Decreto sulla Manipolazione dell'Economia (abrogato)
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Decreto sulla Manipolazione dell'Economia (abrogato)
Chiunque dovesse manipolare l’economia (o tentasse di farlo) di qualunque città della Repubblica di Genova, inclusa l’economia della Repubblica stessa, sarà condannato al pagamento di un’ammenda pari al valore del danno causato aumentato del 20%.
Con il termine “Manipolazione Economica” si intendono tutte quelle azioni che portano o mirano a:
• Fare incetta di beni
• Creare una situazione di monopolio o abusare di essa
• Immettere sul mercato una quantità di beni sottoprezzo, tale da far crollare la quotazione del bene stesso o dei beni ad esso correlati o surrogati.
• Speculare sul mercato (ad es. Comperare uno o più beni e rivenderli a prezzo maggiorato sullo stesso mercato).
Oltre a questo, è fatto anche divieto di comprare merci che non siano strettamente legate alla propria professione, salvo autorizzazione scritta da parte del Sindaco competente o del Doge, i quali devono darne comunicazione tempestiva al Consiglio della Repubblica di Genova.
Di conseguenza:
-solo gli allevatori di animali possono comprare coltelli e secchi cerchiati.
-solo i panettieri possono comprare farina.
-solo i mugnai e i coltivatori di grano possono comprare grano.
-solo i macellai possono comprare carcasse di maiale e di mucca.
-solo i sarti possono comprare balle di lana.
-solo i fabbri possono comprare ferro e secchi non cerchiati.
-solo i panettieri e carpentieri possono comprare legna
Tutti coloro che, al momento dell'approvazione di codesta Legge, detenessero per qualsiasi motivo, materiali e merci, non pertinenti alla propria professione, ne dovranno comunicare tipologia e quantità al Sindaco della propria città, e dovranno attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle sue indicazioni.
Qualunque trasgressore di codesto decreto sarà punito severamente.
SANZIONI
1) Richiamo
2) Ammenda del 15% del valore della merce acquistata
3) Ammenda maggiorata dal 30% al 45% del valore della merce acquistata
4) Confisca dei beni mobili
In ogni casa è obbligatoria la restituzione della merce comprata illecitamente.
AGGRAVANTI
In caso di recidività si potrà applicare anche una pena detentiva leggera di 2 o 3 giorni.
Capi d’imputazione: Frode, Disturbo dell’ordine pubblico
Questo Decreto entrerà in vigore dalle ore 13 del 7 febbraio 1456
Con il termine “Manipolazione Economica” si intendono tutte quelle azioni che portano o mirano a:
• Fare incetta di beni
• Creare una situazione di monopolio o abusare di essa
• Immettere sul mercato una quantità di beni sottoprezzo, tale da far crollare la quotazione del bene stesso o dei beni ad esso correlati o surrogati.
• Speculare sul mercato (ad es. Comperare uno o più beni e rivenderli a prezzo maggiorato sullo stesso mercato).
Oltre a questo, è fatto anche divieto di comprare merci che non siano strettamente legate alla propria professione, salvo autorizzazione scritta da parte del Sindaco competente o del Doge, i quali devono darne comunicazione tempestiva al Consiglio della Repubblica di Genova.
Di conseguenza:
-solo gli allevatori di animali possono comprare coltelli e secchi cerchiati.
-solo i panettieri possono comprare farina.
-solo i mugnai e i coltivatori di grano possono comprare grano.
-solo i macellai possono comprare carcasse di maiale e di mucca.
-solo i sarti possono comprare balle di lana.
-solo i fabbri possono comprare ferro e secchi non cerchiati.
-solo i panettieri e carpentieri possono comprare legna
Tutti coloro che, al momento dell'approvazione di codesta Legge, detenessero per qualsiasi motivo, materiali e merci, non pertinenti alla propria professione, ne dovranno comunicare tipologia e quantità al Sindaco della propria città, e dovranno attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle sue indicazioni.
Qualunque trasgressore di codesto decreto sarà punito severamente.
SANZIONI
1) Richiamo
2) Ammenda del 15% del valore della merce acquistata
3) Ammenda maggiorata dal 30% al 45% del valore della merce acquistata
4) Confisca dei beni mobili
In ogni casa è obbligatoria la restituzione della merce comprata illecitamente.
AGGRAVANTI
In caso di recidività si potrà applicare anche una pena detentiva leggera di 2 o 3 giorni.
Capi d’imputazione: Frode, Disturbo dell’ordine pubblico
Questo Decreto entrerà in vigore dalle ore 13 del 7 febbraio 1456
Ultima modifica di weissmatten il Mar Gen 18, 2011 10:05 am - modificato 1 volta.
