Repubblica di Genova - République de Gênes
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Il Codex Ianuensis (abrogato)

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Il Codex Ianuensis (abrogato) Empty Il Codex Ianuensis (abrogato)

Messaggio Da weissmatten Mar Gen 18, 2011 9:25 am

Margab ha scritto:[rp]


              CODEX IANUENSIS


Preambolo

Il presente codice, redatto in osservanza della Charta Ianuensis e della Carta dei Giudici, abroga e sostituisce tutte le leggi ed i decreti esistenti con le seguenti eccezioni:
Del Regolamento delle milizie cittadine volontarie
Dello Stato Maggiore
Carta dell'esercito
Regolamento militare
Sul comandante della gendarmeria
Della regolamentazione degli Ordini



La Giustizia della Repubblica di Genova si basa su tre pietre d'angolo: l'equità, il garantismo e la inflessibilità.

Ogni uomo di qualsiasi estrazione sociale, religiosa, militare, politica e culturale è considerato tra pari davanti al Giudice.

Ogni uomo è considerato innocente fino alla deposizione della sentenza da parte del Giudice.

Ogni uomo considerato colpevole di qualsiasi reato verrà perseguito fino alla completa remissione delle sue colpe.

Il Codice sarà pubblicato in versione pubblica, disponibile in Taverna della Repubblica e nella biblioteca del Castello di Savona, ed in versione privata in copie gratuitamente fornite dalla Repubblica.

Ogni aggiornamento, modifica e integrazione del Codice o di una sua parte dovrà essere debitamente pubblicata in Taverna della Repubblica e il Codice aggiornato dovrà presentare un numero progressivo che ne indichi la successione temporale. Ai fini della Giustizia, verrà tenuto in conto solo ed esclusivamente la versione più recente del Codex Ianuensis.

Il Codex Ianuensis è diviso in due parti: il Codice Penale, il Codice Civile.

        LIBRO I – CODICE PENALE



Art. 1 La Procedura Penale

I funzionari della Procedura Penale sono: il Prefetto, il Pubblico Ministero (abbreviato in PM) e il Giudice.

Il Prefetto, attraverso la collaborazione di suoi sottoposti, detti Viceprefetti (abbreviato in VP), controlla il legale svolgimento delle attività nella Repubblica. In caso di infrazione, il Prefetto o i VP segnalano il reo nell'ufficio del PM in Taverna della Repubblica, presentando le sue generalità e le prove della commissione del reato, seguendo una procedura standard utilizzando il modello usato fino ad oggi previo annullamento della stessa e cioè:

[hrp]
Codice Città
N. Denuncia
Nome dell’accusato
Accusa
Luogo
Data
Nome della vittima
Prove
Aggravanti[/hrp]

Ogni prova verbale d'un testimone costituisce un giuramento che impegna il suo onore ed è dunque trattato come tale. Affinché l'origine non possa essere contestata, potranno essere considerate prove le missive trasmesse da un corriere giurato dalla Repubblica (HRP: posta IG o per Pm) o prove provenienti da spazi non aperti al pubblico (HRP: da subforum del forum secondario) e pubblicate con tutte le autorizzazioni previste.Saranno considerate prove attendibili gli articoli della Kap(quelli automatici relativi a prese di potere nei municipi o nei castelli), oppure le liste degli ingressi, uscite e transiti della Repubblica forniti dai vicedoganieri dietro testimonianza giurata. Potranno anche essere usati come prova così le liste di inventari depositate presso l'Archivio di Stato dietro testimonianza del suo Presidente.
Qualsiasi prova falsa o pubblicazione di prove falsificate o fraudolente saranno considerate come tradimento e suscettibile di essere giudicato come tali.

Dopo il controllo sulla veridicità delle prove, il PM ha l'obbligo di verificarne la congruenza col capo d'accusa indicato. Se le prove vengono trovate valide e attinenti, il PM ha l'obbligo di aprire il processo presentando tutta la documentazione e inserendo il corretto capo d'accusa (se per caso il caso d'accusa è errato, il PM deve correggerlo)

Il Giudice valuterà le arringhe e le requisitorie dell'imputato, del PM e dei testimoni, ed effettuerà la sentenza nella massima imparzialità di giudizio.

In caso di ammenda non estinguibile dal colpevole, il Giudice ha facoltà di convertire la pena da monetaria in detentiva, comparando un giorno di prigione al valore di 15 ducati sino ai massimi previsti dalla Carta del Giudice



Art. 2 Il Patteggiamento e il Perdono

Si definiscono Patteggiamento e Perdono quegli atti per cui una persona per inesperienza, imperizia o situazioni contingenti quali emanazioni di decreti modificanti l'economia della Repubblica o di una città non debitamente pubblicizzati, decida di assolvere il proprio debito e quindi riparare al danno causato senza essere citato in Tribunale.

Comma 1
I soggetti che possono usufruire del Perdono sono tutti i minori di 20 giorni, e possono usufruire dello stesso una sola volta. Non c'è limitazione per i soggetti che vogliano usufruire del Patteggiamento, e possono usufruire dello stesso più volte (con le relative pene incrementali descritte al Comma 3)
I capi d'imputazione oggetto del decreto sono "Schiavismo" e "Frode".

Comma 2
L'iter per usufruire del Patteggiamento o del Perdono è il seguente:

a) il VP o il Prefetto inoltra la notifica al reo mediante messaggio privato
b) la scadenza per usufruire del Patteggiamento o del Perdono è pari a 48 (quarantotto) ore dalla prima comunicazione del VP o del Prefetto; in caso di rifiuto del Patteggiamento o del Perdono, oppure in caso di mancata risposta, si procederà alla giustizia ordinaria
c) il VP o il Prefetto si occuperanno delle modalità di riparazione del reato


Comma 3
In caso di processo di giustizia ordinaria già aperto e contemporanea richiesta di Patteggiamento o Perdono, il Giudice deve tener conto dell'ammissione di responsabilità dell'imputato e dare luogo a tutte le attenuanti possibili nell'emissione del giudizio.



Art. 3 Schiavismo
Si definisce Schiavismo la pubblica offerta di lavoro con salario proposto inferiore al minimo imposto dalle leggi vigenti nelle miniere dello Stato

Non esiste differenza tra offerta di lavoro accettata o vacante.

Pena
Lo Schiavismo è punito col pagamento di un'ammenda pari a 5 (cinque) volte la differenza fra il salario proposto e il minimo imposto dalle leggi vigenti.

Eccezioni
Per il reato di Schiavismo è previsto il Perdono e il Patteggiamento.

E' consentito l'accordo tra due cittadini, precedentemente notificato al VP o al Prefetto, per un salario inferiore al minimo imposto dalle leggi vigenti.


