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Trattati con la Repubblica di Siena

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Messaggio Da Ospite Dom Feb 15, 2009 11:31 pm


Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena

Nella loro grande saggezza Terenzio "Tyorl" Della Rovere, Barone di Geo, Doge di Genova, e Stefano D'Oria, Evermaxiii , Conte di Sticciano, Signore di Siena hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Genova e della Repubblica di Siena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato o messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sulle quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sulle quali l'atto si basa.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle altre parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione

Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
l presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Firmato a Savone, il 11 Febbraio 1457.

In nome della Repubblica di Genova:

Terenzio "Tyorl" Della Rovere, Barone di Geo, Doge di Genova
Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova
Giovan Luca "J4ckz" d'Altavilla, Ambasciatore presso la Repubblica di Siena

Trattati con la Repubblica di Siena Genverzn8


In nome della Repubblica di Siena:

Stefano D'Oria , detto Evermaxiii, Conte di Sticciano , Signore di Siena
Annetta Sforza , detta Hann, Ciambellana della Repubblica di Siena

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Messaggio Da Admin Dom Gen 10, 2010 5:23 pm

STATUTO AMBASCIATORI
Articolo primo
1.1 La Repubblica di Genova riconosce La Repubblica di Siena come Repubblica indipendente e sovrana.
La Repubblica di Siena riconosce La Repubblica di Genova come Repubblica indipendente e sovrano.

1.2 L'ambasciata della Repubblica di Siena a Genova è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.
L'ambasciata della repubblica di Genova a Siena è considerata territorio del ducato di Genova


Articolo secondo
2.1 Il Corpo Diplomatico di Siena, costituito dal Principe di Siena, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
Il Corpo Diplomatico genovesee, costituito dal Doge di Genova, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena.


2.2 La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
La Repubblica di Siena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Siena.


2.3 Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

2.4 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.

Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata diGenova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Siena.
In caso di necessità imminente, il Doge di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.

Articolo quarto
4.1 La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Genova
La repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Siena. .
4.2 In caso di chiusura delle Frontiere i diplomatici delle 2 parti dovranno dare comunicazione al prefetto della loro presenza sul territorio e aspettare la sua conferma di lettura per assicurare l'incolumità ai diplomatici stranieri .


Articolo quinto
5.1 La Repubblica di Genova si impegna a proteggere ed aiutare l' ambasciatore della Repubblica di Siena sul territorio della Repubblica di Genova, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta
La Repubblica di Siena si impegna a proteggere ed aiutare l'ambasciatore della Repubblica di Genova sul territorio della Repubblica di Siena, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta. .

5.2 La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco di un esercito regolare contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo sesto
6.1 Se una delle due Repubbliche firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra. Il trattato sarà allora considerato decaduto una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Fatto a Genova, il 26/11/1457

Per la Repubblica di Siena
Almavida D'Oria Boccanegra "Alarica" Signora di Siena
Sophie De Polignac Ciambellano Di Siena
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Per la Repubblica di Genova

Ferdinando Kaiser21 d'Angiò, Barone di Sarzana, Doge di Genova
Guglielmo VIII Weissmatten degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, Gran Ciambellano

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Messaggio Da Ospite Sab Gen 14, 2012 3:09 am

Trattato d'Amicizia tra la Repubblica di Genova e la Repubblica di Siena


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con altri stati. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio di uno dei due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) La Repubblica di Siena e la Repubblica di Genova si impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'una o dall'altra nazione. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) La Repubblica di Siena e la Repubblica di Genova, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio Paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta la Repubblica di Siena e la Repubblica di Genova si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra la Repubblica di Siena e la Repubblica di Genova, mediante l'organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliano impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.


Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può essere annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

e) Qualora l'Imperatore non riconoscesse o disconoscesse come Propri vassalli una delle parti contraenti il presente trattato, o in qualunque modo dichiarasse Genova o Siena nemici dell'Impero, il presente trattato è da considerarsi a tutti gli effetti nullo.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Bonifacio Lauro Primo d'Aragona Barone di Asciano
Gran Ciambellano di Siena

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Lorenzo Duval Dondi de Falconieri
Signore di Siena

Trattati con la Repubblica di Siena SienaV

Seleucos Della Rovere
Gran Ciambellano della Repubblica di Genova

Trattati con la Repubblica di Siena 24nn24g

Gabriel Omar "Nitro." Ludovisi
Doge della Superba Repubblica di Genova.

Trattati con la Repubblica di Siena Genverzn8



Il presente trattato vede apposte tutte le firme ed i sigilli il 13 gennaio 1460, data da cui entra in vigore come stipulato da entrambe le parti.

In Fede
Casta Reina Vittoria Viña Pérez de Guzmàn de Medina Sidonia Ludovisi,
Cancelliere della Superba e Ambasciatrice della Repubblica di Genova nelle terre di Siena.


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