Repubblica di Genova - République de Gênes
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CHARTA IANUENSIS (in vigore dal 30/03/1462)

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Messaggio Da weissmatten Lun Mar 31, 2014 9:36 am

Goldman05 ha scritto:[rp]














                  CHARTA IANUENSIS










La Charta Januensis sancisce la nascita della Costituzione della Repubblica di Genova.

La Costituzione della Repubblica di Genova è definita come la "Legge suprema della Repubblica" e prende il nome di Charta Ianuensis.
A questa sono sottoposti tutti i poteri pubblici e privati ed ogni singolo cittadino.
Essa rappresenta la volontà del Popolo della Superba.


La Costituzione è divisa in quattro capitoli:


- CAPITOLO I - delle Cariche istituzionali
- CAPITOLO II - del Regolamento Consigliare
- CAPITOLO III - degli Istituti Repubblicani
- CAPITOLO IV - delle fonti del Diritto


CAPITOLO I - Delle Cariche Istituzionali


Art. 1 – Il Doge

E’ scelto tra i 12 consiglieri eletti dal popolo, a seguito di votazione interna.
Qualora nessuna lista raggiunga la maggioranza dei voti, per vedere eletto Doge un suo candidato, sarà compito delle figure “pro-tempore”, Doge e Ministri addetti ai vari uffici, traghettare la Repubblica in attesa del nuovo Governo, garantendo l’amministrazione ottimale delle risorse.
Nel caso venissero meno a tali responsabilità, essi saranno denunciati per Alto Tradimento.
Il Doge uscente durante tale periodo può emanare esclusivamente leggi e decreti inerenti la sicurezza dello Stato tenendo in considerazione le opinioni dei 12 consiglieri neo-eletti.

Art. 2 – I Consiglieri

Essi hanno l’obbligo di segretezza sulle discussioni e sui progetti del Consiglio della Repubblica.
Il Consigliere che riferisce i suddetti all’esterno del Consiglio, senza autorizzazione, sarà denunciato per Alto Tradimento.
Ogni Consigliere all'insediamento è tenuto a prestare giuramento nel modo di seguito indicato, alla prima occasione utile nell'apposita Sala del Consiglio. Il Consigliere che non ottempererà a tale dovere verrà accusato di tradimento.

Testo del giuramento:
[hrp]GIURAMENTO DI LEALTÀ e FEDELTA'
Io ..............., giuro solennemente innanzi al popolo della Repubblica di servire con lealtà e fedeltà la Repubblica di Genova.
Giuro di servire fedelmente, lealmente , il Popolo della Repubblica di Genova .
Giuro di non essere vincolato , ne di vincolarmi in futuro , con alcun giuramento che sia incompatibile con la mia partecipazione al Consiglio della Repubblica o mi impedisca di assicurare loro esclusiva fedeltà , o mi metta in condizioni di incompatibilità con il Consiglio o la Repubblica e/o mi impedisca di operare nell’esclusivo interesse degli stessi .


GIURAMENTO DEL SEGRETO
Io ..................... giuro solennemente al popolo della Repubblica che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad alcuno ed in alcuna forma neppure indiretta le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni neppure dopo che avrò terminato le stesse .[/hrp]