Art. 4 Disturbo dell'ordine pubblico
Si definisce Disturbo dell'ordine pubblico qualunque atto, comportamento o atteggiamento che vìoli l'integrità fisica, morale ed economica di una persona o della Repubblica. In particolare:

Comma 1
Ribellione

Si definisce Ribellione qualsiasi atto votato alla deposizione del governo di una città o della Repubblica senza precedente autorizzazione ufficiale del Doge o del Vicario e il Consiglio della Repubblica


Non esiste differenza tra ribellione riuscita o repressa.

Pena
La Ribellione è punita con la reclusione in prigione per i tempi massimi previsti dalla Carta dei Giudici.

Aggravanti e Attenuanti
Si definisce Ribellione aggravata l'atto di saccheggio delle casse e di abuso di potere da parte del ribelle. In tale caso, il Giudice dovrà valutare l'opportunità di condanna a morte del ribelle.

Si definisce Ribellione attenuata l'atto inconsapevole o dettato da inesperienza commesso da un personaggio minore di 7 (sette) giorni. In tale caso, la pena è la reclusione in prigione per giorni 1 (uno).

Comma 2
Furto

Si definisce Furto l'atto di sottrarre beni materiali ad una persona inconsapevole e non consenziente.

Non esiste differenza tra furto riuscito o fallito.

Pena
Il Furto è punito con la reclusione in prigione. In caso di ammissione di colpa del reo di fronte alle dichiarazioni della vittima sulla quantità e qualità di refurtiva, lo stesso ha l'obbligo di risarcirla; in caso contrario, il Giudice comminerà giorni aggiuntivi di prigione.

Comma 3
Appropriazione indebita

Si definisce Appropriazione indebita ogni azione atta a nuocere la gestione e la chiusura di operazioni commerciali commissionate e organizzate dalla Repubblica o da un Municipio o regolate da Trattati

Pena
L' Appropriazione indebita è punita fino al massimo della reclusione in prigione.

Comma 4
Transito non autorizzato

Si definisce Transito non autorizzato la violazione delle normative vigenti circa le modalità di viaggio e di accesso alle città sul territorio della Repubblica..

Pena
Il Transito non autorizzato è punito fino al massimo della reclusione in prigione.


Art. V Frode
Si definisce frode la sottrazione volontaria alle leggi vigenti per interesse personale a scapito di altri. In particolare:

Comma 1 Contrabbando
Si definisce Contrabbando la vendita di merce in città quando espressamente vietato dal Sindaco locale

Comma 2 Ricettazione
Si definisce ricettazione la vendita di merci di sicura provenienza illecita(pietra o ferro) o qualora non se ne riesca a provare la provenienza.

Pena
Il Contrabbando e la Ricetazzione sono puniti fino al massimo dell'ammenda pari al valore di merce contrabbandata.



Art. VI. Tradimento e Alto Tradimento
Si definisce Tradimento ogni atto, omissione o proferimento esplicito e reiterato che vada contro la sicurezza, l'ordine, la giustizia e l'integrità economica della Repubblica di Genova.

Si definisce Alto Tradimento ogni atto, omissione o proferimento esplicito e reiterato commessi da un Funzionario Pubblico che vada contro la sicurezza, l'ordine, la giustizia e l'integrità economica della Repubblica di Genova. In particolare:

Comma 1
Abuso di potere

Si definisce Abuso di potere l'atto per cui un Funzionario pubblico procuri intenzionalmente a sè stesso o ad altri un immotivato vantaggio oppure arrechi intenzionalmente ad altri un danno o una punizione immeritata.

Pena
L'Abuso di potere è punito dal minimo dell'obbligo per il reo d'affissione di pubbliche scuse in Taverna della Repubblica fino al massimo della reclusione in prigione.

Comma 2
Omissione d'atti d'ufficio

Si definisce Omissione d'atti d'ufficio la mancata consegna di documenti ufficiali (esclusivamente attraverso il forum1, forum2 e i messaggi da forum, non i messaggi IG e le taverne cittadine) riguardanti ordini od esecuzioni di atti di rilevante importanza sul piano economico, sociale, militare e gestionale della Repubblica di Genova. Per "atti di rilevante importanza" si intendono tutte le comunicazioni che vadano oltre la normale routine dello svolgimento del proprio ruolo in seno alla Repubblica in tempo di pace e in condizioni economiche positive.

Le cariche pubbliche oggetto del decreto sono: il Doge, i Ministri, i Consiglieri, i Funzionari con ufficio dedicato in Consiglio, gli assistenti di Funzionari (previ indicazione al Doge di essi da parte del Funzionario), i Sindaci e chiunque sia espressamente e precedentemente indicato dal Doge.

Pena
L'Omissione d'atti d'ufficio è punita dal minimo della reclusione in prigione fino al massimo della pena capitale.

Comma 3 Il Segreto
L'obbligo della segretezza è alla base della sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini.Sono tenuti al segreto tutti i Consiglieri,i Sindaci e tutti i Funzionari che abbiano accesso alle diverse sale di Governo,Consiglio di Genova,Camera dei Sindaci,Camera Prefettizia,Stato maggiore,Sale della Marina e dell'Esercito.
Solo il Doge può autorizzare la discussione pubblica di temi trattati in queste sale.
Solo il Doge può autorizzare la pubblicazione in Camera della Compagna Communis di materiale proveniente da queste sale.


Pena
La violazione del segreto è punita dal minimo della reclusione in prigione fino al massimo della pena capitale.

ART. VII
Del Transito nella Repubblica, della Legge Marziale e dei gruppi armati


Art. VII.I
Del transito


COMMA I
La libera circolazione nei territori della Repubblica di Genova è permessa esclusivamente ai cittadini di nazionalità genovese e ai casi previsti da trattati interducali approvati e sottoscritti dalle Autorità di Genova.

Il libero ingresso nella capitale Genova è permesso ai soli residenti nella capitale Genova salvo che non sia esplicitamente diversamente previsto dalle Autorità preposte. Qualsiasi Gruppo Armato, Reggimento o Gruppo Semplice contenente uno o più cittadini non residenti nella capitale Genova ha bisogno della formale autorizzazione del Doge, del Prefetto o del Capitano prima dell'ingresso nella città.


COMMA II
Singoli viaggiatori che non rientrano nelle categorie previste dal precedente articolo, e gruppi di viaggio¹ contenenti almeno un membro che non rientra nelle categorie previste dal precedente articolo, hanno bisogno di ricevere formale autorizzazione al transito da parte della Dogana o della Prefettura della Repubblica, oppure da parte del Doge, prima di qualsiasi movimento all'interno dei territori della Repubblica di Genova.

COMMA III
La Prefettura ha facoltà di modificare le decisioni della Dogana; il Doge ha facoltà di modificare le decisioni e della Dogana e della Prefettura.

