Sulla semplificazione legislativa Libro II (abrogato)
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Sulla semplificazione legislativa Libro II (abrogato)
Sulla semplificazione legislativa Libro II
Pubblicata il 12-03
LIBRO II: Della sicurezza
Sostituisce decreti riguardanti
1) RIBELLIONE
2) BRIGANTAGGIO
3) GRUPPI ARMATI
4) MILIZIE VOLONTARIE
DELLA RIBELLIONE E DEL SUO INCITAMENTO
Comma I
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere comunale o della Repubblica.
Comma II
Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il Governo di una città o della Repubblica. Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Comma III
L’incitamento alla ribellione contro un sindaco è un reato serio, l’incitazione alla rivolta contro la Repubblica è un reato grave. La ribellione contro un sindaco è un crimine semplice. La rivolta contro un Doge è un crimine grave.
Comma IV
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno.
VIOLAZIONE
Chiunque ponga in essere un tentativo di ribellione contro un qualunque Municipio della Repubblica o contro il Governo stesso o che comunque ponga in essere una serie di azioni atte a favorire il rovesciamento dell'ordine prestabilito, commete reato.
SANZIONE
La sanzione per il reato di violazione del presente Decreto sarà prevista, secondo la discrezionalità del Giudice, dal livello IV al livello VI. Sarà ovviamente possibile comminare contemporaneamente la sanzione sanzione pecuniaria e quella detentiva
ATTENUANTI
La ribellione ed il suo incitamento non costituiscono reato qualora siano state esplicitamente autorizzate dal Doge al fine di riconquistare un Comune espugnato da briganti o simili, od anche in casi di estrema necessità per salvaguardare l'interesse e la vita dei cittadini stessi.
AGGRAVANTI
Nel caso in cui il reato sia commesso da personaggi di livello 2 o 3, a discrezione del giudice, potrà essere applicata la sanzione di livello VIII (pena capitale)
CAPO D' IMPUTAZIONE: Disturbo dell’ordine pubblico
DEL BRIGANTAGGIO
Comma I
Costituisce un atto di brigantaggio chiunque pogna in essere un azione atta ad impedire la normale e pacifica circolazione di beni e persone sul territorio della Repubblica di Genova.
Comma II
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di aggressione effettuato con successo o meno
VIOLAZIONE
Chiunque sul territorio della Repubblica di Genova, ponga in essere un tentativo di aggressione contro un qualunque individuo, indipendentemente dal fatto che esso vada a buon fine o meno, commette il seguente reato
SANZIONE
La sanzione per la violazione del presente Decreto sarà prevista, secondo la discrezionalità del Giudice, dal livello IV al livello VI. Sarà ovviamente possibile comminare contemporaneamente la sanzione sanzione pecuniaria e quella detentiva.
AGGRAVANTI
1) Qualora l'individuo sia recidivo per la citata fattispecie di reato
2) Qualora il reato di brigantaggio venga posto in essere da un gruppo organizzato di individui aventi il medesimo scopo
3) Qualora il tentativo di aggressione abbia come conseguenza diretta la morte del soggetto che subisce l'azione
4) Qualora il reato sia commesso da personaggi di livello 2 o 3
potrà essere applicata la sanzione di livello VIII (pena capitale)
CAPO D' IMPUTAZIONE: Disturbo dell’ordine pubblico
DEI GRUPPI ARMATI
Comma I
Per poter costituire un gruppo armato/reggimento/esercito formato da cittadini della Repubblica è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione al Doge, o al Prefetto, o al Capitano nell'apposito topic in Taverna della Repubblica.
Comma II
Per poter transitare o rimanere sul territorio della Repubblica un gruppo armato/reggimento/esercito costituito da cittadini stranieri dovrà essere autorizzato dal Doge, o dal Prefetto, o dal Capitano nell'apposito topic in Taverna della Repubblica. In caso di impossibilità a scrivere nel citato topic, essi avranno comunque l'obbligo di contattare i suddetti via PM.