Art. 3 – Il Vicario Consiliare

Il Vicario Consiliare è scelto e votato dai Consiglieri eletti dopo la nomina del Doge, e sarà da ricercare e scegliere tra i Consiglieri che abbiano più esperienza, avendo già ricoperto in passato il ruolo di doge oppure svolto svolto diversi mandati consiliari . Il Consigliere nominato Vicario può per motivi di salute e di tempo rifiutare la carica. In questo caso verranno rifatte le votazioni secondo quanto previsto in precedenza. In tutti i casi in cui occorra sostituire il Doge temporaneamente nelle sue funzioni sarà il Vicario Consiliare eletto a provvedere,la sostituzione è automatica dopo 5 giorni consecutivi di assenza fisica del Doge dalle sale del consiglio
Il Vicario potrà dirigere i lavori in Consiglio, firmare trattati, approvare leggi, fare nomine di cariche importanti a patto che tali decisioni abbiano avuto voto favorevole dalla maggioranza del Consiglio. Questi per altro non potrà per ragioni evidenti somministrare i pasti o sostituire i ministri o il Rettore.
Il Vicario in tempi normali assiste il Doge riportando alla sua attenzione le discussioni del Consiglio che necessitano di approfondimento o di votazione, ma non potrà ricoprire altri incarichi consiliari o ministeriali. Il Doge in caso di necessità o assenze di altri consiglieri può affidare un incarico ministeriale al Vicario, senza preavviso e per un periodo massimo di due giorni non replicabili. Successivamente dovrà chiedere con maggioranza palese di 8 consiglieri che il Vicario possa mantenere l’ufficio con proroga giustificando la richiesta ed indicando la data di cessazione dell’incarico."
Ogni qualvolta il Vicario sia privo dei requisiti previsti decadrà automaticamente dalla carica e nuove votazioni dovranno essere tenute.


Art. 4 – Il Rettore

E’ nominato dal Doge, che può confermare quello precedente, così come può revocarlo e sostituirlo con un altro.
Compito del Rettore è assegnare le lezioni ai professori e stabilire il calendario di queste ultime in modo uniforme tra i docenti,quando possibile senza privilegi o esclusioni  ma tenendo conto nelle sue scelte dei meriti acquisiti dai docenti durante i loro servigi alle città e alla Repubblica secondo appositi decreti dogali

Art. 5 – Il Generale di Stato Maggiore (GSM)

E’ nominato dal Doge tra le persone che abbiano provata esperienza in campo militare.
Il GSM comanda, in subordine al Doge e di concerto con il Capitano, l’esercito e le milizie cittadine, coordina le attività degli Ordini cavallereschi e nobiliari, riconosciuti dalla Repubblica e che abbiano con essa trattati in vigore.
Sia il GSM che il Doge, devono avere accesso alle sale delle milizie cittadine.
Atti di insubordinazione o decisioni prese senza consultare il Doge e il Consiglio , saranno fonte di accusa per Alto Tradimento

Art. 6 – Il Gran Ciambellano ed il Cancelliere

Sono nominati dal Doge tra i residenti nella Repubblica che abbiano nelle loro corde le caratteristiche proprie della diplomazia

Il Gran Ciambellano decide i criteri di scelta e di nomina degli ambasciatori ed assegna gli incarichi con criteri propri comunicando comunque le scelte al Doge e al Consiglio.
Gestisce la politica estera in partecipazione con il Doge che gli fornisce le direttive.
Resta in carica per la durata del Consiglio della Repubblica e sino alla riconferma o sostituzione che deve avvenire secondo le stesse regole.
Ha accesso alle sale repubblicane del Consiglio Ristretto e in quelle del Castello di Savona con diritto di parola e riferisce lì al Consiglio del proprio operato, o nelle questioni in cui viene chiesto il suo parere o che comunque vedano implicati aspetti del suo lavoro.
Se il Gran Ciambellano e' anche consigliere allora usera' l'apposito spazio esistente nel Consiglio della Repubblica
E' cittadino di alta morale ed è condizione preferenziale l'ottima conoscenza delle lingue e l'esperienza diplomatica.

Il Cancelliere è il più stretto collaboratore del Ciambellano,cura gli accessi alle ambasciate nel Castello di Savona, ricevendo i dignitari esteri e provvedendo a fornire loro le chiavi di accesso ai loro uffici. Controlla che negli appositi spazi del Castello di Savona vengano pubblicati   i trattati firmati, le leggi ed i decreti emanati, la composizione del Consiglio e tutte le informazioni utili ai viaggiatori. Cura altresì eventuali pubblicazioni  di informazioni nelle sale deputate della Taverna di Genova.
Assiste il Gran Ciambellano e ne fa le veci se da questi richiesto.
In caso il Doge lo ritenga utile avrà anch'egli accesso al Consiglio Ristretto dove potrà riferire o intervenire solo nelle discussioni di diplomazia o in questioni estere e solo se invitato a farlo, ma non potrà partecipare al voto.
Atti di insubordinazione o decisioni prese senza consultare il Doge e il Consiglio da parte del Gran Ciambellano e del Cancelliere, saranno fonte di accusa per Alto Tradimento.