COMMA IV
L'ingresso all'interno delle mura della città di Genova è sempre subordinato a formale autorizzazione al transito eccetto nelle situazioni previste dal comma I ovvero esplicita diversa regolamentazione delle Autorità

COMMA V
Le richieste d'autorizzazione al transito dovranno essere effettuate con un preavviso minimo di 48 ore, tranne in casi eccezionali (a discrezione esclusivamente della Prefettura o del Doge).
Le sedi in cui è possibile fare richiesta d'autorizzazione al transito sono la Dogana della Repubblica, l'ufficio doganale territoriale, il Castello di Savona.
Le modalità con le quali effettuare una richiesta d'autorizzazione al transito sono segnalate nelle suddette sedi.

I trasgressori saranno messi sotto accusa per disturbo all'ordine pubblico. Pena minima: ammenda in denaro; pena massima: reclusione in carcere.

Note
con gruppi di viaggio s'intende qualsiasi tipologia di gruppo (reggimento, gruppo armato, gruppo semplice).
forum secondario, sezione "Relazioni con l'Estero - Ambasciata", subforum "Dogana Genovese / Douane Génoise".
forum principale, subforum "Taverna della Repubblica di Genova", topic "Gruppi Armati".
https://chateausavone.frenchboard.com/


ART. VII.II Della Legge Marziale

Comma I
Il Doge in qualunque momento, sentiti i consiglieri, può istituire la legge Marziale in parte o nell'intero territorio della Repubblica di Genova. La legge marziale avrà vigore dalle ore 4,00 a.m. seguenti alla pubblicazione. La legge marziale comporterà l'accusa di alto tradimento per chiunque la violi.
Con la sua introduzione verrà proibito lo spostamento da città a città e l'ingresso e l'uscita dallo stato senza autorizzazione.
Il lasciapassare dovrà essere richiesto nell'apposito ufficio della Dogana genovese, nel Castello di Savona o direttamente al Prefetto o al Capodoganiere.
Responsabile sarà il Capodoganiere o in sua assenza il Prefetto.
Chiunque si trovasse in viaggio al momento dell'introduzione dovrà recarsi alla più vicina città genovese, se si recava all'estero ma ancora entro i confini nazionali dovrà ritornare senza indugio alla sua città di origine, se si trova già all'estero non potrà ritornare senza autorizzazione.
Sono esentati dalla richiesta di un lasciapassare i membri dell'esercito in servizio attivo, i componenti del governo e tutti coloro che stanno espletando un servizio per una autorità governativa.
La legge, viste le sue caratteristiche di urgenza e gravità potrà essere introdotta anche con sola azione personale del Doge ma dovrà essere ratificata dal Consiglio entro giorni tre dalla sua pubblicazione pena la nullità. La legge marziale resterà in vigore per 15 giorni rinnovabili con le medesime modalità richieste per l'introduzione.
.
ART. VII.III Dei gruppi Armati

COMMA I
Il libero transito sul suolo della Repubblica di Genova in modalità Gruppo Armato/Reggimento è permesso esclusivamente ai cittadini residenti nella Repubblica.

Qualsiasi Gruppo Armato contenente uno e più cittadini stranieri ha bisogno della formale autorizzazione del Doge, del Prefetto o del Capitano prima di qualsiasi movimento sul suolo della Repubblica di Genova.

COMMA II
La richiesta di autorizzazione per la circolazione del Gruppo Armato deve essere inviata al Prefetto tramite PM oppure pubblicata nell'apposito spazio in Taverna della Repubblica seguendo il seguente modello da compilare in ogni suo campo:


[hrp]

Nome del richiedente: ________________
Luogo di residenza attuale: ________________
Nome dei compagni di viaggio: ________________
Tabella di marcia e durata presunta del viaggio: ________________
Equipaggiamento in armi del Gruppo Armato: ________________
[/hrp]

Si prenderanno in considerazione solo le richieste complete di informazioni sulla composizione del Gruppo Armato, sulla tabella di marcia, sullo scopo del viaggio e eventualmente sulla durata del soggiorno sul territorio della Repubblica di Genova.

COMMA III
Ogni Gruppo Armato formato da cittadini stranieri ha l'obbligo di attendere l'autorizzazione del Prefetto prima di spostarsi sul suolo di Genova.

COMMA IV
I membri di qualsiasi Gruppo Armato non autorizzato presente sul suolo della Repubblica di Genova saranno incriminati per Disturbo dell'ordine pubblico.

Le pene sono a discrezione dal Giudice e secondo la gravità del caso vanno dal minimo dell'ammenda di 10 ducati per ogni membro del Gruppo Armato fino alla reclusione in prigione per i tempi indicati dalla Carta dei Giudici oppure pena alternativa l'uscita entro le 48 ore dalla stessa via attraverso la quale si sia entrati nella Repubblica e senza entrare in nessuna città

COMMA V
In caso di istituzione della Legge Marziale, divengono attive le seguenti disposizioni (in sostituzione dei Commi I e IV )

COMMA VI
Ogni Gruppo Armato, formato sia da soli cittadini Genovesi che da uno o più cittadini stranieri, ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del Doge, del Prefetto o del Capitano prima di qualsiasi movimento sul suolo della Repubblica di Genova.

COMMA VII
I membri di qualsiasi Gruppo Armato non autorizzato presente sul suolo della Repubblica di Genova in regime di Legge Marziale saranno incriminati per Disturbo dell'ordine pubblico.

In caso di Legge marziale le pene sono a discrezione dal Giudice dal minimo dell'ammenda di 30 ducati per ogni membro del Gruppo Armato fino alla reclusione in prigione per i tempi massimi indicati dalla Carta dei Giudici oppure pena alternativa l'uscita entro le 48 ore dalla stessa via attraverso la quale si sia entrati nella Repubblica e senza entrare in nessuna città

ART. VIII Dei Nemici Pubblici e dell'Esilio

COMMA I
La Repubblica di Genova tutela la propria sicurezza bandendo dal proprio territorio tutti coloro che sono stati definiti, secondo l’articolo che segue, Nemico Pubblico di Genova.

COMMA II
Viene definito Nemico Pubblico di Genova qualsiasi persona, sia essa cittadino genovese o straniero, che, anche disgiuntamente si sia resa responsabili di gravi e concreti fatti contro la Repubblica di Genova o i suoi cittadini(assalti,brigantaggio); abbia operato reiteratamente reati contro cittadini della Repubblica di Genova; abbia fornito fraudolentemente informazioni riservate a terzi; abbia fomentato rivolte contro la Repubblica di Genova o in una delle sue città.


