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Del diritto di informazione dei Cittadini (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Ven Ago 29, 2008 11:44 am

Pubblicata il 08-28


Del diritto di informazione dei cittadini

Art. 1 - Obbligo di motivazione

Comma 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da quanto previsto all'Art. 2, ogni provvedimento dovrà obbligatoriamente essere motivato dall’ente che lo emette entro e non oltre 15 giorni dalla sua entrata in vigore, pena l'accusa di abuso di potere per la quale si rimanda alle disposizioni contenute nell’apposita legge e il decadimento del provvedimento stesso.

Comma 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ente provvede a dare giusta motivazione del procedimento contestualmente alla sua pubblicazione con i mezzi previsti dalla Legge X - Sulla pubblicità delle leggi.


Art. 2 - Ragioni di impedimento

Comma 1. Sono ragioni di impedimenti all'obbligo di motivazione le esigenze di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
c) la riservatezza di terzi, persone e gruppi.

Comma 2. Si garantisce peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Esse sono a intendersi eccezzioni all'impedimento.


Art. 3 - Principio di trasparenza

Si sancisce per il cittadino il diritto di conoscere, entro i limiti di cui all'Art.2, lo svolgimento dei lavori all'interno del consiglio della Repubblica.


Art. 4 - Istituzione della Gazzetta dei Lavori.

Comma 1. Dovranno essere pubblicati, in forza del principio di trasparenza, le tematiche delle leggi in discussione, gli esiti delle votazioni sull’approvazione delle leggi e i lavori in opera o compiuti dai consiglieri.

Comma 2. La pubblicazione va presentata sotto forma di Gazzetta dei Lavori, con cadenza bisettimanale, in Taverna della Repubblica e/o in Camera della Corte. Responsabile della pubblicazione è il Portavoce, il quale controlla non siano pubblicati dati sensibili.

Comma 3. Eventuali richieste di chiarimenti saranno accettate solo negli uffici dei ministri nelle sale della Corte della Repubblica

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