Trattati con Modena
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Trattati con Modena
Trattato di cooperazione giudiziaria con il Ducato di Modena
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Dircolab, Duca di Modena, e Sergius, in qualità di rappresentante del popolo di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Modena e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia
Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo è stato arrestato.
Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.
Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice del richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Egli lo trasmetterà al suo omologo, il quale giustificherà la sua sentenza sulla base del giudizio espresso dal giudice del richiedente.
Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
Quote:
Ducato/Contea/Repubblica di _________
Natura della richiesta: Avviso di ricerca
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Articolo VI - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.
Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo da diritto ad una compensazione economica per la parte danneggiata da parte della parte colpevole. Il trattato verrà considerato sospeso tra le parti finché tale compensazione non sarà effettuata.
Articolo VIII - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato
l presente trattato entra in vigore senza limiti di tempo dopo la ratifica delle parti contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Reati avvenuti prima della ratifica di questo accordo non possono essere inclusi nella normale gestione imposta da questo trattato e verranno gestiti come casi particolari.
Firmato all'Ambasciata della Repubblica di Genova a Modena il 28 febbraio 1456
In nome del Ducato di Modena:
Dirk Cornelio Laban di Foscari Widmann, detto Dircolab, Duca di Modena
In nome della Repubblica di Genova:
Sergius, Doge della Repubblica di Genova
Lucaferri, Ciambellano presso Modena della Repubblica di Genova
Approvato e ratificato in data 4 marzo 1456 / 2008
Ospite- Ospite
Re: Trattati con Modena
Trattato di non belligeranza fra la Repubblica di Genova e il Ducato di Modena
Nella loro saggezza infinita e nella loro volontà di lotta contro le ingiustizie e di salvaguardia della pace il Doge di Genova Ferdinando d'Angiò,Barone di Sarazana e il Duca di Modena Cosimo Maria Collalto hanno scelto di stabilire tra le loro province il trattato che segue, redatto dai loro rappresentanti rispettivi, Guglielmo VIII degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, Gran Ciambellano di Genova e Michele di Montefeltro, Gran Ciambellano di Modena.
Articolo I
1. La Repubblica di Genova riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sul Ducato di Modena.
2. Il Ducato di Modena riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sulla Repubblica di Genova.
Articolo II
1. La Repubblica di Genova riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Modena e s'impegna a nome della sua Repubblica a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
2. Il Ducato di Modena riconosce l'integrità e l'unità della Repubblica di Genova e s’impegna a nome del suo Ducato a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
Articolo III
1. In virtù dell'Articolo II-1 del presente trattato, il Doge di Genova s'impegna a nome della sua Repubblica, a rispettare in tempo di pace le frontiere del Ducato di Modena.
2. In virtù dell'Articolo II-2 del presente trattato, la Duchessa del Ducato di Modena s'impegna a nome del suo Ducato, a rispettare in tempo di pace le frontiere della Repubblica de Genova.
Articolo IV
1. La Repubblica di Genova e il Ducato di Modena s'impegnano a rispettare il trattato di pace ratificato il 16 Luglio 1457 e in particolare a mantenere una sola armata nelle città di Spezia e Massa e nel caso sia necessaria la presenza di più di un esercito ad avvertire l'altro Governo e la Chiesa che dovranno rispondere per il permesso entro 24 ore.
2. Il Ducato di Modena concede lo spostamento, qualora vi sia un pericolo avvertito da Genova, dell’esercito genovese presente nella città di La Spezia, sul nodo Massa – Spezia. Tale spostamento dovrà avvenire previa comunicazione al Prefetto modenese, includendo la natura del pericolo avvertito. Tale esercito potrà spostarsi solo in assetto Amichevole.
3. La Repubblica di Genova presenterà al Ducato di Modena una lista di persone,gruppi e ordini sgraditi. La lista sarà aggiornata settimanalmente. I soggetti menzionati in tale lista potranno transitare in Massa solo in gruppi semplici e il loro transito,o la loro permanenza in città, deve essere notificata al Prefetto genovese.
4. Il Ducato di Modena presenterà alla Repubblica di Genova una lista di persone,gruppi e ordini sgraditi. la lista sarà aggiornata settimanalmente. I soggetti menzionati in tale lista potranno transitare in Spezia solo in gruppi semplici e il loro transito,o la loro permanenza in città, deve essere notificata al Prefetto modenese.
Articolo V
Il presente trattato riafferma e proroga il trattato di cooperazione giudiziaria e sugli ambasciatori già ratificati.
Articolo VI
1. Le parti contraenti s'impegnano a favorire tutte le intese commerciali tra loro secondo i loro poteri.
2. In caso di grave crisi economica in uno dei due Ducati contraenti, i membri si impegnano ad aiutarsi nel massimo dei mezzi disponibili.
3. In collaborazione civile, si impegnano a punire tutte le destabilizzazioni economiche verso l'una o l'altra parte, se gli autori rientrano tra i propri cittadini.
In caso di crisi economica, le parti s'impegnano a fare tutto il possibile, in funzione dei loro mezzi senza tuttavia mettersi in una posizione precaria, per aiutare il Ducato in difficoltà.