Viene definito Esilio il provvedimento di giustizia per cui ad un Nemico Pubblico viene intimato di lasciare il territorio della Repubblica di Genova e di non rientrare in esso per tutto il tempo definito dalla sentenza pubblicata dal Cancelliere (mai superiore a 3 mesi, come contemplato nella Carta dei Giudici). Tale sentenza viene definita come "Provvedimento d'Esilio" e per ufficializzarla deve essere pubblicata in Taverna della Repubblica di Genova ed in Tavola Rotonda.

COMMA III
La qualifica di Nemico Pubblico e la relativa condanna all'Esilio sono provvedimenti votati democraticamente dal Consiglio della Repubblica a maggioranza semplice con quorum fissato a 9 (nove) voti.

Tale richiesta può essere proposta al Consiglio della Repubblica dal Giudice o dal Doge, o dai Consiglieri che siano venuti a conoscenza dei gravi fatti imputati al probabile nemico pubblico. Essi, tramite la pubblicazione di prove inoppugnabili (rigorosamente IG, come qualsiasi parte dei forum ufficiali, le taverne, le missive) in Consiglio, apriranno la discussione sul provvedimento. Il Cancelliere ha l'obbligo di informare l'imputato dell'inizio della discussione sul provvedimento, il quale ha facoltà di indirizzare al Consiglio una sua deposizione come arringa difensiva.

COMMA IV
La Repubblica di Genova provvederà, attraverso il Cancelliere, ad aggiornare regolarmente la lista dei Nemici Pubblici in Taverna della Repubblica di Genova e in Tavola Rotonda.

COMMA V
Al Nemico Pubblico verranno notificate dal Cancelliere le modalità e i tempi secondo cui dovrà abbandonare il territorio della Repubblica di Genova. Allo scadere del tempo permesso verrà inserito automaticamente nella lista dei nemici di tutti gli eserciti della Repubblica di Genova ove rimarrà per tutto il tempo decretato nel Provvedimento d'Esilio.

In caso di permanenza del Nemico Pubblico nel territorio della Repubblica di Genova oltre lo scadere del tempo permesso oppure in caso di ingresso durante il tempo d'Esilio, il PM avvierà un processo contro il Nemico Pubblico.

Il capo d'imputazione è Alto Tradimento. La pena relativa è la condanna a morte.

COMMA VI
In caso di risveglio da coma (IG morte e rinascita) dell'esiliato, il Provvedimento d'Esilio può essere riconfermato mediante una votazione del Consiglio della Repubblica a maggioranza semplice con quorum fissato a 9 (nove) voti; in tale caso l'esiliato, se in territorio Genovese, verrà invitato, al termine del periodo di convalescenza, a lasciare la Repubblica di Genova, seguendo l'iter descritto all'articolo 5. Il Provvedimento d'Esilio riconfermato avrà obbligatoriamente come data di scadenza quella decretata all'esiliato precedentemente.

Qualsiasi prova addotta nella discussione sul provvedimento non potrà essere utilizzata in caso di eventuale successiva imputazione della stessa persona.




          LIBRO II – CODICE CIVILE


ART. I. – Sindaci, Consigli cittadini e Capitani del Popolo

COMMA I
Il Sindaco uscente è tenuto a fornire la documentazione relativa alla situazione della cassa, dell'inventario, dei mandati ancora aperti e della taverna nell'apposito topic in Camera dei Sindaci e un resoconto in Camera della Compagna Communis l'ultimo giorno del proprio mandato da Sindaco.

Il Sindaco entrante è tenuto a fornire la documentazione relativa alla situazione della cassa, dell'inventario, dei mandati ancora aperti e della taverna nell'apposito topic in Camera dei Sindaci del primo giorno del proprio mandato da Sindaco e a segnalare eventuali discrepanze con ciò che viene dichiarato dal Sindaco uscente in Camera della Compagna Communis.

Il Sindaco è tenuto a fornire un rendiconto a metà mandato riguardante la situazione della cassa, dell'inventario, dell'elenco di campi e botteghe e di qualsiasi iniziativa di natura economica, commerciale e sociale nel Consiglio Cittadino.

Il Prefetto ha il compito di presentare questo decreto ad ogni Sindaco entrante. Il Sindaco che non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge è processabile per "Tradimento". Le pene sono a discrezione del Giudice dall'esposizione al pubblico ludibrio fino al massimo della reclusione in prigione.

Il Sindaco ha facoltà di emettere le tasse solo ed esclusivamente dietro approvazione ufficiale del Doge. Egli è tenuto a valutare in Consiglio Cittadino l'ammontare delle stesse e successivamente inviare la richiesta al Doge, il quale valuterà la fattibilità dell'emissione insieme ai Consiglieri.

COMMA II
La composizione minima e necessaria del Consiglio Cittadino è rappresentata da:

- quattro cittadini anziani con preferenza verso gli ex Funzionari Pubblici
- il candidato Sindaco perdente che abbia ricevuto almeno il 39% dei voti
- un cittadino eletto direttamente dalla cittadinanza attraverso un sondaggio nel forum del Municipio
- tre cittadini di fiducia scelti insindacabilmente dal Sindaco
- il Tribuno
- il Capitano del Popolo
- il Doganiere
- i Vice-Prefetti
- il Comandante della Milizia cittadina
- il Capitano di Porto

I suddetti hanno diritto di voto e si impegneranno a presentare proposte di natura economica, commerciale, sociale e ludica. Tali proposte, eccetto i casi previsti dalla legge, non hanno bisogno della formale autorizzazione del Doge per essere ratificate.

Oltre ad essi, hanno accesso senza diritto di voto al Consiglio Cittadino i seguenti Funzionari Pubblici:

- il Doge
- il Ministro del Commercio
- il Prefetto
- gli ex-Sindaci di quella città, purché ancora o nuovamente residenti nella stessa città e comunque da almeno due mesi.


Il Consiglio Cittadino ha facoltà di eleggere ulteriori Consiglieri mediante votazione interna.

E' inoltre facoltà del Sindaco redigere un regolamento interno il quale autorizzi l'ingresso al Consiglio Cittadino e/o conceda il diritto di voto ad altri Consiglieri; tale regolamento, per ritenersi valido ed operativo, deve essere votato a maggioranza dal Consiglio Cittadino.

Il Sindaco che non ottemperi alla costituzione minima e necessaria del Consiglio Cittadino è processabile per "Tradimento". La pena prevista va l'esposizione al pubblico ludibrio all'ammenda.

COMMA III
Il Capitano del Popolo opera a stretto contatto col Sindaco, sostituendolo in caso di necessità o di sua temporanea assenza.

Viene eletto dal Doge sulla base di una lista di almeno due nominativi presentata dal Sindaco in accordo col Consiglio Cittadino. Il suo mandato termina con la presentazione delle dimissioni o tramite l'approvazione in Consiglio Cittadino o in Consiglio della Repubblica di una mozione di sfiducia.

