Della Legge Marziale (abrogato)
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Della Legge Marziale (abrogato)
DELLA LEGGE MARZIALE
Pubblicata il 12-09
Il Doge in qualunque momento, sentiti i consiglieri, può istituire la legge Marziale in parte o nell'intero territorio della Repubblica di Genova. La legge marziale avrà vigore dalle ore 4,00 a.m. seguenti alla pubblicazione. La legge marziale comporterà l'accusa di alto tradimento per chiunque la violi.
Con la sua introduzione verrà proibito lo spostamento da città a città e l'ingresso e l'uscita dallo stato senza autorizzazione.
Il lasciapassare dovrà essere richiesto nell'apposito ufficio nel Castello di Savona, responsabile ne sarà il capo doganiere in sua assenza il Prefetto. Chiunque si trovasse in viaggio al momento dell'introduzione dovrà recarsi alla più vicina città genovese, se si recava all'estero ma ancora entro i confini nazionali dovrà ritornare senza indugio alla sua città di origine, se si trova già all'estero non potrà ritornare senza autorizzazione.
Sono esentati dalla richiesta di un lasciapassare i membri dell'esercito in servizio attivo, i componenti del governo e tutti coloro che stanno espletando un servizio per una autorità governativa.
La chiusura delle frontiere e la richiesta dei lasciapassare non potranno mai essere applicati nei confronti dei cittadini provenzali e milanesi finchè resteranno in vigore gli attuali trattati.
La legge, viste le sue caratteristiche di urgenza e gravità potrà essere introdotta anche con sola azione personale del Doge ma dovrà essere ratificata dal Consiglio entro giorni tre dalla sua pubblicazione pena la nullità. La legge marziale resterà in vigore per 15 giorni rinnovabili con le medesime modalità richieste per l'introduzione.
I cittadini provenzali e milanesi dovranno segnalare nell'apposita sala dei lasciapassare il loro transito nella repubblica di Genova, avere cura di informarsi sugli eserciti presenti ed informare i loro capi del loro passaggio per la loro incolumità.
Pubblicata il 12-09
Il Doge in qualunque momento, sentiti i consiglieri, può istituire la legge Marziale in parte o nell'intero territorio della Repubblica di Genova. La legge marziale avrà vigore dalle ore 4,00 a.m. seguenti alla pubblicazione. La legge marziale comporterà l'accusa di alto tradimento per chiunque la violi.
Con la sua introduzione verrà proibito lo spostamento da città a città e l'ingresso e l'uscita dallo stato senza autorizzazione.
Il lasciapassare dovrà essere richiesto nell'apposito ufficio nel Castello di Savona, responsabile ne sarà il capo doganiere in sua assenza il Prefetto. Chiunque si trovasse in viaggio al momento dell'introduzione dovrà recarsi alla più vicina città genovese, se si recava all'estero ma ancora entro i confini nazionali dovrà ritornare senza indugio alla sua città di origine, se si trova già all'estero non potrà ritornare senza autorizzazione.
Sono esentati dalla richiesta di un lasciapassare i membri dell'esercito in servizio attivo, i componenti del governo e tutti coloro che stanno espletando un servizio per una autorità governativa.
La chiusura delle frontiere e la richiesta dei lasciapassare non potranno mai essere applicati nei confronti dei cittadini provenzali e milanesi finchè resteranno in vigore gli attuali trattati.
La legge, viste le sue caratteristiche di urgenza e gravità potrà essere introdotta anche con sola azione personale del Doge ma dovrà essere ratificata dal Consiglio entro giorni tre dalla sua pubblicazione pena la nullità. La legge marziale resterà in vigore per 15 giorni rinnovabili con le medesime modalità richieste per l'introduzione.
I cittadini provenzali e milanesi dovranno segnalare nell'apposita sala dei lasciapassare il loro transito nella repubblica di Genova, avere cura di informarsi sugli eserciti presenti ed informare i loro capi del loro passaggio per la loro incolumità.
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