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Trattati con gli Abruzzi

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Messaggio Da Ospite Lun Nov 10, 2008 4:58 pm

TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEGLI ABRUZZI E DI GENOVA

1-I
L'ambasciata della Provincia degli Abruzzi a Genova è cosiderata territorio sovrano della Provincia degli Abruzzi.
L'ambasciata della Repubblica di Genova negli Abruzzi è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.

2-I
L'ambasciatore degli Abruzzi dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
L'ambasciatore della Repubblica di Genova dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Provincia degli Abruzzi.

2-II
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore degli Abruzzi a Genova, il Principe della Provincia degli Abruzzi può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Genova negli Abruzzi, il Principe della Repubblica di Genova può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

3-I
La Provincia degli Abruzzi autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore degli Abruzzi.

4-I
La Provincia degli Abruzzi si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore degli Abruzzi su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

5-I
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata degli Abruzzi. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.
In caso di necessità imminente, il Principe degli Abruzzi può esigere la partenza dell'ambasciata di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio degli Abruzzi.

6-I
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Fatto a Genova, il 9 Novembre 1456

Per La Provincia degli Abruzzi

Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros
Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman
Ambasciatore Abruzzese Jointparty

Trattati con gli Abruzzi F_Abverdem_2ad067c

Per la Repubblica di Genova

Ruggero "Margab" d'Altavilla, Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco, Doge di Genova
Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova
Tancredi "Altarius" d'Altavilla, Ambasciatore genovese negli Abruzzi

Trattati con gli Abruzzi Genverzn8

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Trattati con gli Abruzzi Empty Re: Trattati con gli Abruzzi

Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 5:04 pm

Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia degli Abruzzi e la Repubblica di Genova

Nella loro grande saggezza, Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman, Principe degli Abruzzi, e Ruggero "Margab" d'Altavilla, Principe di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia degli Abruzzi e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia

Articolo I
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti, che si trovi in terra straniera oppure, per sfuggire alla giustizia, si sia recato nel territorio dell’altro contraente, dovrà, su domanda di una delle parti, essere ricercato e preso, dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato.

Articolo II
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente, essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.

Articolo IV
I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinchè le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti.
La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Repubblica /Provincia di _________
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo V
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VI
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Firmato all'Ambasciata della Provincia degli Abruzzi a L'Aquila il 13 Novembre 1456

In nome della Provincia degli Abruzzi:

Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros
Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman
Ambasciatore Jointparty

Trattati con gli Abruzzi F_Abverdem_2ad067c


In nome della Repubblica di Genova:

Ruggero "Margab" d'Altavilla, Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco, Doge di Genova
Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova
Tancredi "Altarius" d'Altavilla, Ambasciatore genovese negli Abruzzi

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