Il Capitano del Popolo ha accesso al Consiglio Cittadino e alla Camera dei Sindaci, ed è tenuto ad intrattenere stretti rapporti col Ministro del Commercio e con lo Sceriffo al fine di preservare continuità di scambi commerciali in caso di assenza del Sindaco.

COMMA IV
I Municipi hanno la possibilità di adottare ordinanze locali che vadano ad integrare, modificare, sostituire precedenti decreti in vigore nella Repubblica di Genova.

Le ordinanze vanno discusse e votate all’interno dei Consigli Cittadini, e devono ricevere il minimo del 70% dei favorevoli affinché il Sindaco presenti la stessa ordinanza al Consiglio della Repubblica. Il Doge si riserverà di avallare o respingere la richiesta.

In caso di ordinanza avallata, si fa obbligo al Sindaco di pubblicare la stessa in tutti i luoghi di interesse quali Bacheca del Municipio, Forum Municipale e ai Doganieri e Capitani del Popolo di informare la cittadinanza e i forestieri.

Le ordinanze locali avranno validità fino alla pubblicazione di una nuova ordinanza o fino alla loro abrogazione tramite votazione all’interno dei Consigli Cittadini con il 70% dei consensi.

In qualsiasi caso, il Doge si riserva di annullare tali ordinanze in caso di necessità o di sopraggiunti eventi che rendano l’ordinanza controproducente.

ART. II
Della Legiferazione rapida


COMMA I
La legiferazione rapida è un iter obbligatorio per tutti i disegni di legge che provengano da qualsiasi fonte (consiliare, popolare).

COMMA II
Viene istituito l'iter nei suoi tre processi:

a) Discussione del disegno di legge
b) Redazione in forma legale della legge
c) Votazione consiliare

COMMA III
Ogni processo ha una tempistica precisa e derogabile solo dal Doge in condizioni di particolare necessità.

Viene istituita la tempistica:

a) Discussione del disegno di legge, numero di giorni 7 (sette)
b) Redazione in forma legale della legge, numero di giorni 2 (due)
c) Votazione consiliare, numero di giorni 4 (quattro)

Il Doge e solo il Doge ha facoltà di prorogare la "Discussione del disegno di legge" di ulteriori 3 (tre) giorni in caso di discussione inconclusa nei tempi previsti.

COMMA IV
Il processo "Discussione del disegno di legge" trova il suo scopo nella libera partecipazione di tutti i Consiglieri alla rettifica, aggiunta, eliminazione, modifica di qualsiasi parte del disegno di legge presentato dal suo autore. Quest'ultimo ha il compito di interpretare il pensiero di tutti i Consiglieri che hanno partecipato alla discussione nei giorni preposti al fine della stesura della forma finale della legge.

Il processo "Redazione in forma legale della legge" segue al precedente processo ed è rappresentato dalla stesura in maniera leggibile, chiara e rigorosa della legge da votare da parte dell'autore del disegno di legge. Allo scadere dei 2 giorni preposti, il disegno di legge si considererà decaduto e la documentazione relativa (la proposta iniziale più gli emendamenti) sarà raccolta nell'apposito "Archivio dei Disegni di Legge" di modo da permettere una veloce riesumazione in caso di necessità.

Il processo "Votazione consiliare" è la tappa finale, e permette al Consiglio di esprimere il proprio voto favorevole o contrario alla legge così come presentata al processo precedente. La votazione avviene tramite sondaggio in Consiglio con l'attivazione della scadenza di 4 giorni. Affinchè la legge presentata venga dichiarata approvata, c'è bisogno del contemporaneo raggiungimento del quorum, fissato nel numero di 7 (sette, la metà dei Consiglieri più uno), e della maggioranza di favorevoli tra i votanti.

Nel caso di approvazione della legge, il Doge è tenuto a ufficializzarla nei modi e nei luoghi opportuni tempestivamente.


ART. III
Della partecipazione popolare


COMMA I - Della proposta legislativa popolare
Viene concessa ai cittadini la possibilità di proporre un disegno di legge completo da porre all'attenzione del Doge e del Consiglio tutto. Il suddetto dovrà essere pubblicato in Taverna della Repubblica e sottoscritto da almeno quaranta cittadini residenti da più di trenta giorni in almeno tre città della Repubblica.

Il Consiglio avrà dieci giorni di tempo dall'apposizione dell'ultima firma valida ai fini della legittimazione della proposta, per esprimersi tramite un portavoce, riguardo l'opportunità o meno di adottare tale disposizione.

In caso di esito positivo della richiesta, il Doge si impegna nei sette giorni susseguenti all'accettazione della proposta da parte del Consiglio a promulgare il "disegno" sottoforma di legge o di decreto (Esso potrà ovviamente essere modificato dal Consiglio riunito, ma senza mai far si che esso si discosti dallo spirito iniziale del documento)

In caso di esito negativo, la risposta dovrà essere obbligatoriamente motivata. Inoltre non si potrà ripresentare un ulteriore disegno di legge similare in una o più parti (indistintamente tra forma e/o contenuto) prima di quindici giorni dall'avvenuto rifiuto.

Disegni simili potranno essere nuovamente riesaminati, ma non prima di 30 giorni dal precedente rifiuto

Articolo II - Referendum abrogativo

Viene data la possibilità ad un congruo numero di cittadini di indire un referendum volto ad abrogare una/o singola/o legge/decreto della Repubblica di Genova. Il referendum abrogativo non potrà aver oggetto i seguenti ambiti:

- Carta dei Giudici
- Charta Ianuensis
- Carta dell'Esercito
- Trattati diplomatici
- Trattati di cooperazione
- Trattati commerciali
- Regole del gioco

Il referendum dovrà obbligatoriamente essere indetto nei luoghi preposti indicati nella Charta Ianuensis per questo tipo di consultazioni e dovrà essere sottoscritto da almeno quaranta cittadini residenti da più di trenta giorni in almeno tre città della Repubblica. La durata massima sarà la stessa prevista per i referendum propositivi. Per la validità dello stesso, inoltre, esso dovrà ricevere l'appoggio di almeno quattro membri del Consiglio della Repubblica, regolarmente eletti e con almeno trenta giorni di mandato già effettuati nella legislatura in questione.

Per la validità del referendum abrogativo valgono le norme indicate nella Charta Ianuensis

In caso di esito positivo della richiesta il Doge si impegnerà (se non in casi di palese impossibilità), entro i dieci giorni successivi alla votazione, a dichiarare decaduto il decreto o la legge oggetto della questione.

ART. IV
Del diritto di informazione dei cittadini e della pubblicità delle leggi


IV.I
Del diritto di informazione dei cittadini


COMMA IOve non sussistano ragioni di impedimento derivanti da quanto previsto al comma 2, ogni provvedimento dovrà obbligatoriamente essere motivato dall’ente che lo emette entro e non oltre 15 giorni dalla sua entrata in vigore, pena l'accusa di abuso di potere per la quale si rimanda alle disposizioni contenute nell’apposita legge e il decadimento del provvedimento stesso.

