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Trattati con Terra di Lavoro

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Messaggio Da Ospite Mar Giu 03, 2008 4:24 pm

Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia di Terra di Lavoro e la Repubblica di Genova

Nella loro grande saggezza, Kiweg d'Angiò, Principe di Terra di Lavoro e Ruggero di Altavilla detto Margab, Visconte di Bogliasco e Doge di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia di Terra di Lavoro e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito..

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei funzionari
Collaborazione è richiesta tra le autorità giudiziarie di entrambi i paesi affinché le leggi sia del ricorrente che del rispondente siano rispettate.
I funzionari giudiziari (Pubblico ministero, Giudice, Sergente, Capitano e Prefetto) coopereranno:
1. Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
2. Facendo rispettare la legge quando un criminale è nei territorio di uno dei paesi contraenti e un crimine è stato commesso.

Articolo V - Della richiesta

Emessa da un funzionario del paese ricorrente, è formulata come segue:


Paese: _________

Natura della richiesta: Condivisione informazioni/Applicazione della legge

Richiedente (nome, funzione):

Data:

Accusato (nome):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine:

Richiesta n°: (solo in caso di Condivisione informazioni)

Profilo dell’accusato:

Articolo VI - Delle disposizioni allegate
Le disposizioni allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti di entrambi i paesi. I Ciambellani dei contraenti archivieranno i procedimenti.

Articolo VII - Degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento di ogni clausola del presente trattato libera l’altra parte dal suo impegno finché una compensazione sia stata fatta/altrimenti un accordo può essere trovato.

Articolo VIII - Della cancellazione del trattato
Per cancellare: Una lettera da un Signore sarà inviata all’altro Signore. Questo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. Se una risposta ufficiale non arriverà questo trattato sarà considerato cancellato. I contraenti si impegnano a pubblicare una dichiarazione ufficiale e formale nella Taverna del Paese.

Articolo IX - Della modifica del trattato
Una completa o parziale riscrittura del trattato o anche la sua cancellazione può essere decisa di comune accordo.

Articolo X - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato a Terra di Lavoro il 03/06/1456

A nome della Repubblica di Genova:
Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco, Doge di Genova
Terenzio "Tyorl" Della Rovere, Ambasciatore della Repubblica di Genova
Trattati con Terra di Lavoro Genverzn8

A nome della Provincia di Terra di Lavoro
Kiweg d'Angiò, Principe di Terra di Lavoro
Claudis de' Medici, Ambasciatrice della Provincia
Trattati con Terra di Lavoro Tlverdesf5


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Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 5:06 pm

TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI GENOVA E TERRA DI LAVORO

Articolo primo

L'ambasciata della Repubblica di Genova alla Provincia di Terra Di Lavoro è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
L'ambasciata della Provincia di Terra Di Lavoro a Genova è considerata territorio sovrano della Provincia di Terra Di Lavoro.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Genova dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente a Terra Di Lavoro.
L'ambasciatore di Terra Di Lavoro. dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Genova a Terra Di Lavoro., il Principe della Provincia di Terra Di Lavoro può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Terra Di Lavoro a Genova, il Principe della Repubblica di Genova può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Genova può esigere la partenza dall'ambasciata della Provincia di Terra Di Lavoro. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.
In caso di necessità imminente, il Principe della Provincia di Terra Di Lavoro può esigere la partenza dall'ambasciata di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Terra Di Lavoro.

Articolo quarto

La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore della Provincia di Terra Di Lavoro.
La Provincia di Terra Di Lavoro autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Genova.

Articolo quinto

La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore della Provincia di Terra Di Lavoro su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
La Provincia di Terra Di Lavoro si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Fatto a Genova,il 01 Dicembre 1456

Per la Repubblica di Genova:
Ruggero "Margab" d'Altavilla Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco,Doge di Genova
Abelardo "Babj" d'Altavilla Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova
Ruggero Fratack di Bernaville, Ambasciatore genovese in Terra di Lavoro

Trattati con Terra di Lavoro Genverzn8

Per la Provincia Di Terra Di Lavoro:

La Principessa, Heria Velle d’Altavilla
La Ciambellana, Helena Ketodol d’Angiò
Trattati con Terra di Lavoro Tlverdesf5


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