Comma III
Nella richiesta di autorizzazione il gruppo armato/reggimento/esercito composto da cittadini stranieri dovrà indicare lo scopo del suo arrivo, la sua destinazione ed il numero esatto di giorni di permanenza sul territorio della Repubblica.
Comma IV
Qualsiasi gruppo armato/reggimento/esercito, sia esso formato da cittadini della Repubblica o stranieri, non abbia ottenuto la predetta autorizzazione o non rispetti le condizioni previste sarà considerato ostile, pertanto ogni membro del gruppo sarà immediatamente processato
Comma V
Il Doge, il Capitano ed il Prefetto della Repubblica di Genova si riservano il diritto di accettare, rifiutare, espellere, combattere senza preavviso né richiamo i gruppi armati/reggimenti/ eserciti che si formino o transitino violando la predetta disciplina.
VIOLAZIONE
Chiunque sul territorio della Repubblica di Genova, costituisca un gruppo armato/reggimento/esercito non avendo preventivamente chiesto e ricevuto il consenso dal Doge, dal Capitano o dal Prefetto della Repubblica di Genova, commette il seguente reato
PROVA DEL REATO
Per sottoporre a processo i cittadini che abbiano violato la norma in questione sarà sufficiente provare, con apposito screen, la presenza del loro gruppo/esercito/reggimento sul territorio della Repubblica a seguito del rifiuto di autorizzazione.
SANZIONI
Per il reato in questione il Giudice può applicare sanzioni che secondo la sua discrezionalità andranno dalla IV alla VIII
CAPO D' IMPUTAZIONE (A SECONDA DELLA GRAVITA'): Disturbo dell’ordine pubblico Tradimento, Alto tradimento
DEL REGOLAMENTO DELLE MILIZIE CITTADINE VOLONTARIE
Comma I
PRINCIPI GENERALI
Non può far parte della difesa cittadina chi abbia ricevuto condanne per tradimento o alto tradimento.
Ci si può arruolare alla difesa cittadina facendone richiesta al capitano della città.
Le milizie cittadine sono istituzioni della Repubblica. Obbediscono al doge prima ancora che al capitano della milizia stessa. Il doge in qualsiasi momento può decidere per la sostituzione del capitano della milizia.
Un miliziano, in quanto funzionario pubblico, è punibile secondo i dettami della legge sulla responsabilità dei funzionari.
Comma II
FORMAZIONE
Ogni gruppo di difesa cittadina dovrà essere formato obbligatoriamente da un capitano, da un vicecapitano e da plotoni di volontari che abbiano dei capoplotone. Ogni plotone dovrà essere composto da minimo 5 militari.
Altre suddivisioni sono permesse ma facoltative.
Comma III
DOVERI
Il capitano ha il dovere di creare dei plotoni di difesa e di creare un calendario in modo tale che questi plotoni difendano a rotazione. Il vicecapitano ha il dovere di lavorare sui compiti del capitano qualora lui non possa eseguirli.
Il capo plotone ha il dovere di creare il gruppo armato di difesa, il mattino prima della difesa stessa, e di aspettare che il plotone del giorno stesso sia ufficialmente in difesa, prima di cercare lavoro. Lo Stesso dovranno fare tutti gli altri componenti del gruppo.
Comma IV
STATO DI ALLERTA
In caso di grave emergenza, il comando della difesa cittadina passa direttamente al Prefetto, e tutti i militari arruolati non devono lavorare, salvo diverse disposizioni, fino alle 12 del giorno dell’inizio di tale stato e così per tutti i giorni fino alla fine dello stato di allerta.
Se un militare non obbedisce alle disposizioni di “stato di allerta”, subirà un ammonizione dal capitano ricadendo nell’imputazione di “mancanza”
Comma V
OBBLIGO DI LEGISLAZIONE
Le milizie cittadine, nella persona del capitano e del vicecapitano, vengono obbligate a legiferare, in modo indipendente, sui temi della diserzione, delle pene da infliggere ai volontari che commettano infrazioni e suoi permessi che essi possano avere. Questi articoli faranno parte degli articoli fondamentali.
Comma VI
LIBERTA' DI LEGISLAZIONE
Viene data la possibilità di creare altri articoli che integrino gli articoli fondamentali, a patto che nessuno articolo collida con questi ultimi.
