Concordato tra la Chiesa e la Repubblica di Genova
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Concordato tra la Chiesa e la Repubblica di Genova
Si tenga presente che alla data attuale (5 marzo 1456) la denominazione ufficiale di appartenenza della Diocesi di Genova per la Chiesa è Santa Chiesa Artistotelica Romana.
I firmatari del presente Accordo di concordato:
- S. Ecc. za Dagoberto II, nella Sua funzione di Vescovo della Diocesi di Genova,
- Sergius, nella sua funzione di Doge della Repubblica di Genova eletto direttamente dal popolo,
stabiliscono e dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, quanto segue:
Art. 1) la Repubblica di Genova riconosce e tutela il diritto di ogni suo cittadino alla libertà religiosa, garantendo a chiunque si trovi sul suo territorio la facoltà di essere credente o non credente, senza che ciò comporti discriminazioni di alcun genere;
Art. 2) con il presente Accordo di Concordato la Chiesa e la Repubblica di Genova affermano che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene dello Stato. La Repubblica di Genova riconosce alla Chiesa la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di apostolato e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica;
Art. 3) la Repubblica di Genova assicura la libertà di comunicazione e di corrispondenza fra gli Organi della Chiesa, il suo clero ed i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa;
Art. 4) la Repubblica di Genova garantisce ai fedeli e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
Art. 5) la Repubblica di Genova riconosce che la circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica, e che la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica;
Art. 6) in caso di conflitti (tanto scontri con briganti che guerre a tutti gli effetti) la Repubblica di Genova consente ai membri del clero di dare il proprio supporto allo Stato nella maniera che gli stessi ed il loro Vescovo riterranno più opportuna, dalla cura delle anime sul campo di battaglia alla partecipazione diretta agli scontri;
Art. 7) la Repubblica di Genova incentiva e sostiene lo studio delle materie religiose in quanto strumento di formazione e di cultura, in ambito universitario quanto in ambito ecclesiastico interno;
Art. 8 ) la Repubblica di Genova riconosce che i membri del clero non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero;
Art. 9) la Repubblica di Genova consente ai membri del clero di intraprendere la carriera politica, nel rispetto delle regole della Chiesa scaturite dal Concilio Ecumenico I;
Art. 10) la Repubblica di Genova riconosce alla Chiesa il potere di creare e gestire enti finalizzati al culto, ordini ecclesiastici, ordini militari di origine religiosa etc.. Tali organismi, se d’ispirazione Aristotelica, dovranno ottenere, al fine di operare sul territorio della Repubblica, l'autorizzazione del Vescovo di Genova per essere considerati legittimi.
Art. 11) la Repubblica di Genova attribuisce direttamente alla Chiesa il diritto / dovere di perseguire i reati contro la religione mediante l'utilizzo delle proprie strutture giudiziarie. Nella prassi concreta della punizione di tali reati, al termine dell'istruttoria effettuata dai Tribunali Ecclesiastici, il Giudice della Repubblica provvede a ratificare / emettere la condanna nei confronti del reo. Eccezioni alla giurisdizione ecclesiastica possono essere concesse unicamente su richiesta del Vescovo diretta al Doge, accettata da quest'ultimo. Ciò sarà anche possibile in senso opposto (richiesta del Doge diretta al Vescovo e da questi accettata per casi particolari).
Art. 12) per qualsiasi difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, la Chiesa e la Repubblica di Genova conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Art. 13) il presente Concordato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
I firmatari del presente Accordo di concordato:
- S. Ecc. za Dagoberto II, nella Sua funzione di Vescovo della Diocesi di Genova,
- Sergius, nella sua funzione di Doge della Repubblica di Genova eletto direttamente dal popolo,
stabiliscono e dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, quanto segue:
Art. 1) la Repubblica di Genova riconosce e tutela il diritto di ogni suo cittadino alla libertà religiosa, garantendo a chiunque si trovi sul suo territorio la facoltà di essere credente o non credente, senza che ciò comporti discriminazioni di alcun genere;
Art. 2) con il presente Accordo di Concordato la Chiesa e la Repubblica di Genova affermano che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene dello Stato. La Repubblica di Genova riconosce alla Chiesa la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di apostolato e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica;
Art. 3) la Repubblica di Genova assicura la libertà di comunicazione e di corrispondenza fra gli Organi della Chiesa, il suo clero ed i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa;
Art. 4) la Repubblica di Genova garantisce ai fedeli e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
Art. 5) la Repubblica di Genova riconosce che la circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica, e che la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica;
Art. 6) in caso di conflitti (tanto scontri con briganti che guerre a tutti gli effetti) la Repubblica di Genova consente ai membri del clero di dare il proprio supporto allo Stato nella maniera che gli stessi ed il loro Vescovo riterranno più opportuna, dalla cura delle anime sul campo di battaglia alla partecipazione diretta agli scontri;
Art. 7) la Repubblica di Genova incentiva e sostiene lo studio delle materie religiose in quanto strumento di formazione e di cultura, in ambito universitario quanto in ambito ecclesiastico interno;
Art. 8 ) la Repubblica di Genova riconosce che i membri del clero non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero;
Art. 9) la Repubblica di Genova consente ai membri del clero di intraprendere la carriera politica, nel rispetto delle regole della Chiesa scaturite dal Concilio Ecumenico I;
Art. 10) la Repubblica di Genova riconosce alla Chiesa il potere di creare e gestire enti finalizzati al culto, ordini ecclesiastici, ordini militari di origine religiosa etc.. Tali organismi, se d’ispirazione Aristotelica, dovranno ottenere, al fine di operare sul territorio della Repubblica, l'autorizzazione del Vescovo di Genova per essere considerati legittimi.
Art. 11) la Repubblica di Genova attribuisce direttamente alla Chiesa il diritto / dovere di perseguire i reati contro la religione mediante l'utilizzo delle proprie strutture giudiziarie. Nella prassi concreta della punizione di tali reati, al termine dell'istruttoria effettuata dai Tribunali Ecclesiastici, il Giudice della Repubblica provvede a ratificare / emettere la condanna nei confronti del reo. Eccezioni alla giurisdizione ecclesiastica possono essere concesse unicamente su richiesta del Vescovo diretta al Doge, accettata da quest'ultimo. Ciò sarà anche possibile in senso opposto (richiesta del Doge diretta al Vescovo e da questi accettata per casi particolari).
Art. 12) per qualsiasi difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, la Chiesa e la Repubblica di Genova conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Art. 13) il presente Concordato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
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