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Del regolamento delle milizie cittadine volontarie (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Lun Set 01, 2008 10:17 am

Pubblicata il 09-01


Art. 1 PRINCIPI GENERALI
Non può far parte della difesa cittadina chi abbia ricevuto condanne per tradimento o alto tradimento.
Ci si può arruolare alla difesa cittadina facendone richiesta al capitano della città.
Le milizie cittadine sono istituzioni della Repubblica. Obbediscono al doge prima ancora che al capitano della milizia stessa. Il doge in qualsiasi momento può decidere per la sostituzione del capitano della milizia.
Un miliziano, in quanto funzionario pubblico, è punibile secondo i dettami della legge sulla responsabilità dei funzionari.

Art. 2 FORMAZIONE
Ogni gruppo di difesa cittadina dovrà essere formato obbligatoriamente da un capitano, da un vicecapitano e da plotoni di volontari che abbiano dei capoplotone. Ogni plotone dovrà essere composto da minimo 5 militari.
Altre suddivisioni sono permesse ma facoltative.

Art. 3 DOVERI
Il capitano ha il dovere di creare dei plotoni di difesa e di creare un calendario in modo tale che questi plotoni difendano a rotazione. Il vicecapitano ha il dovere di lavorare sui compiti del capitano qualora lui non possa eseguirli.
Il capo plotone ha il dovere di creare il gruppo armato di difesa, il mattino prima della difesa stessa, e di aspettare che il plotone del giorno stesso sia ufficialmente in difesa, prima di cercare lavoro. Lo Stesso dovranno fare tutti gli altri componenti del gruppo.

Art. 4 STATO DI ALLERTA
In caso di grave emergenza, il comando della difesa cittadina passa direttamente al Prefetto, e tutti i militari arruolati non devono lavorare, salvo diverse disposizioni, fino alle 12 del giorno dell’inizio di tale stato e così per tutti i giorni fino alla fine dello stato di allerta.
Se un militare non obbedisce alle disposizioni di “stato di allerta”, subirà un ammonizione dal capitano ricadendo nell’imputazione di “mancanza”

Art. 5 OBBLIGO DI LEGISLAZIONE
Le milizie cittadine, nella persona del capitano e del vicecapitano, vengono obbligate a legiferare, in modo indipendente, sui temi della diserzione, delle pene da infliggere ai volontari che commettano infrazioni e suoi permessi che essi possano avere. Questi articoli faranno parte degli articoli fondamentali.

Art. 6 LIBERTA DI LEGISLAZIONE
Viene data la possibilità di creare altri articoli che integrino gli articoli fondamentali, a patto che nessuno articolo collida con questi ultimi.

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