COMMA II.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ente provvede a dare giusta motivazione del procedimento contestualmente alla sua pubblicazione con i mezzi previsti dall’ART. IV.II - Sulla pubblicità delle leggi.


COMMA III.
Sono ragioni di impedimenti all'obbligo di motivazione le esigenze di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
c) la riservatezza di terzi, persone e gruppi.

COMMA IV.
Si garantisce peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Esse sono a intendersi eccezioni all'impedimento.

COMMA V
Si sancisce per il cittadino il diritto di conoscere, entro i limiti di cui al comma 2, lo svolgimento dei lavori all'interno del consiglio della Repubblica.

COMMA VI
Istituzione della Gazzetta dei Lavori.

Dovranno essere pubblicati, in forza del principio di trasparenza, le tematiche delle leggi in discussione, gli esiti delle votazioni sull’approvazione delle leggi e i lavori in opera o compiuti dai consiglieri.

La pubblicazione va presentata sotto forma di Gazzetta dei Lavori, con cadenza bisettimanale, in Camera della Compagna Communis e/o in Taverna della Repubblica . Responsabile della pubblicazione è il Portavoce, il quale controlla non siano pubblicati dati sensibili.

Eventuali richieste di chiarimenti saranno accettate solo negli spazi previsti

IV.II
COMMA I
Le leggi , i Decreti , i Regolamenti ed i Trattati tra Stati della repubblica devono essere diffuse e divulgate ai sensi della presente legge affinché tutti possano prenderne visione . Il Doge con il voto del Consiglio può non rendere pubblici i Trattati tra Stati quanto questi afferiscono alla sicurezza nazionale o la cui conoscenza pubblica costituirebbe un pericolo per lo Stato .

COMMA II
1 Le leggi , i Decreti , i Regolamenti ed i Trattati tra Stati della repubblica sono resi pubblici con la pubblicazione negli appositi spazi della Taverna della Repubblica, in Camera della Compagna Communis, nella Biblioteca del Castello di Savona e ovunque sia necessario al fine di portarli a conoscenza dei cittadini genovesi in viaggio all’estero, dei cittadini stranieri in viaggio verso la Repubblica e le autorità degli Stati confinanti

ART. V
Delle Dogane

Viene istituito il servizio dogane, il suo compito sarà di controllare l'entrata di persone e merci nella Repubblica di Genova dai paesi confinanti.

- Il Capo delle Dogane viene nominato dal Doge. A lui spetta la nomina delle guardie di frontiera ed il controllo del loro operato. Ne verrà scelta una per città, badando che abbiano la possibilità di svolgere un servizio assiduo e continuativo e conoscenza delle lingue estere (almeno l'inglese), I requisiti minimi sono gli stessi per entrare nella milizia cittadina (nessuna condanna per tradimento o alto tradimento, giuramento). Qualora il posto fosse temporaneamente vacante allora se ne dovrà occupare il Sindaco eventualmente delegando ad un consigliere comunale o al capo della milizia cittadina.
- Compiti del Doganiere. Ogni giorno dovrà controllare gli arrivi in città (Lavabo), contattare gli stranieri, dare loro un messaggio con tutte le indicazioni sulle leggi della Repubblica e Comunali, aggiornare l'elenco degli stranieri potenzialmente pericolosi in Camera della Compagna Communis, controllare che le leggi comunali siano pubblicate nell'apposito spazio nel Castello di Savona con la traduzione in francese eventualmente facendolo di suo pugno.
- Messaggio da inviare agli stranieri in arrivo a Genova. Il messaggio dovrà essere bilingue italiano/francese

[hrp]
Dogana di (nome della città)
Benvenuto nella Repubblica di Genova, spero che abbiate presso di noi un gradevole soggiorno, dovreste dichiarare i motivi del vostro viaggio e se avete merci da dichiarare. Vi preghiamo di prendere nota di tutte le leggi della Repubblica e comunali prima di intraprendere azioni al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
La invitiamo pertanto a recarsi presso la biblioteca per prenderne visione :
https://chateausavone.frenchboard.com/le-leggi-della-repubblica-les-lois-de-la-republique-f36/
https://chateausavone.frenchboard.com/sala-dei-cittadini-salle-des-citoyens-f7/ [/hrp]
- i doganieri dovranno controllare più volte al giorno gli arrivi e le partenze in città sia attraverso Lavabo che nelle informazioni sulla città presente nel municipio.
- in caso il doganiere sia momentaneamente impossibilitato a svolgere il suo compito dovrà avvertire il capodoganiere.
- in caso di presenze pericolose il capodoganiere dovrà immediatamente avvertire il sindaco e il capo della milizia della città interessata, il Doge, il capitano e il più vicino dei Marescialli dell'esercito.
- qualora per motivi di sicurezza nazionale venga proibito l'aggiornamento di Lavabo in una o più città il capodoganiere si dovrà occupare del rispetto della disposizione
- il capodoganiere si occuperà dell'esame e del rilascio dei lasciapassare in caso di di istituzione della legge marziale.
- Sanzioni. Il Doganiere che non ottemperi al suo dovere e qualora sia impossibilitato non avverta il sergente incorre nel reato di tradimento e con sanzioni dalla 4 alla 8.

ART. VI
Dell’archivio di Stato


COMMA I
I doveri del Presidente dell'Archivio

Il Presidente dell'Archivio di Stato controlla la regolare tenuta dell'archivio, che solo gli aventi diritto possano depositarvi documenti, segnala al pubblico ministero le violazioni, rimuove gli scritti non autorizzati e pubblica il presente regolamento al suo interno.

COMMA II
La consultazione dell'Archivio
I materiali dell'Archivio sono liberamente consultabili, nessuno può utilizzarne copia senza preventiva autorizzazione.

COMMA III
La cancelleria del tribunale

La Cancelleria del Tribunale è divisa in due sezioni:

- il casellario giudiziario
- l'archivio delle sentenze della Corte suprema

Il casellario giudiziario è di competenza del giudice, solo lui ha diritto a depositarvi le cartelle dei pregiudicati, necessarie per stabilire i casi di recidività. Il Presidente dell'Archivio di Stato nomina un archivista che andrà ad affiancare il Giudice nella compilazione e nel controllo periodico delle cartelle dei pregiudicati. L'archivio della Corte suprema ha analoga funzione ed è di competenza dell'archivista della Corte Suprema. E' di competenza del Giudice di nomina Dogale e del Presidente della Corte Suprema comunicare al Presidente dell'Archivio di Stato i nominativi degli archivisti nominanti affinché vengano loro consegnate le chiavi per accedere al loro lavoro.

