Dell'evasione fiscale (abrogato)
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Dell'evasione fiscale (abrogato)
Dell'evasione fiscale
Pubblicato il 12-06-1457
Preambolo
Lo Stato attraverso i sindaci o i sindaci in nome dell'autonomia legislativa possono imporre tasse ai cittadini per i motivi più svariati, finanziare l'esercito, l'economia, per protezione in caso di assalti di banditi ai municipi. E' dovere di tutti i cittadini di partecipare al finanziamento tributario dei vari organi statali.
art . 1 definizione
Tutti i cittadini sono tenuti a pagare le tasse entro i termini stabiliti, è possibile un ritardo con pagamento di mora, fino a 30 giorni. Il successivo ritardo comporta l'accusa di evasione fiscale.
art. 2 prove
spetta al municipio provare l'avvenuta evasione comprovando la data di introduzione e fornendo la stampa da cui si vede quali cittadini non hanno versato. Spetta al cittadino l'onere della prova a discolpa.
art. 3 sanzioni pecuniarie
oltre i 30 gg. di ritardo non è più possibile il pagamento con mora e occorre pagare con sanzioni, pari al 20% (da considerarsi sul totale della tassa evasa, comprensiva anche della mora maturata) , rapportato a giorni in caso di pagamento inframensile.
art.4 esclusioni
sono esclusi dalle sanzioni i cittadini che sono entrati in ritiro prima della tassazione(per il controllo si farà riferimento alla data dell'ultima connessione) o impegnati nell'esercito in servizio attivo all'estero.
art.5 sanzioni penali
il reo che si rifiutasse di pagare con le sanzioni previste sarà sottoposto a processo e condannato a pagare le sanzioni sopra previste; nei casi di recidività oltre alla ammenda ci saranno da uno a tre giorni di reclusione . Nel rispetto della carta dei giudici l'ammontare delle sanzioni non potrà mai essere tale, in ogni caso, da portare la cassa in negativo. I viceprefetti, i sindaci, i prefetti, avranno l'accortezza di fare un indagine patrimoniale conservando le prove per il processo, per evitare che del denaro possa essere occultato fraudolentemente al fine di ridurre la pena.
art.6 l'accusa
L'evasione fiscale è un reato lieve e rientra nella frode.
L'evasione fiscale quando vi è recidiva è un reato serio.
Per questo reato non è consentito il patteggiamento.
Note
Si consiglia ai sindaci di fare una comunicazione,possibilmente privata, una settimana prima della chiusura delle tasse comunicando i cittadini che ancora risultano insolventi.
Pubblicato il 12-06-1457
Preambolo
Lo Stato attraverso i sindaci o i sindaci in nome dell'autonomia legislativa possono imporre tasse ai cittadini per i motivi più svariati, finanziare l'esercito, l'economia, per protezione in caso di assalti di banditi ai municipi. E' dovere di tutti i cittadini di partecipare al finanziamento tributario dei vari organi statali.
art . 1 definizione
Tutti i cittadini sono tenuti a pagare le tasse entro i termini stabiliti, è possibile un ritardo con pagamento di mora, fino a 30 giorni. Il successivo ritardo comporta l'accusa di evasione fiscale.
art. 2 prove
spetta al municipio provare l'avvenuta evasione comprovando la data di introduzione e fornendo la stampa da cui si vede quali cittadini non hanno versato. Spetta al cittadino l'onere della prova a discolpa.
art. 3 sanzioni pecuniarie
oltre i 30 gg. di ritardo non è più possibile il pagamento con mora e occorre pagare con sanzioni, pari al 20% (da considerarsi sul totale della tassa evasa, comprensiva anche della mora maturata) , rapportato a giorni in caso di pagamento inframensile.
art.4 esclusioni
sono esclusi dalle sanzioni i cittadini che sono entrati in ritiro prima della tassazione(per il controllo si farà riferimento alla data dell'ultima connessione) o impegnati nell'esercito in servizio attivo all'estero.
art.5 sanzioni penali
il reo che si rifiutasse di pagare con le sanzioni previste sarà sottoposto a processo e condannato a pagare le sanzioni sopra previste; nei casi di recidività oltre alla ammenda ci saranno da uno a tre giorni di reclusione . Nel rispetto della carta dei giudici l'ammontare delle sanzioni non potrà mai essere tale, in ogni caso, da portare la cassa in negativo. I viceprefetti, i sindaci, i prefetti, avranno l'accortezza di fare un indagine patrimoniale conservando le prove per il processo, per evitare che del denaro possa essere occultato fraudolentemente al fine di ridurre la pena.
art.6 l'accusa
L'evasione fiscale è un reato lieve e rientra nella frode.
L'evasione fiscale quando vi è recidiva è un reato serio.
Per questo reato non è consentito il patteggiamento.
Note
Si consiglia ai sindaci di fare una comunicazione,possibilmente privata, una settimana prima della chiusura delle tasse comunicando i cittadini che ancora risultano insolventi.
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