Art. 7 - I Ministri

I Ministri che coadiuvano nella gestione amministrativa della Repubblica e vengono designati direttamente dal Doge e sono 9 (nove).
Ognuno di loro ha un ufficio, nelle sale del Consiglio, dove riportare giornalmente ciò che è inerente al loro mandato.

- Il Ministro del Commercio
E' uno dei pilastri dell'economia e di concerto con il Doge e lo Sceriffo determina le scelte economiche dello Stato.
Favorisce gli scambi tra le città dello Stato e mantiene rapporti economici con i Ministri degli altri Regni. Lavora in sinergia e con la collaborazione dei Sindaci.
Ha l'obbligo di mettere a disposizione dei Consiglieri giornalmente nel proprio ufficio in Consiglio, i movimenti effettuati e le giacenze di magazzino.

- Lo Sceriffo
Assieme al Ministro del Commercio determina le scelte economiche dello Stato e di concerto col Doge e il Ministro delle Miniere contribuisce allo sfruttamento delle risorse della Repubblica.
Si occupa dell'allevamento degli animali e delle assunzioni dei Funzionari Pubblici.
Controlla i mandati della Repubblica e il corretto utilizzo degli stessi.
Ha l'obbligo di mettere a disposizione dei Consiglieri giornalmente nel proprio ufficio in Consiglio , le assunzioni effettuate e l'andamendo della cassa.

- Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere
Assieme allo Sceriffo si occupa dello sfruttamento delle risorse e sceglie i capoporto delle città e delle baie naturali in totale autonomia, può di sua spontanea iniziativa chiedere il parere vincolante del Doge oppure dell'intero Consiglio. in caso di decreto del Doge tale prassi diventa obbligatoria per la durata del mandato.
Ha l'obbligo di mettere a disposizione dei Consiglieri giornalmente nel proprio ufficio in Consiglio, stato ed affluenza delle miniere e di segnalare gli eventuali giorni di chiusura delle stesse comunicandolo quando possibile ai cittadini tramite il Portavoce o personalmente

- Giudice
L'unico Ministro a svolgere il suo ruolo direttamente in Tribunale.
Giudica nella più totale e completa autonomia
Garantisce la giusta applicazione della Carta dei Giudici, della Costituzione e delle Leggi.


- Prefetto
È il vero responsabile della sicurezza nella Repubblica: controlla le frontiere, gli arrivi, le partenze e concede i permessi di sbarco e le partenze collaborando con il Capo-doganiere, il Gsm e il Ministro della Marina ai quali può demandare l'incarico di concedere i permessi.
In concerto con il Doge sceglie i propri collaboratori nelle varie città della Repubblica.
Guida la Gendarmeria avvalendosi dell'apporto del Comandante della stessa da lui nominato e si occupa del pagamento delle forze di polizia.
Vaglia le denunce e le presenta al Pubblico Ministero per l'apertura dei procedimenti giudiziari.


- Pubblico Ministero
Rappresenta la Repubblica nei procedimenti penali contro chi infrange le leggi repubblicane. Si assicura, nell'apertura dei processi, che non ci siano vizi di forma ed espleta al meglio delle proprie possibilità le funzioni di pubblica accusa.

- Sergente
Si assicura che i soldati della Repubblica abbiano le armi necessarie, controlla il prestito delle stesse, e autorizza le spese per la Gendarmeria.

- Capitano
Con Doge e GSM decide le operazioni militari, controlla lo stato degli eserciti e riconosce gli eserciti Repubblicani.