In caso di sentenza della Corte Suprema che ribalti il giudizio di una sentenza di 1° grado sarà cura dell'archivista della prima comunicare all'archivista del Tribunale ordinario la necessità di rimuovere il nome del giudicato dal casellario. L'archivista della Corte Suprema aggiorna anche la pubblicazione delle sentenze della medesima.

COMMA IV
La suddivisione del Casellario

Il Casellario Giudiziario sarà suddiviso in tre sezioni:

- Schedati Recenti
- Schedati
- Schedati Pericolosi

Ogni pregiudicato avrà una e una sola cartella personale dove verranno inseriti:

[hrp]

- Nome
- Livello
- Ultimo domicilio conosciuto
- Imputazioni
- Condanne

[/hrp]



Le cartelle verranno archiviate nelle varie sezioni nel seguente modo:

-Le cartelle relative a pregiudicati che abbiano compiuto gravi reati che vadano a ledere l'intergrità e la stabilità della Repubblica(per esempio rivolte,brigantaggio...) verranno archiviate nella sezione "Schedati Pericolosi". Qui vi resteranno per sempre e verranno aggiornate e controllate ogni due mesi per garantire un miglior controllo.

-Le cartelle relative a pregiudicati che abbiano compiuto reati lievi verranno archiviate nella sezione "Schedati Recenti",qui verranno controllate e aggiornate ogni due mesi e vi resteranno per 4 mesi dall'ultima condanna del pregiudicato, se durante i 4 mesi il pregiudicato viene condannato per un altro reato il conteggio riparte da zero e bisognerà aspettare altri 4 mesi da quella condanna per trasferire la cartella.

-Nella sezione "Schedati" verranno archiviate le cartelle relative ai crimini lievi che hanno trascorso i 4 mesi nella sezione "Schedati Recenti",qui le cartelle verranno aggiornate e controllate ogni 4 mesi. Se un pregiudicato presente in questa sezione viene condannato nuovamente,la sua cartella verrà trasferita nella sezione "Schedati Recenti".
I candidati ad archivisti dovranno rispondere alle caratteristiche richieste per diventare viceprefetto

COMMA V
L'archivio genovese

L'archivio genovese è aperto al pubblico, ma solo gli avvocati abilitati, i sindaci, i viceprefetti e il ministro del Commercio possono depositarvi tramite il Doge o il suo Portavoce documenti riguardanti:

- contratti commerciali
- prestiti
- documento attestante il valore e la quantità di merci e denaro possedute prima di mettersi in viaggio.
- ogni altro contratto avente natura commerciale o finanziaria.

Il contratto depositato deve essere firmato dagli interessati affinché abbia valore legale di prova in tribunale. Il documento attestante l'inventario non sarà reso pubblico, ma bensì depositato in una sala privata per evitare di attirare l'attenzione di eventuali malfattori.

COMMA VI -
Le violazioni

Costituiscono violazione della regolare tenuta dell'Archivio di Stato:

- deposito di documenti non inerenti o nella sezione errata
- deposito di commenti da parte di persone non autorizzate
- mancata segnalazione di violazioni da parte del Presidente dell'Archivio
- mancata pubblicazione nelle 72 ore da parte degli archivisti preposti

CAPO D'IMPUTAZIONE: Disturbo dell'ordine pubblico


ART. VII
"Regolamento della Scuola dei Sindaci"


COMMA I
Composizione
Sede della scuola sarà un apposita sala del Castello di Savona chiusa al pubblico.

- potrà accedervi solo chi intenda candidarsi alle elezioni di sindaco e non abbia mai svolto tale incarico
- gli insegnanti saranno i professori dell'Università che potranno eventualmente chiedere la collaborazione di persone esperte.
- nelle lezioni verrà esposto come usare la meglio gli strumenti a disposizione del sindaco avvalendosi anche di pergamene illustrate (screen).

COMMA II
Domanda di ammissione
In ogni momento potranno essere presentate le domande d’ammissione e, una volta forniti i dati, verranno aperte le aule per un periodo minimo di una settimana.

Le domande di ammissione dovranno essere inviate al Rettore dell'Università o al responsabile della scuola, indicando:


[hrp]

- nome (completo di casato)
- città di residenza
- livello IG
- nome al Castello di Savona
- dichiarazione che affermi di non aver mai ricoperto in precedenza la carica di Sindaco
[/hrp]


COMMA III
Le lezioni

Le lezioni verteranno sulle seguenti materie:

- la camera dei sindaci, il commercio con altre città
- uso dei mandati
- la difesa del municipio, mandati conservativi, milizia, milizia cittadina, tassazione minima, i vicedoganieri
- la tassazione e gli sprechi del municipio
- compravendite al mercato
- la taverna municipale
- il consiglio municipale e i capitani del popolo
- tutor, tribuno, viceprefetti
- le leggi della Repubblica

COMMA IV
L'esame per conseguire l'attestato
Dopo un periodo minimo di una settimana e massimo di un mese dalla data di apertura delle aule, il candidato sosterrà un esame; l'esame avrà luogo in apposita aula (msn) e il candidato dovrà rispondere a 10 domande di cui sarà valutata la correttezza e completezza.

Sarà compito del rettore indicare il professore che curerà l'esame e le domande da effettuarsi. Se il candidato riceverà la sufficienza avrà un attestato di partecipazione con profitto, con tanto di sigillo dell'università, che gli sarà utile mostrare in campagna elettorale.

L'attestato sarà così compilato:

[hrp]
"il cittadino (nome),residente a ___________ ha frequentato la scuola per sindaci dal (data) al (data) e sostenuto l'esame in data_______ ottenendo una valutazione di __/10".[/hrp]

Se passato un mese dall’apertura dell’aula il candidato, senza validi motivi, non avrà sostenuto l’esame, gli sarà tolto l’accesso alla scuola; potrà successivamente ripresentare la candidatura ma dovrà sostenere, in tempi ragionevoli, l’esame. Chi invece avesse problemi e lo rendesse noto potrà avere sospeso l’accesso e rinviato il tutto a momenti migliori.

ART. VIII
Del risarcimento dei danni fisici e morali


Viene garantita la possibilità di ricevere un risarcimento, per tutti coloro, civili o militari che siano, che vengano erroneamente uccisi e/o feriti da un esercito che riporti il vessillo della Repubblica

COMMA I - Civili aventi diritto al Risarcimento
Saranno risarciti tutti coloro che pur essendo provvisti di regolare lasciapassare verranno erroneamente uccisi e/o feriti dalle unità sopracitate. L'autorizzazione a viaggiare, sia in singolo che in gruppo, potrà essere presentata nelle seguenti forme:

- autorizzazione pubblica del Prefetto (o di chi in quel momento gestisce il rilascio del lasciapassare) in taverna della Repubblica o in altri forum adibiti a questa mansione
- autorizzazione privata da parte del Prefetto (o di chi in quel momento gestisce il rilascio del lasciapassare e/o delle autorizzazioni) tramite pm

Entrambe le forme saranno ben accette nella valutazione del caso.

