPITOLO I - MISSIONI COMMERCIALI e di TRASPORTO

    Esse sono individuate dalla Commissione Economica della Marina e potranno essere svolte attraverso l'ausilio di imbarcazioni pubbliche (PARTE I - Cap. III - 3.1) e/o private (PARTE I - Cap. III - 3.1)

    1.1 Missioni con Imbarcazioni pubbliche
    Organizzata una missione, la Commissione economica, insieme al Ministro della Marina, provvederanno ad individuare un Capitano per condurre la nave designata per la missione.

      1.1 lettera a - Individuazione del Capitano
      Avverrà per nomina diretta da parte del Ministro della Marina o tramite bando pubblico nella Taverna della Repubblica.
      A tale bando potranno rispondere i candidati che abbiano i seguenti requisiti:
      Essere cittadini genovesi
      Conoscenza completa delle materie marittime, in particolare Competenze Marittime di Base e Astronomia
      Disponibilità immediata di partenza.
      Conoscenze della lingua dei paesi in cui dovrà commerciare.
      Ai candidati nella sede della Marina Mercantile genovese verranno fornite tutti gli estremi della missione, compresa l'indicazione del compenso previsto per la stessa, che sarà deciso dalla Commissione Economica tenendo presente il valore del carico, la pericolosità delle missione e il numero di giorni di navigazione previsti.

      1.1 lettera b - Compiti del Capitano
      Dovrà ingaggiare l'equipaggio, ed in particolare un vice-capitano, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima della partenza.
      Ogni membro dell'equipaggio, compreso il capitano, dovrà giurare fedeltà al Doge e alla Repubblica.
      Il Capitano e il Vice capitano dovranno redigere un diario di bordo dettagliato, da consegnare al Ministro della Marina. Ogni abuso di potere, con l'aggravante del fine di arricchire se stesso o terzi, o il ritardo nel compimento della missione oltre i 2 giorni previsti da contratto, per cause imputabili al Capitano, verranno puniti con l'accusa di alto tradimento verso lo stesso ed il suo Vice.



    1.2 Utilizzo di imbarcazioni della Marina Militare
    La Commissione Economica può richiedere l'utilizzo di imbarcazioni di proprietà e/o sotto il controllo della Marina Militare genovese, queste, se concesse, opereranno sempre e comunque sotto il comando militare pur all'interno di missioni civili/commerciali.

    1.3 - Missioni con imbarcazioni private
    La Marina Mercantile potrà avvalersi della collaborazione di imbarcazioni private per svolgere delle missioni commerciali e/o di trasporto.
    Chiunque abbia un'imbarcazione, sia il privato cittadino che una compagnia mercantile, e vorrà agire per conto della Repubblica, dovrà iscriversi all' Albo delle Compagnie Marittime.


    ▪ CAPITOLO II - ALBO DELLE COMPAGNIE MARITTIME

    Sarà redatto e pubblicato nelle sale della Marina Mercantile Genovese.

    2.1 - Iscrizione all'Albo
    In esso saranno contenuti tutti i nominativi dei privati cittadini e/o delle Compagnie mercantili che rispondano ai seguenti requisiti

      2.1 lettera a - Per il privato cittadino
      - Essere cittadino genovese
      - Fornire l'elenco prima e del foglio di imbarco poi del proprio equipaggio
      - Fornire il nome della propria imbarcazione, corredato da attestato di proprietà
      - Non aver subito condanne penali negli ultimi 3 (tre) mesi, salvo deroghe concesse dal Doge della Repubblica di Genova
      - Giurare fedeltà al Doge e alla Repubblica

      2.1 lettera b - Per le compagnie mercantili
      - Amministratore con residenza genovese
      - Fornire l'elenco dei membri che potrà essere in numero compreso tra 5 (cinque) e 20 (venti)
      - Fornire il nome della imbarcazione, corredato da attestato di proprietà e tipologia delle imbarcazioni possedute
      - Tutti i membri non dovranno aver subito condanne penali negli ultimi 3 (tre) mesi
      - L'Amministratore, a nome della compagnia, dovrà giurare fedeltà al Doge ed alla Repubblica


    2.2 - Validità e termine dell'iscrizione
    L'iscrizione all'Albo ha validità di 90 (novanta) giorni.
    Decorso tale termine potrà essere presentata domanda di rinnovo dell'iscrizione.
    Chiunque sia iscritto all'Albo può presentare domanda per la cancellazione dallo stesso, in qualsiasi momento.
    Privati cittadini o le Compagnie Mercantili i cui componenti si fossero macchiati di reati gravi saranno radiati dall'Albo.
    Quando un privato cittadino verrà giudicato per un reato grave, sarà il giudice stesso ad indicare nella sentenza la radiazione dai pubblici uffici e di conseguenza anche dall'Albo.


    ▪ CAPITOLO III - BANDO DI ASSEGNAZIONE MISSIONE

    Per l'assegnazione di una missione commerciale e/o di trasporto, la Commissione Economica indirà un bando nelle Sale della Marina Mercantile genovese, fornendo tutti i dettagli della missione ed indicando un tetto massimo per il salario previsto.

    3.1 - Individuazione degli aggiudicatari
    Per aggiudicare una missione, si terrà conto dei seguenti requisiti:
    - Conoscenza completa delle materie marittime, in particolare Competenze Marittime di Base e Astronomia
    - Disponibilità immediata di partenza e possibilità di compiere più movimenti possibili nell'arco della giornata
    - Conoscenze della lingua dei paesi in cui dovrà commerciare.

    A parità dei requisiti sopra descritti, si aggiudicherà il bando chi richiederà il minor salario per lo svolgimento della missione.
    A termine del bando si procederà alla stipula di un contratto tra la Repubblica e l'aggiudicatario.

    3.2 - Compiti dell' aggiudicatario
    Dovrà determinare l'equipaggio, ed in particolare un Vice-capitano, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima della partenza.
    Il Capitano e il Vice capitano dovranno redigere un diario di bordo dettagliato, da consegnare al Ministro della Marina. Ogni abuso di potere, con l'aggravante del fine di arricchire se stesso o terzi, o il ritardo nel compimento della missione oltre i 2 (due) giorni previsti da contratto, per cause imputabili al Capitano, verranno puniti con l'accusa di alto tradimento verso lo stesso ed il suo Vice.


    ▪ CAPITOLO IV - COMPAGNIE MERCANTILI PUBBLICHE

    Rientrano in questa categoria sia le singole imbarcazioni municipali, sia eventuali compagnie mercantili cittadine nate per volontà dei sindaci e della popolazione, da loro gestite ed economicamente dipendenti.
    Esse sono sottoposte all'autorità della Commissione Economica della Marina ed hanno il dovere di coordinarsi con la politica commerciale decisa da essa e dal Consiglio della Repubblica.
    Pertanto seppur tali compagnie mantengono la propria indipendenza e libertà di azione, è fatto loro obbligo di informare la Commissione Economica di ogni loro missione commerciale, ma, allo stesso tempo, la Commissione dovrà garantire alle Compagnie Mercantili Pubbliche le informazioni sulle politiche economiche in atto nella Repubblica.



    Per la Superba Repubblica di Genova,
    S.G. Alessandro III Cardinalem de' Montemayor Borgia, Doge della Repubblica di Genova

     Legge sulla Marina (in vigore dal 24 06 1462) V19
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