- Portavoce
E' la voce del Doge e del Consiglio nella pubblica piazza. E' suo compito pubblicizzare leggi, decreti, e disposizioni temporanee. Redige personalmente e quindicinalmente la pubblicazione di un bollettino che informi la cittadinanza dei lavori del consiglio che non sono sottoposti al vincolo di segretezza.
La pubblicazione necessita solamente del placet del Doge

Art. 8 Delle responsabilità dei Ministri

I Ministri che volontariamente e reiteratamente non adempiano ai loro obblighi sono imputabili di Tradimento, Alto tradimento se si tratta di Nobili.
Per stabilire la reitezione dell'azione viene stabilito il seguente iter:
il Doge o il Vicario Consigliare, o i Consiglieri stessi, richiamano l'attenzione sulla mancanza il ministro in questione, se lo stesso persiste nel proprio atteggiamento senza addurre valide obiezioni o scusanti, al secondo richiamo lo stesso può essere accusato di Tradimento.




CAPITOLO II – del Regolamento Consiliare

Art. 1 – Le Assenze

Sono ammesse assenze del Doge e dei Consiglieri qualora giustificate con preavviso in modo da non ostacolare i lavori del Consiglio. Il Doge dovrà accertarsi che il Vicario sia eletto e presente in modo da poter guidare i Ministri nella normale amministrazione dei vari uffici
Anche tutte le altre figure istituzionali quali Rettore, GSM, Gran Ciambellano, Cancelliere, Ministro della Marina e Capo-doganiere devono comunicare preventivamente la loro assenza come previsto per i Consiglieri.

Art. 2 – La Sfiducia

La sfiducia lo strumento costituzionale atto a sollevare il Doge dal suo incarico.
E’ possibile richiedere la sfiducia nei confronti dell’operato del Doge, solo dopo i primi 20 giorni dall’inizio del suo mandato.
La richiesta di sfiducia può essere presentata da un consigliere qualsiasi ed è ammessa nei seguenti casi:
- assenza del Doge superiore a 5 giorni, senza alcuna comunicazione al Consiglio o ad un Consigliere e nel caso di comunicazione fatta tramite un Consigliere o una terza persona, è necessario che venga allegata la delega ricevuta dal Doge ;
- ritiro in monastero a tempo indeterminato del Doge;
- morte del Doge.
La sfiducia può essere anche richiesta dall'Autorità Ecclesiastica nel caso di scomunica del Doge.
La sfiducia è approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, vale a dire 8 voti su 12.
Il Doge sfiduciato deve dare le dimissioni entro le 24 ore dalla avvenuta votazione di sfiducia.
Qualora, nella votazione di sfiducia, non si raggiungano i voti necessari, il Doge rimarrà al suo posto e sarà possibile richiedere ulteriori mozioni di sfiducia a partire dal 22esimo giorno del mandato e ad intervalli di 48 ore.

Art. 3 – Assalto autorizzato al Castello

Esso è previsto nei seguenti casi:
- riconquista del Castello da parte del Doge e del Consiglio legittimi destituiti per un assalto non autorizzato;
- votazione con esito favorevole della sfiducia nei confronti del Doge e questi non dia le dimissioni entro le 24 ore.
Il Doge, o il nuovo Doge nel secondo caso, provvederà ad autorizzare il GSM a procedere con l’assalto al quale dovranno partecipare i consiglieri regolarmente eletti.
In tutti i casi di assalto non autorizzato e perpetrato senza il consenso del Consiglio regolarmente eletto, i fautori saranno condannati per Alto Tradimento.

CAPITOLO III – degli Istituti Repubblicani;

Art. 1 – L’Assemblea dei Nobili

L'Assemblea dei Nobili è il luogo deputato alle discussioni di tutte le questioni sulla nobiltà.
Essa è costituita da tutti i Nobili residenti in Repubblica che abbiano feudi e castelli nella Repubblica.
L'Assemblea dei Nobili dovrà dotarsi di un proprio Statuto e dovrà scegliersi un proprio Presidente.
I suoi membri potranno anche trovarsi temporaneamente all'estero e non dovranno per questo farsi rappresentare da altri.
Lo Statuto dell'Assemblea dovrà stabilire le regole di ingresso ed esclusione alle sale dell'Assemblea.
I compiti spettanti a tale assemblea sono quelli previsti dalla Charta o decisi dal Doge. In qualsiasi caso l'Assemblea non potrà attribuirsi compiti non previsti dalla Charta.