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Re: Decreto sulla Manipolazione dell'Economia (abrogato)
Decreto sulla Manipolazione dell'Economia aggiornato
Chiunque dovesse manipolare l’economia (o tentasse di farlo) di qualunque città della Repubblica di Genova, inclusa l’economia della Repubblica stessa, sarà condannato secondo quanto previsto nelle sanzioni segnalate in fondo.
Con il termine “Manipolazione Economica” si intendono tutte quelle azioni che portano o mirano a:
• Fare incetta di beni
• Creare una situazione di monopolio o abusare di essa
• Immettere sul mercato una quantità di beni sottoprezzo, tale da far crollare la quotazione del bene stesso o dei beni ad esso correlati o surrogati.
• Speculare sul mercato (ad es. Comperare uno o più beni e rivenderli a prezzo maggiorato sullo stesso mercato).
Oltre a questo, è fatto anche divieto di comprare merci che non siano strettamente legate alla propria professione, salvo autorizzazione scritta da parte del Sindaco competente o del Doge, i quali devono darne comunicazione tempestiva al Consiglio della Repubblica di Genova.
Di conseguenza:
-solo gli allevatori di animali possono comprare coltelli e secchi cerchiati;
-solo i panettieri possono comprare farina;
-solo i mugnai e i coltivatori di grano possono comprare grano;
-solo i macellai possono comprare carcasse di maiale e di mucca;
-solo i sarti possono comprare balle di lana;
-solo i fabbri possono comprare ferro e secchi non cerchiati;
-solo i panettieri, i fabbri e i carpentieri possono comprare legna.
Tutti coloro che, al momento dell'approvazione di codesta Legge, detenessero per qualsiasi motivo, materiali e merci, non pertinenti alla propria professione, ne dovranno comunicare tipologia e quantità al Sindaco della propria città, e dovranno attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle sue indicazioni.
Qualunque trasgressore di codesto decreto sarà punito severamente.
SANZIONI
1) Richiamo
2) Ammenda del 15% del valore della merce acquistata
3) Ammenda maggiorata dal 30% al 45% del valore della merce acquistata
4) Confisca dei beni mobili
In ogni casa è obbligatoria la restituzione della merce comprata illecitamente.
AGGRAVANTI
In caso di recidività si potrà applicare anche una pena detentiva leggera di 2 o 3 giorni.
Capi d’imputazione: Frode, Disturbo dell’ordine pubblico
Il presente Decreto sostituisce il precedente ed avrà vigore dalle ore 13 del 7 febbraio 1456
Chiunque dovesse manipolare l’economia (o tentasse di farlo) di qualunque città della Repubblica di Genova, inclusa l’economia della Repubblica stessa, sarà condannato secondo quanto previsto nelle sanzioni segnalate in fondo.
Con il termine “Manipolazione Economica” si intendono tutte quelle azioni che portano o mirano a:
• Fare incetta di beni
• Creare una situazione di monopolio o abusare di essa
• Immettere sul mercato una quantità di beni sottoprezzo, tale da far crollare la quotazione del bene stesso o dei beni ad esso correlati o surrogati.
• Speculare sul mercato (ad es. Comperare uno o più beni e rivenderli a prezzo maggiorato sullo stesso mercato).
Oltre a questo, è fatto anche divieto di comprare merci che non siano strettamente legate alla propria professione, salvo autorizzazione scritta da parte del Sindaco competente o del Doge, i quali devono darne comunicazione tempestiva al Consiglio della Repubblica di Genova.
Di conseguenza:
-solo gli allevatori di animali possono comprare coltelli e secchi cerchiati;
-solo i panettieri possono comprare farina;
-solo i mugnai e i coltivatori di grano possono comprare grano;
-solo i macellai possono comprare carcasse di maiale e di mucca;
-solo i sarti possono comprare balle di lana;
-solo i fabbri possono comprare ferro e secchi non cerchiati;
-solo i panettieri, i fabbri e i carpentieri possono comprare legna.
Tutti coloro che, al momento dell'approvazione di codesta Legge, detenessero per qualsiasi motivo, materiali e merci, non pertinenti alla propria professione, ne dovranno comunicare tipologia e quantità al Sindaco della propria città, e dovranno attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle sue indicazioni.
Qualunque trasgressore di codesto decreto sarà punito severamente.
SANZIONI
1) Richiamo
2) Ammenda del 15% del valore della merce acquistata
3) Ammenda maggiorata dal 30% al 45% del valore della merce acquistata
4) Confisca dei beni mobili
In ogni casa è obbligatoria la restituzione della merce comprata illecitamente.
AGGRAVANTI
In caso di recidività si potrà applicare anche una pena detentiva leggera di 2 o 3 giorni.
Capi d’imputazione: Frode, Disturbo dell’ordine pubblico
Il presente Decreto sostituisce il precedente ed avrà vigore dalle ore 13 del 7 febbraio 1456
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