Del diritto di informazione dei Cittadini (abrogato)
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Del diritto di informazione dei Cittadini (abrogato)
Pubblicata il 08-28
Del diritto di informazione dei cittadini
Art. 1 - Obbligo di motivazione
Comma 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da quanto previsto all'Art. 2, ogni provvedimento dovrà obbligatoriamente essere motivato dall’ente che lo emette entro e non oltre 15 giorni dalla sua entrata in vigore, pena l'accusa di abuso di potere per la quale si rimanda alle disposizioni contenute nell’apposita legge e il decadimento del provvedimento stesso.
Comma 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ente provvede a dare giusta motivazione del procedimento contestualmente alla sua pubblicazione con i mezzi previsti dalla Legge X - Sulla pubblicità delle leggi.
Art. 2 - Ragioni di impedimento
Comma 1. Sono ragioni di impedimenti all'obbligo di motivazione le esigenze di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
c) la riservatezza di terzi, persone e gruppi.
Comma 2. Si garantisce peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Esse sono a intendersi eccezzioni all'impedimento.
Art. 3 - Principio di trasparenza
Si sancisce per il cittadino il diritto di conoscere, entro i limiti di cui all'Art.2, lo svolgimento dei lavori all'interno del consiglio della Repubblica.
Art. 4 - Istituzione della Gazzetta dei Lavori.
Comma 1. Dovranno essere pubblicati, in forza del principio di trasparenza, le tematiche delle leggi in discussione, gli esiti delle votazioni sull’approvazione delle leggi e i lavori in opera o compiuti dai consiglieri.
Comma 2. La pubblicazione va presentata sotto forma di Gazzetta dei Lavori, con cadenza bisettimanale, in Taverna della Repubblica e/o in Camera della Corte. Responsabile della pubblicazione è il Portavoce, il quale controlla non siano pubblicati dati sensibili.
Comma 3. Eventuali richieste di chiarimenti saranno accettate solo negli uffici dei ministri nelle sale della Corte della Repubblica
Del diritto di informazione dei cittadini
Art. 1 - Obbligo di motivazione
Comma 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da quanto previsto all'Art. 2, ogni provvedimento dovrà obbligatoriamente essere motivato dall’ente che lo emette entro e non oltre 15 giorni dalla sua entrata in vigore, pena l'accusa di abuso di potere per la quale si rimanda alle disposizioni contenute nell’apposita legge e il decadimento del provvedimento stesso.
Comma 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ente provvede a dare giusta motivazione del procedimento contestualmente alla sua pubblicazione con i mezzi previsti dalla Legge X - Sulla pubblicità delle leggi.
Art. 2 - Ragioni di impedimento
Comma 1. Sono ragioni di impedimenti all'obbligo di motivazione le esigenze di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
c) la riservatezza di terzi, persone e gruppi.
Comma 2. Si garantisce peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Esse sono a intendersi eccezzioni all'impedimento.
Art. 3 - Principio di trasparenza
Si sancisce per il cittadino il diritto di conoscere, entro i limiti di cui all'Art.2, lo svolgimento dei lavori all'interno del consiglio della Repubblica.
Art. 4 - Istituzione della Gazzetta dei Lavori.
Comma 1. Dovranno essere pubblicati, in forza del principio di trasparenza, le tematiche delle leggi in discussione, gli esiti delle votazioni sull’approvazione delle leggi e i lavori in opera o compiuti dai consiglieri.
Comma 2. La pubblicazione va presentata sotto forma di Gazzetta dei Lavori, con cadenza bisettimanale, in Taverna della Repubblica e/o in Camera della Corte. Responsabile della pubblicazione è il Portavoce, il quale controlla non siano pubblicati dati sensibili.
Comma 3. Eventuali richieste di chiarimenti saranno accettate solo negli uffici dei ministri nelle sale della Corte della Repubblica
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