Il Senato potrà riunirsi nelle sale dell'Assemblea dei Nobili su richiesta del Doge e solo per specifiche discussioni
Il Doge può valutare se consultarla per decisioni attinenti la politica estera,la difesa oppure la nomina di nuovi nobili.

L'Assemblea vigilerà inoltre sul comportamento dei Nobili nelle Sale e nelle Piazze.
Una cattiva condotta o un comportamento disdicevole potrà portare all'esclusione dall'Assemblea e a una denuncia al Tribunale Araldico.

Il valore del voto all'interno dell'Assemblea dei Nobili varia a seconda del titolo nobiliare e segue le regole decise dall'Araldica,se esistente.

Art. 2 – La Corte Suprema

La Repubblica di Genova considera inalienabile il diritto dei suoi cittadini ad avere il giudizio di secondo grado.
Qualora non sia attiva da parte di Organi statali superiori alla Repubblica una Corte d’Appello, l’Assemblea dei Nobili, in totale autonomia rispetto al governo eletto, provvederà ad istituirne una e redigerne il regolamento.
In assenza di Corte Suprema genovese l’Assemblea dei Nobili dovrà nominare degli esperti giuridici per dare consulenze ai municipi, al governo ed ai cittadini

Art. 3 – Il Senato

Il Senato della Repubblica è l'assemblea degli ex-Dogi legittimi della Repubblica di Genova eletti tramite regolari elezioni.
Essi dovranno avere residenza nella Repubblica.
Spetta al Doge in carica, ad ogni mandato decidere se attivare il Senato e a quali senatori dare l’accesso.
La sala del Senato si trova all’interno di sale Dogali appositamente istituite nel Castello di Savona e può avere sede anche in sale adiacenti al Consiglio della Repubblica
Il compito dei Senatori è di fornire la loro esperienza attraverso pareri, opinioni e proposte di natura diplomatica, economica e gestionale al Consiglio della Repubblica.
I Senatori potranno richiedere di avere copia delle consultazione delle discussioni in Consiglio e il dovere di redigere le proprie opinioni all'interno della sala del Senato .
Tutti i Senatori hanno l'obbligo di segretezza sulle discussioni e sui progetti del Consiglio della Repubblica.
Il Senatore che riferisca i suddetti fraudolentemente all'esterno del Consiglio verrà processato per Alto Tradimento.


Art. 4 - Archivio di Stato

L'Archivio di Stato ha sede nel Castello di Savona o in altro luogo allo scopo attrezzato.
Spetta al Doge nominarne il Presidente, che avrà il compito di mantenere aggiornata la documentazione e di fornirne copia al Consiglio o al Doge in caso di necessità.
Avranno accesso all'Archivio il Giudice ed il Prefetto, ognuno per il settore di competenza.
Gli Archivi di Stato comprendono:
- l'archivio degli atti e contratti commerciali
- l'archivio degli atti finanziari
- archivio degli inventari
- qualunque altro documento di importanza pubblica secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore o dal regolamento dell'Archivio o che i cittadini pensino possa servire come prova in tribunale.
Spetta al governo regolare le funzioni dell'Archivio di Stato con apposita decretazione.