Pubblicata il 12-03
LIBRO II: Della sicurezza
Sostituisce decreti riguardanti
1) RIBELLIONE
2) BRIGANTAGGIO
3) GRUPPI ARMATI
4) MILIZIE VOLONTARIE
DELLA RIBELLIONE E DEL SUO INCITAMENTO
Comma I
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere comunale o della Repubblica.
Comma II
Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il Governo di una città o della Repubblica. Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Comma III
L’incitamento alla ribellione contro un sindaco è un reato serio, l’incitazione alla rivolta contro la Repubblica è un reato grave. La ribellione contro un sindaco è un crimine semplice. La rivolta contro un Doge è un crimine grave.
Comma IV
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno.
VIOLAZIONE
Chiunque ponga in essere un tentativo di ribellione contro un qualunque Municipio della Repubblica o contro il Governo stesso o che comunque ponga in essere una serie di azioni atte a favorire il rovesciamento dell'ordine prestabilito, commete reato.
SANZIONE
La sanzione per il reato di violazione del presente Decreto sarà prevista, secondo la discrezionalità del Giudice, dal livello IV al livello VI. Sarà ovviamente possibile comminare contemporaneamente la sanzione sanzione pecuniaria e quella detentiva
ATTENUANTI
La ribellione ed il suo incitamento non costituiscono reato qualora siano state esplicitamente autorizzate dal Doge al fine di riconquistare un Comune espugnato da briganti o simili, od anche in casi di estrema necessità per salvaguardare l'interesse e la vita dei cittadini stessi.
AGGRAVANTI
Nel caso in cui il reato sia commesso da personaggi di livello 2 o 3, a discrezione del giudice, potrà essere applicata la sanzione di livello VIII (pena capitale)
CAPO D' IMPUTAZIONE: Disturbo dell’ordine pubblico
DEL BRIGANTAGGIO
Comma I
Costituisce un atto di brigantaggio chiunque pogna in essere un azione atta ad impedire la normale e pacifica circolazione di beni e persone sul territorio della Repubblica di Genova.
Comma II
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di aggressione effettuato con successo o meno
VIOLAZIONE
Chiunque sul territorio della Repubblica di Genova, ponga in essere un tentativo di aggressione contro un qualunque individuo, indipendentemente dal fatto che esso vada a buon fine o meno, commette il seguente reato
SANZIONE
La sanzione per la violazione del presente Decreto sarà prevista, secondo la discrezionalità del Giudice, dal livello IV al livello VI. Sarà ovviamente possibile comminare contemporaneamente la sanzione sanzione pecuniaria e quella detentiva.
AGGRAVANTI
1) Qualora l'individuo sia recidivo per la citata fattispecie di reato
2) Qualora il reato di brigantaggio venga posto in essere da un gruppo organizzato di individui aventi il medesimo scopo
3) Qualora il tentativo di aggressione abbia come conseguenza diretta la morte del soggetto che subisce l'azione
4) Qualora il reato sia commesso da personaggi di livello 2 o 3
potrà essere applicata la sanzione di livello VIII (pena capitale)
CAPO D' IMPUTAZIONE: Disturbo dell’ordine pubblico
DEI GRUPPI ARMATI
Comma I
Per poter costituire un gruppo armato/reggimento/esercito formato da cittadini della Repubblica è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione al Doge, o al Prefetto, o al Capitano nell'apposito topic in Taverna della Repubblica.
Comma II
Per poter transitare o rimanere sul territorio della Repubblica un gruppo armato/reggimento/esercito costituito da cittadini stranieri dovrà essere autorizzato dal Doge, o dal Prefetto, o dal Capitano nell'apposito topic in Taverna della Repubblica. In caso di impossibilità a scrivere nel citato topic, essi avranno comunque l'obbligo di contattare i suddetti via PM.
Comma III
Nella richiesta di autorizzazione il gruppo armato/reggimento/esercito composto da cittadini stranieri dovrà indicare lo scopo del suo arrivo, la sua destinazione ed il numero esatto di giorni di permanenza sul territorio della Repubblica.