COMMA II - Militari aventi diritto al Risarcimento
Saranno risarciti tutti i militari che, nel corso di operazioni militari decise dalle Autorità della Repubblica, siano stati uccisi dalle unità sopracitate. Per militari non s'intendono soltanto coloro che prestano stabilmente servizio nelle fila di un'esercito autorizzato della Repubblica, recante il suo vessillo, con tanto di giuramento e accesso alla sede dell’esercito forum privato), ma vengono considerati tali anche coloro che partecipano saltuariamente ad operazioni militari di breve e/o lunga durata. Lo status di "militare", ai fini del risarcimento, è attribuito a quest'ultimi limitatamente al periodo in cui essi militano in un esercito autorizzato dalla Repubblica e recante il suo vessillo, trascorso il quale essi ritornano ad essere considerati "civili"

COMMA III - Danni fisici
I danni fisici potranno essere versati in ducati o direttamente in merce da parte della Repubblica e andranno a risarcire il soggetto per i seguenti nocumenti:

- spada, manico o ascia distrutti (se in possesso dell'individuo)
- scudo distrutto (se in possesso dell'individuo)
- PT caratteristica persi in totale non oltre l'ammontare di 100 ducati

La quantificazione del danno arrecato necessiterà di screen dettagliati ed inequivocabili, senza i quali non si procederà al risarcimento o si procederà al risarcimento parziale del soggetto erroneamente coinvolto nello scontro.

COMMA IV - Danni morali
I danni morali dovranno essere versati in ducati da parte della Repubblica, in un'unica soluzione. Essi verranno corrisposti esclusivamente a coloro che verrano uccisi dagli eserciti sopracitati e non a chi verrà soltanto ferito. Tale risarcimento consistente in 45 ducati (che in caso di soggiorno forzato nella capitale, diventerà di 90) vuole rappresentare un piccolo indennizzo che la Repubblica concede per aver causato al soggetto, l' impossibilità di muoversi per i 45 giorni successivi.

COMMA V - Soggetti esclusi dal risarcimento
Non potranno usufruire di questa concessione da parte della Repubblica, i soggetti che:

- pur essendo militari si trovino a compiere operazioni non autorizzate dalle Autorità del Principato
- essendo civili non avranno ricevuto il definitivo consenso pubblico/privato dall'autorità incaricata per muoversi
- verranno erroneamente uccisi e/o feriti da un esercito che non riporti il vessillo della Repubblica
- non presenteranno screen dettagliati ed inequivocabili dell'accaduto
- non presenteranno la propria richiesta di risarcimento entro il termine massimo di giorni 60 dall'accaduto (nel conteggio andrà inserito anche il giorno dello scontro)
- saranno stati colpiti da un bug dichiarato da parte degli amministratori
- pur avendo ricevuto l'autorizzazione personale si aggregheranno a gruppi non autorizzati
- pur avendo ricevuto l'autorizzazione per il gruppo avranno con se soggetti non autorizzati

Eventuali modificazioni a questa griglia che possano aggiungere o eliminare alcune categorie di militari/civili non aventi diritto al risarcimento, saranno di volta in volta vagliate dal Consiglio in carica.

ART. VIII
Del processo pubblico


COMMA I
Le parti coinvolte in un processo, accusato ed accusante, possono accordarsi affinché il processo sia tenuto in forma pubblica, in taverna della Repubblica oppure nella apposita sede del Castello di Savona.
La cosa è utile nel caso che una della parti sia temporaneamente all’estero.
Sarò cura delle parti o del procuratore in caso di assenza temporanea di una di esse riportare tutte le deposizioni e le testimonianze nella apposita sede della giustizia genovese, il Castello.

COMMA II
Il processo dovrà svolgersi in quest'ordine:
- L' atto d' accusa, formulato dal procuratore.
- L' appello dei testimoni (accusa e difesa)
- Prima difesa orale della difesa per l' imputato.
Passaggio dei testimoni (accusa e difesa)
- Atto d'accusa dell'accusa, formulato dal procuratore (PM).
- Ultima difesa orale della difesa.
- Enunciato del giudizio da parte del giudice.
Tuttavia, una deroga può essere fatta dal giudice su domanda motivata d' una delle due parti.

COMMA III
Durante un processo, le due parti possono fare appello a due testimoni, che dovranno trovarsi nella Repubblica in occasione del processo, o passare per l'ambasciata dello Stato dove si trovano. Il credito portato da un testimone è lasciato a libera valutazione del giudice
COMMA IV
Ogni persona potrà ricevere i consigli d'un consulente giuridico, che potrà rappresentarlo direttamente in occasione delle diverse tappe della procedura giudiziaria.
COMMA V
Dopo la messa in accusa, la difesa dispone di due possibilità di perorare la sua causa, separate dalla requisitoria dell'accusa. Eccetto la sospensione dell'udienza deliberata dal giudice, ogni parte dispone di quattro giorni lavorativi per esprimersi. Passato questo termine di quattro giorni, il processo continuerà secondo lo schema di cui al comma II senza che alcun reclamo possa essere introdotto da nessuna parte.
COMMA VI
Il procuratore s' assicurerà che tutti i testimoni siano stati ascoltati prima di rendere la sua requisitoria; nessuna prova sarà accettata dopo quest'atto d'accusa. La persona che viene a testimoniare dopo il suddetto atto d'accusa potrà (salvo deroghe accordate dal giudice) essere denunciata per oltraggio alla Corte sotto il capo d' accusa di disordine all'ordine pubblico. Il giudice non potrà mai basarsi su una prova tardiva per dare il suo verdetto. Il processo si concluderà con l'udienza dell'ultima arringa della difesa.

ART. IX
Della Camera della Compagna Communis


La Camera della Compagna Communis è il luogo di incontro tra il Doge,il Consiglio,i Funzionari e i cittadini.
La Camera della Compagna Communis è il luogo reputato per la trasmissione dei comunicati e dei resoconti del Consiglio e dei Municipi.
La Camera della Compagna Communis è la sede dell'Archivio di Stato
La Camera della Compagna Communis è la sede dell'Archivio genovese


L'accesso alla Camera della Compagna Communis sarà concesso a tutti i Cittadini della Repubblica che non abbiano riportato condanne, con almeno due mesi di vita e che ne abbiano fatto richiesta specificando il nome completo in forum tramite messaggio al Doge che ne valuterà l'ammissibilità.


La trasmissione illegittima dei dati tratti dalla Camera della Compagna Communis è punibile come tradimento e/o alto tradimento

Il Codex Ianuensis (abrogato) Genverzn8

[/rp]



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