L'aiuto si potrà fare con accordi commerciali puntuali.
4. I cittadini residenti delle province firmatarie possono circolare liberamente tra esse, a condizione espressa che non siano soggetti a procedimenti giudiziari, che le frontiere non siano chiuse, che non si tratti di soldati o di mercenari in esercitazione da soli o in gruppo.
Articolo VII
1. Le attività festive, culturali, aristoteliche saranno favorite dalla province firmatarie al fine di contribuire al benessere dei popoli della Repubblica di Genova e del Ducato di Modena.
2. Le commissioni operanti verso questi obiettivi vedranno il loro lavoro di collaborazione agevolato e la Repubblica di Genova e il Ducato di Modena s'impegnano a fare tutto il possibile per la loro realizzazione.
Articolo VIII
1. La Repubblica di Genova che desideri rompere il presente trattato in tempo di pace dovrà far pervenire ai governanti del Ducato di Modena una notifica di rottura scritta e firmata. La rottura prenderà effetto dopo (7) giorni.
2. Il Ducato di Modena che desideri rompere il presente trattato in tempo di pace dovrà far pervenire ai governanti della Repubblica di Genova una notifica di rottura scritta e firmata. La rottura prenderà effetto dopo (7) giorni.
3. Le loro Signorie così come i loro eredi e successori s'impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato. Ogni violazione ad una clausola dell'una o dell'altra parte libera l'altra dai suoi impegni fino a che una compensazione sostanziale non sia avvenuta.
4. Ogni annullamento del trattato in situazione di guerra dichiarata da parte di terzi è un atto di tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.
5. Per consenso mutuale, la riscrittura del trattato nella sua integrità o parzialmente, ovvero il suo annullamento potranno essere decisi.
6. Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra.
7. Il presente trattato è bilaterale e potrà essere integrato dai nuovi firmatari.
8. La firma di trattati futuri dovrà impegnarsi a non rimettere in causa il presente. In difetto, il rispetto della gerarchia nelle implicazione tra le diverse Repubbliche/Ducati sarà mantenuto come segue, dal più debole al più forte :
Nessun trattato conosciuto
trattato di non aggressione
trattato di Pace
trattato di concordia
trattato di alleanza
Questo trattato prende effetto dalla sua firma e fino alla sua realizzazione parziale e o totale dall'una o dall'altra delle parti secondo le modalità definite da questo. Le autorità di ogni parte s'impegnano affinché i loro popoli prendano rapidamente conoscenza di questi fatti.
9. Le parti si impegnano a rendere efficace il trattato nella sua interezza nel minor tempo possibile; in caso di impossibilità ad attuare uno o più punti del trattato, i contraenti sono tenuti a comunicarlo ed a giustificarlo all'altra parte per tempo.
Savona li 04/11/1457
per la Repubblica di Genova:
Ferdinando Kaiser21 d'Angiò, Barone di Sarzana, Doge di Genova
Guglielmo VIII Weissmatten degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, Gran Ciambellano
per il Ducato di Modena:
Michele "Maniero" di Montefeltro, Duca di Modena
Dorotea III di Montefeltro, Gran Ciambellano
Miriam Serena "Misery" di Montefeltro, Contessa di Sassuolo e di Frignano, Ambasciatrice
Re: Trattati con Modena
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Modena la Repubblica di Genova.
Nella loro grande saggezza, Andrea Raffaele Carafa della Spina, Duca di Modena e Erazmus Ciolek Witelo, Doge della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato o messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.
Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sulle quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sulle quali l'atto si basa.
Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle altre parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare
- Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:Citazione:
Ducato/Contea di _________
Natura della richiesta: Avviso di ricerca
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Scheda d'identità di o degli individui:
Articolo VI - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.
Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
l presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a
Genova il 24 Maggio 1458
In nome del Ducato di Modena:
Il Duca
Andrea Raffaele Carafa della Spina, Conte di Correggio
Il Gran Ciambellano
Miriam Serena di Montefeltro, Contessa di Sassuolo e del Frignano
In nome della Repubblica di Genova
Il Doge
Erazmus Ciolek Witelo della Rovere
Il Gran Ciambellano
Abelardo Babj d'Altavilla
Ospite- Ospite
Re: Trattati con Modena
Trattato di non belligeranza fra il Ducato di Modena e la Repubblica di Genova
Nella loro grande saggezza e nella loro volontà di lotta contro le ingiustizie e di salvaguardia della pace Andrea Raffaele Carafa della Spina, Duca di Modena, Conte di Correggio e Erazmus Ciolek Witelo della Rovere, Doge di Genova, massimi rappresentanti dei rispettivi stati, facenti parte del Sacro Romano Impero Germanico, hanno scelto di mettere per iscritto il presente trattato di non belligeranza fra i propri popoli e governi, nel rispetto dell'accordo di pace firmato a Palazzo Imperiale Italiano il 10 Maggio 1458.
Articolo I - del riconoscimento -
a) Il Ducato di Modena riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sulla Repubblica di Genova.
b) La Repubblica di Genova riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sul Ducato di Modena.