Comma IV
Qualsiasi gruppo armato/reggimento/esercito, sia esso formato da cittadini della Repubblica o stranieri, non abbia ottenuto la predetta autorizzazione o non rispetti le condizioni previste sarà considerato ostile, pertanto ogni membro del gruppo sarà immediatamente processato
Comma V
Il Doge, il Capitano ed il Prefetto della Repubblica di Genova si riservano il diritto di accettare, rifiutare, espellere, combattere senza preavviso né richiamo i gruppi armati/reggimenti/ eserciti che si formino o transitino violando la predetta disciplina.
VIOLAZIONE
Chiunque sul territorio della Repubblica di Genova, costituisca un gruppo armato/reggimento/esercito non avendo preventivamente chiesto e ricevuto il consenso dal Doge, dal Capitano o dal Prefetto della Repubblica di Genova, commette il seguente reato
PROVA DEL REATO
Per sottoporre a processo i cittadini che abbiano violato la norma in questione sarà sufficiente provare, con apposito screen, la presenza del loro gruppo/esercito/reggimento sul territorio della Repubblica a seguito del rifiuto di autorizzazione.
SANZIONI
Per il reato in questione il Giudice può applicare sanzioni che secondo la sua discrezionalità andranno dalla IV alla VIII
CAPO D' IMPUTAZIONE (A SECONDA DELLA GRAVITA'): Disturbo dell’ordine pubblico Tradimento, Alto tradimento
DEL REGOLAMENTO DELLE MILIZIE CITTADINE VOLONTARIE
Comma I
PRINCIPI GENERALI
Non può far parte della difesa cittadina chi abbia ricevuto condanne per tradimento o alto tradimento.
Ci si può arruolare alla difesa cittadina facendone richiesta al capitano della città.
Le milizie cittadine sono istituzioni della Repubblica. Obbediscono al doge prima ancora che al capitano della milizia stessa. Il doge in qualsiasi momento può decidere per la sostituzione del capitano della milizia.
Un miliziano, in quanto funzionario pubblico, è punibile secondo i dettami della legge sulla responsabilità dei funzionari.
Comma II
FORMAZIONE
Ogni gruppo di difesa cittadina dovrà essere formato obbligatoriamente da un capitano, da un vicecapitano e da plotoni di volontari che abbiano dei capoplotone. Ogni plotone dovrà essere composto da minimo 5 militari.
Altre suddivisioni sono permesse ma facoltative.
Comma III
DOVERI
Il capitano ha il dovere di creare dei plotoni di difesa e di creare un calendario in modo tale che questi plotoni difendano a rotazione. Il vicecapitano ha il dovere di lavorare sui compiti del capitano qualora lui non possa eseguirli.
Il capo plotone ha il dovere di creare il gruppo armato di difesa, il mattino prima della difesa stessa, e di aspettare che il plotone del giorno stesso sia ufficialmente in difesa, prima di cercare lavoro. Lo Stesso dovranno fare tutti gli altri componenti del gruppo.
Comma IV
STATO DI ALLERTA
In caso di grave emergenza, il comando della difesa cittadina passa direttamente al Prefetto, e tutti i militari arruolati non devono lavorare, salvo diverse disposizioni, fino alle 12 del giorno dell’inizio di tale stato e così per tutti i giorni fino alla fine dello stato di allerta.
Se un militare non obbedisce alle disposizioni di “stato di allerta”, subirà un ammonizione dal capitano ricadendo nell’imputazione di “mancanza”
Comma V
OBBLIGO DI LEGISLAZIONE
Le milizie cittadine, nella persona del capitano e del vicecapitano, vengono obbligate a legiferare, in modo indipendente, sui temi della diserzione, delle pene da infliggere ai volontari che commettano infrazioni e suoi permessi che essi possano avere. Questi articoli faranno parte degli articoli fondamentali.
Comma VI
LIBERTA' DI LEGISLAZIONE
Viene data la possibilità di creare altri articoli che integrino gli articoli fondamentali, a patto che nessuno articolo collida con questi ultimi.
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