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Della "Guarentigie per le cariche pubbliche" (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Ven Ago 29, 2008 11:31 am

Pubblicata il 07-06


Della "Guarentigie per le cariche pubbliche"

Articolo 1
Colui il quale riveste una carica pubblica è tutelato dalla legge nei confronti delle accuse di rilevanza penale secondo le disposizioni della presente legge. A tal fine, verrà messo in stato di accusa solo previo accertamento della reità da parte del PM.

Articolo 2
Considerato che i suddetti soggetti sono esposti più di altri ad accuse e offese di natura puramente denigratoria, è vietata l’offesa e l’ingiuria di funzionari in ordine a fatti attinenti l’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 3
La legge ammette forme di protesta quali scioperi e manifestazioni di piazza, al fine di segnalare l’atto considerato reato e il soggetto che si assume come reo. Ne è però vietato l’abuso o l'uso sconsiderato a fini puramente denigratori. Sono perciò vietate:

- Gravi offese
- Ingiurie che offendano l'onore ed il decoro, dunque affermazioni che vadano ad intaccare il rispetto e la stima di cui ciascun individuo gode nel proprio gruppo sociale

Articolo 4
Chiunque ignorando la seguente legge proferisca ingiurie e/o si renda autore di linciaggi in luoghi pubblici nei confronti di Funzionari dello Stato sarà indagato ed eventualmente sottoposto a regolare processo.

Articolo 5
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Altra causa di esclusione della colpevolezza si manifesta qualora l'individuo adotti taluni vietati comportamenti, a causa di una evidente provocazione.

Articolo 6
L'ambito di applicazione della seguente legge risulta essere esclusivamente la taverna cittadina. Essa non ha perciò validità nell'ambito delle offese proferite nel FORUM.

Procedura:
La modalità di presentazione delle prove è la stessa prevista dalla legge della responsabilità per i funzionari pubblici, con alcune precisazioni:

- L'onere della prova dell'insulto ricevuto, spetta solo ed esclusivamente al Pubblico Ufficiale, tramite la presentazione degli appositi screen . Non saranno accettati screen parziali che si prestano a facili distorsioni della realtà

- L'onere della prova del fatto che l'insulto sia scaturito da una forte ed ingiustificata provocazione, spetta al semplice cittadino coinvolto nella controversia. Come sopra non saranno accettati screen parziali.

Sanzione:
Per l'Accusa a Pubblico Ufficiale e vilipensio alla Repubblica, il giudice secondo la sua discrezionalità, può infliggere una sanzione dalla 1 alla 3 (tenendo ovviamente presente le prescrizioni della CdG). L'entità dell'importo della sanzione pecuniaria inflitta, dovrà esser compreso tra un minimo di ducati 50 ed un massimo di ducati 200.

Capo di imputazione: Accusa a Pubblico Ufficiale e vilipendio alla Repubblica

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