REGOLAMENTO DELLA MARINA MILITARE GENOVESE
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REGOLAMENTO DELLA MARINA MILITARE GENOVESE
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PRINCIPI E IDEALI
La Marina Militare, insieme all'Esercito, costituiscono le Forze Armate della Repubblica di Genova al comando del Doge.
Tutti i componenti della Marina Militare giurano fedeltà alla Repubblica di fronte al Doge e sono soggetti al codice disciplinare militare.
Le funzioni della marina militare sono:
- garantire la sicurezza delle coste repubblicane;
- azioni offensive via mare;
- contrasto alla pirateria con guardia giornaliera delle coste e scorta delle navi mercantili repubblicane;
- trasporto dei militari di terra e di mare nelle operazioni belliche.
CAPITOLO I -STRUTTURA DELLA MARINA MILITARE
1. - L’Ammiragliato
L’Ammiragliato costituisce lo Stato Maggiore della Marina Militare.
Membri dell’Ammiragliato sono il Doge, il Grande Ammiraglio, il Capitano di Vascello e altri organi militari invitati dal Grande Ammiraglio in carica.
La Marina Militare è una struttura autonoma dall’esercito della Repubblica, ma si coordina con le Forze Armate per garantire una miglior sicurezza della Repubblica.
1.1. - Il Doge
Il Doge della Repubblica è il Comandante Supremo delle Forze Armate, presiede l’Ammiragliato.
Ha facoltà di revocare, degradare o promuovere qualsiasi membro della Marina Militare dopo essersi confrontato con l'Ammiraglio.
Può revocare anche la carica di Ammiraglio per gravi violazioni.
Ha facoltà di delegare potere decisionale all’Ammiraglio.
Dichiara inoltre lo stato di guerra decretato dal Consiglio Repubblicano.
Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, Egli si consulta con il Grande Ammiraglio e con lo Stato Maggiore dell'Esercito, per le azioni da intraprendere in ambito militare di terra e di mare.
1.2. – Il Grande Ammiraglio nella Marina Militare
Comanda e coordina le navi da guerra sotto le direttive impartite dal Doge e decise dal Consiglio della Repubblica.
Ha compiti operativi e decisionali solo riguardo le strategie ed ai movimenti delle navi della Marina Militare per i quali dovrà informare preventivamente il Doge o il consiglio.
Ha il dovere di mantenere in piena efficienza la flotta da guerra repubblicana organizzando per tempo la manutenzione e la riparazione delle navi.
Ha il potere di richiedere la revoca dalla carica di Capitano di Vascello, di tenente del vascello e dei capi di prima e seconda classe.
Si occupa dell'organizzazione e coordinamento della caserma della Marina Militare e collabora con il Ministro della Marina.
Viene interpellato sulle proposte di riforma della Marina Militare. La revoca può avvenire per gravi violazioni, dimissioni spontanee. La nomina tramite bando pubblico.
1.3 – Il Capitano di Vascello
Compito dei Capitani di Vascello è quello di guidare le navi da guerra secondo le direttive dell 'Ammiraglio ed a lui riferiscono e rispondono direttamente.
Ad ogni Nave da Guerra viene assegnato un Capitano di Vascello, che individuerà il proprio equipaggio.
Ha il dovere di aggiornare il proprio diario di bordo e di redigere i resoconti sui propri sottoposti con i quali manterrà un contatto costante anche nel periodo in cui non sono in missione.
I Capitani di Vascello vengono scelti tramite bando pubblico da una commissione composta dal Doge e dal Grande Ammiraglio.
Requisiti richiesti:
- essere residenti nella Repubblica di Genova;
- possedere innegabili doti morali e di fedeltà alla Repubblica di Genova e non avere riportato condanne per Tradimento e Alto Tradimento;
- aver acquisito completamente Competenze marittime di base.
Il Capitano di Vascello può essere rimosso dal suo incarico dal Doge, dietro indicazione congiunta dell'Ammiraglio. Può fare richiesta di congedo almeno sette (7) giorni prima dell'inizio dello stesso.
Questo ruolo è incompatibile in missione con quello dei Generali, Marescialli e i tenenti dell'Esercito della Repubblica a meno di speciali deroghe concesse dal Doge in accordo con il Grande Ammiraglio e il csm.
1.4 - Il Tenente di Vascello e i Capi di prima e seconda classe.
Il Tenente di Vascello e Capi di prima e seconda classe sono i membri dell'equipaggio di una Nave da Guerra.
Il Tenente di Vascello viene scelto tra i Capi di prima e seconda classe. Avrà il compito di coadiuvarlo nella gestione del proprio equipaggio ed è la prima figura di riferimento che darà il cambio nella guida della Nave al Capitano di Vascello. Un criterio fondamentale per la nomina a Tenente di Vascello è aver acquisito completamente Competenze marittime di base.