Capitolo IV: Fonti del Diritto

Art. 1 - Classificazione delle fonti del diritto genovese

In Ordine di Importanza sono:
La Carta dei Giudici
La Costituzione
Il referendum
I Trattati, i Concordati con Stati ed Organizzazioni Esteri, Religioni e Ordini.
Il Codex Ianuensis (Codice di procedura Penale e Civile)
Le disposizioni del Doge
I Decreti cittadini
Gli usi e le Consuetudini
Codici di altri Regni ritenuti vetusti e consolidati

Art. 2 – La Carta dei Giudici

E' il documento ufficiale che regola la giustizia in tutti i Regni.
Essa è applicata da tutti i giudici(Regno di Francia, Dominio Reale, SRING e in tutte le regioni che si dichiarano indipendenti, riconosciute o meno) che dovranno provvedere a rispettarla e farla rispettare da ogni cittadino (giocatore)


Art. 3 – La Costituzione

E’ la presente Charta che disciplina l’ordinamento politico e giuridico della Repubblica.
Essa è modificabile solo attraverso consultazione popolare e a seguito di votazione tramite Referendum;


Art. 4 – Il Referendum

E’ la forma giuridica espressione della volontà popolare circa una decisione legislativa da approvare.
Esso è indetto solo dopo aver reso partecipe il popolo in una discussione della durata di 10 giorni, da tenersi nella pubblica piazza.
A seguito di tale discussione, il Referendum sarà approntato  nella Taverna della Repubblica, sotto la vigilanza del Prefetto, dei Viceprefetti e degli organi di polizia.
Il voto dovrà essere dichiarato palesemente.
Affinché un Referendum sia valido occorre una presenza del 9% dei cittadini attivi, quindi non morti o in ritiro calcolata alla data di emanazione del referendum ed una maggioranza del 60% affinché l'esito sia positivo.
In caso di esito negativo un nuovo referendum dello stesso argomento potrà essere indetto solo dopo che siano trascorsi 60 giorni.
Un referendum può essere abrogato solo da un altro referendum tenuto con le stesse modalità.
E' diritto dei cittadini proporre un Referendum con le modalità previste nel Codex Ianuensis.

Art. 5 – I Trattati con i Regni Esteri ed i Concordati con le Religioni e Ordini

Essi prevedono e dettano le basi di una collaborazione reciproca.
I Trattati con i Regni esteri, i concordati con le Religioni e/o i trattati e i concordati con i vari Ordini vengono sottoposti al giudizio del Doge e del Consiglio da parte del Cancelliere e del Gran Ciambellano.
Dopo aver valutato e vagliato la richiesta, previo assenso positivo della maggioranza dei consiglieri, il Doge o il Vicario consiliare (nei casi e con le modalità previste dalla presente Charta) provvederanno alla ratifica degli stessi


Art. 6 – Codex Ianuensis

E’ il testo unico normativo che raccoglie tutti i precetti di procedura penale e civile, di giudizio equilibrato e di analisi del materiale di prova concernenti la conduzione della Giustizia nella Repubblica di Genova.


Art. 7 – Disposizioni del Doge e del Consiglio

Sono tutti gli atti non compresi nel Codex Ianuensis, ma che hanno valore di Legge per un periodo ben circoscritto ed esplicitato.


Art. 8 – Decreti municipali

Sono Decreti che possono essere redatti da un Consiglio municipale a seconda delle esigenze della propria città.
Un Decreto è un’indicazione legislativa applicabile per un tempo determinato.
Per poter essere applicato, un Decreto municipale deve essere autorizzato dal Doge


Art. 9 – Usi e Consuetudini

Sono tempi e modi di operare o di esporre prove e fatti non inquadrati in alcuna Legge, ma che usati per un tempo indeterminato e da un susseguirsi di Funzionari pubblici sono rientrati nella prassi normativa;


Art. 10 – Degli altri Codici

Qualora alcuna delle Fonti del diritto della Repubblica preveda una risoluzione ad un particolare interrogativo, si provvederà ad agire secondo quanto previsto da altri Codici vetusti e consolidati ;


Art. 11 - Nullità

Qualsiasi atto legislativo sia in contrasto con quello che lo precede nella scala di importanza delle Fonti del diritto, è nullo.
Qualsiasi legge e decreto in vigore non sia espressamente abrogato rimane in vigore e prevale sull'atto normativo susseguente che regola la stessa materia.


Genova,30 marzo 1462

Cristiano d'Altavilla
Doge della Repubblica di Genova
Barone di Urbe


CHARTA IANUENSIS (in vigore dal 30/03/1462) V19



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