Articolo II - dei territori -
a) Il Ducato di Modena riconosce l'integrità e l'unità della Repubblica di Genova e s'impegna a nome delle proprie terre a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
b) La repubblica di Genova riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Modena e s’impegna a nome della sua Repubblica a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
Articolo III - delle frontiere -
a) Il Ducato di Modena si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere della Repubblica di Genova.
b) La Repubblica di Genova si impegna, in tempo di pace, a rispettare le frontiere del Ducato di Modena.
c) Il nodo fra Massa e La Spezia, appartiene alla Repubblica di Genova.
Articolo IV - della libera circolazione -
I cittadini residenti delle province firmatarie possono circolare liberamente tra esse, purchè la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi e a condizione espressa che non siano soggetti a procedimenti giudiziari, che le frontiere non siano chiuse, che non si tratti di soldati o di mercenari in esercitazione da soli o in gruppo, che non siano nemici dichiarati di uno dei due stati firmatari.
Articolo V - degli eserciti -
a) Un contraente deve chiedere un'autorizzazione di passaggio del suo Esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o meno alla richiesta.
Nessun armata può entrare in tempo di pace, nei territori dell'altro contraente, senza esplicita autorizzazione del Duca o del Doge.
b) Il Ducato di Modena si impegna a mantenere una sola armata nella città di Massa.
c) La repubblica di Genova si impegna a mantenere una sola armata nella città di La Spezia.
d) Nel caso in cui sarà necessaria la presenza di un ulteriore armata in una di queste città, i firmatari dovranno avvertire gli altri governi, spiegando le motivazioni.
Articolo VI - della non aggressione -
a) Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione aggressiva l'una verso l'altra.
b) I Firmatari, non saranno ritenuti responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altra provincia.
c) Nel caso in cui, alcune armate legittime di uno dei contraenti, invada, aggredisca o faccia un torto ad uno dei paesi firmatari, le due potenze, seguiranno le disposizioni del punto "g".
d) Il Ducato di Modena e la Republica di Genova, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).
e) La Repubblica di Genova rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni modenesi, da parte della controparte genovese o militanti della stessa.
f) Il Ducato di Modena rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni genovesi, da parte della controparte modenese o militanti della stessa.
g) Nel caso in cui si verifichino gli avvenimenti riportati nei commi b, c, d, il Ducato di Modena e la Repubblica di Genova uniranno le loro forze per combattere i traditori mobilitando, se richiesto dalla controparte, una forza proporzionale alla minaccia o in caso contrario partecipando per metà al pagamento delle spese affrontate per la mobilitazione di truppe.
Articolo VII - della partecipazione ad altri trattati -
Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altri parti firmatarie e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.
Articolo VIII - della modifica del trattato -
Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo IX - rottura del trattato -
a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .
c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.
d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
e) Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra, ogni annullamento del trattato in situazione di guerra dichiarata da parte di terzi è un atto di tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.
Articolo X - del mancato rispetto del trattato -
Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un’adeguata compensazione economia della parte danneggiata per il valore stabilito in 15.000 ducati.
Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato -
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Modena il 25 maggio 1458
In rappresentanza del Ducato di Modena:
Il Duca di Modena
Andrea Raffaele Carafa della Spina Conte di Correggio
Il Gran Ciambellano
Miriam Serena di Montefeltro, Contessa di Sassuolo e del Frignano
In rappresentanza della Repubblica di Genova:
Il Doge di Genova
Erazmus Ciolek Witelo della Rovere
Il Gran Ciambellano
Abelardo Babj d'Altavilla
Ospite- Ospite
Re: Trattati con Modena
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI GENOVA E DI MODENA
Articolo primo
a) Il Ducato di Modena riconosce la Repubblica di Genova, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.
La Repubblica di Genova riconosce il Ducato di Modena, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.
b) L'ambasciata del Ducato di Modena nella Repubblica di Genova è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Modena.
L'ambasciata della Repubblica di Genova nel Ducato di Modena è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico Modenese, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Modenese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Genovese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena.
b) Il Ducato di Modena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non gradita".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Modena.
La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico Modenese, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non gradita".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.
Inoltre la nomina dell'ambasciatore deve essere vagliata dallo Stato accogliente e nel caso risulti "persona non gradita" antecedentemente alla nomina, questa non può essere accolta.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico Genovese (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica di Genova.
La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico Modenese (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, Il Ducato di Modena può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Ducato di Modena.
In caso di necessità imminente, il Doge di Genova può esigere la partenza dell'ambasciata del Ducato di Modena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.
Articolo quarto
a) Il Ducato di Modena si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
a)Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 2 Maggio 1456, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.
b)Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Modena il 30/giugno/1458
In rappresentanza della Repubblica di Genova:
Il Doge AlemannoIII Carroz
Il Gran Ciambellano Isabella d'Altavilla
In rappresentanza del Ducato di Modena:
Il Duca Galeazzo Maria Sforza
Il Gran Ciambellano Haris Samantha Asburgo D'Argovia
Ospite- Ospite
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