I capi di prima e seconda classe vengono individuati tramite bando pubblico dal Grande Ammiraglio. Tra questi ogni Capitano di Vascello in virtù di un rapporto fiduciario individuerà quelli che entreranno a far parte della proprio equipaggio.
Hanno l'obbligo di eseguire le indicazioni e gli ordini del Capitano di Vascello.
Questo ruolo è incompatibile con quello dei Generali in missione,Marescialli e i tenenti dell'Esercito della Repubblica a meno di speciali deroghe concesse dal Doge in accordo con il csm
1.5 – Marinaio
Il Marinaio è la recluta e sono membri dell’equipaggio di una nave da Guerra.
Il Marinaio viene scelto tramite bando pubblico del Grande Ammiraglio. Anche se non ha la conoscenza di competenze marittime di base la proposta verrà presa comunque in considerazione e valutata dal Grande Ammiraglio.
Hanno l’obbligo di eseguire gli ordini dei capi di prima e seconda classe.
Questo ruolo è incompatibile in caso di missioni con quello dei Generali, Marescialli e i tenenti dell'Esercito della Repubblica a meno di speciali deroghe concesse dal Doge in accordo con il csm
1.6 – Flotta della Marina Militare Genovese
La Flotta della Marina Militare Genovese è costituita dalle navi da guerra della Repubblica di Genova o da altre imbarcazioni riviste per uso militare.
Ad ogni nave da guerra verrà assegnato un Capitano di Vascello e il rispettivo equipaggio. La formazione cosi composta prenderà il nome della nave da guerra a cui è assegnata.
CAPITOLO II - DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FLOTTA
2.1. – Registri navali
Il Grande Ammiraglio ha il compito di tenere un apposito registro che sarà curato dallo stesso e dai Capitani di Vascello, e conterrà i dati relativi a:
- Città di residenza del Capitano di Vascello e del suo equipaggio ;
- Data di arruolamento;
- Data e durata ultima missione;
- Elenco delle materie navali acquisite;
- Diario di bordo della nave (esclusivamente per i Capitani di Vascello);
- Resoconto periodo del proprio equipaggio (esclusivamente per i Capitani di Vascello).
2.2. – Dell’assegnazione delle navi
Il Grande Ammiraglio una volta ottenuta la disponibilità di una nave deve individuare il Capitano di Vascello più adatto.
Criteri preferenziali per la scelta dell’equipaggio sono:
- Maggiori possibilità di movimento offerte dal capitano;
- Possibilità di raggiungere la sede della flotta indipendentemente dalla residenza;
- Disponibilità dei tempi richiesti dalla missione
2.3 - Responsabile della missione
Il responsabile della missione è il Capitano di Vascello che è tenuto a fare rapporto giornalmente al Grande Ammiraglio, comunicando tutti i dati rilevanti (esempio posizione nave, avvistamenti, stato della nave eventuali scontri).
2.4 - Morte e ferimento in missione
Nel caso in cui, nel corso della missione, il Capitano e il suo equipaggio sono uccisi o feriti in scontri bellici non da loro provocati o dietro combattimenti ordinati dal Grande Ammiraglio, essi saranno considerati caduti in combattimento e potranno otterrere, previa valutazione e successiva autorizzazione del Doge e del Consiglio della Repubblica, i rimborsi delle armi dopo averne fatto richiesta. In base alle circostanze il Grande Ammiraglio potrà chiedere al Consiglio della Repubblica di Genova eventuali incentivi da riconoscere ai caduti .
Nel caso in cui gli scontri siano avvenuti senza autorizzazione del Grande Ammiraglio, per iniziativa personale del Capitano di Vascello, nessun rimborso sarà esigibile e il Capitano di Vascello sarà ritenuto responsabile delle sorti dell'imbarcazione e del suo equipaggio.
3. Dell’organizzazione delle missioni navali
3.1 - Delle Paghe
L'ammontare della diaria per giorno di mobilitazione dei Capitani di vascello è calcolata in ragione delle materie da essi possedute (essà potrà essere pagata anche con l’equivalente in cibo).
Sarà compito del Capitano di Vascello, individuare le soluzioni per il pagamento e la predisposizione dei viveri per il viaggio dopo essersi confrontato con il Doge coadiuvato dallo Sceriffo, in modo da tener conto anche dell'esigenze del principato.
La paga per il capitano della nave e i marinai sarà pari a quella dei generali e dei soldati dell'esercito repubblicano
3.2 - Guardia costiera
La Marina Militare può controllare le coste con ronde marine da Ventimiglia fino a La Spezia e viceversa.
Il cambio di turno dei marinai avverrà nel porto della città che in quel momento ha più disponibilità nelle banchine.
Questo per assicurare una difesa costiera giornaliera di tutte le città della Repubblica senza essere d'ostacolo al turismo e al commercio delle città.
Tale impiego ha la finalità di addestrare gli equipaggi ed evitare che le navi militari rimangano inutilmente alla fonda nei tempi di pace fornendo nello stesso tempo una difesa delle coste repubblicane.
4. Delle missioni civili
La marina militare può offrire i suoi servigi al compimento di missioni mercantili e di trasporto di civili su richiesta del Consiglio della Repubblica.
Sarà sempre compito del Grande Ammiraglio dare il proprio benestare sulla modalità in cui si svolgerà la missione.
Tale impiego ha la finalità di addestrare gli equipaggi ed evitare che le navi militari rimangano inutilmente alla fonda nei tempi di pace.
CAPITOLO IV – DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MARINAI
5.1 - Giuramento
Tutti i membri della Marina Militare debbono prestare giuramento in quanto membri delle Forze Armate Genovesi. La formula del giuramento è la seguente:
Io, __________________________, giuro solennemente di servire fedelmente e lealmente la Superba Repubblica di Genova, sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dei miei superiori. Giuro che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò nè comunicherò ad alcuno le informazioni che verranno a mia conoscenza, o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso la Marina Militare della Repubblica.
Sono cosciente che col presente giuramento mi sottopongo al rispetto del Codice qui presente, e che in caso di trasgressione sarò sottoposto al giudizio della Corte Marziale.
5.2 – Dei diritti e dei doveri dei marinai
I marinai, in forza del loro giuramento, godono degli stessi diritti e doveri dei soldati della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Carta dell’Esercito Genovese.
5.3 - Della disciplina
I militari della Marina sono sottoposti alla stessa disciplina dei soldati dell'Esercito.
Per le violazioni disciplinari vengono deferiti alla medesima Corte Marziale costituita per l'Esercito nella quale, procedendo verso un Militare di Marina, vengono sostituiti il Maresciallo ed il Generale con il Grande Ammiraglio ed un Capitano di Vascello, eletto tra tutti i Militari di Marina in assemblea plenaria.
La Commissione disciplinare, presieduta dal Doge della Repubblica, è l'organo di giustizia interno alle Forze Armate. Essa punisce i militari che commettano mancanze disciplinari e assegna premi ai soldati meritevoli, secondo quanto indicato nella Carta dell'Esercito.
Per la Marina è composta dal Doge, dall’Ammiraglio, dal Giudice della Repubblica e da un Capitano di Vascello. Il Capitano di Vascello scelto per la commissione verrà deciso con un sondaggio tra i Capitani di Vascello che si diranno disponibili, della durata di 3 giorni a cui potranno votare solo i militari della marina escluse le reclute ossia chi è in caserma da meno di 30 giorni.
E' presieduta dal Grande Ammiraglio della Repubblica il quale assegna l'incarico di Ufficiale Inquisitore ad un Militare di Marina, all'atto del suo insediamento in Consiglio e concede o nega l'autorizzazione a procedere su ogni richiesta di provvedimento disciplinare e coordina i lavori della Commissione.
La Commissione è Organo giudicante collegiale, emette le sentenze all'unanimità e decide la punizione da comminare. Il parere del Presidente non è preminente rispetto agli altri espressi dai membri della Commissione.
Il Doge ha facoltà di graziare il militare ritenuto colpevole dalla Commissione, fornendo giustificazione dell'atto.
5.4 – Delle onorificenze e dei premi
Ogni Capitano di Vascello o capo di prima e seconda classe può proporre al Grande Ammiraglio un marinaio per l’assegnazione di una onoreficenza, fermi restando i requisiti richiesti per la stessa.
Le medaglie sono:
- Medaglie al Valore (Bronzo, Argento, Oro). Attribuibili al militare di marina distintosi per particolare valore nell'assolvimento di una specifica missione di combattimento. La Medaglia d'Oro viene assegnata in caso di morte o ferimento grave;
- Medaglie al Merito (Bronzo, Argento, Oro). Attribuibili al militare di marina distintosi per notevole intelligenza, pronta ubbidienza nonchè particolare spirito di collaborazione e di sacrificio nell'assolvimento dei propri doveri, o comunque per meriti particolari non connessi con azioni di combattimento;
- Medaglia di lungo servizio. Attribuibile al militare di marina che per oltre un anno sia iscritto nei registri della Marina Militare con continua presenza, fattivo spirito di collaborazione, impegno indefesso e irreprensibile condotta.
- Medaglie di campagna e di missione. Vengono create per ogni campagna militare a cui abbia partecipato la Marina militare Genovese di concerto con l’esercito. Possono venir create anche per una particolare missione, in particolar modo quelle di scorta ai convogli e di contrasto alla pirateria. Sono assegnate a tutti i militari che vi abbiano preso parte.
5.5 – Del servizio in Esercito
In casi di necessità il Consiglio potrà chiedere, comunicandolo preventivamente al Grande Ammiraglio, che i Capitani di Vascello, i Capi di prima e seconda classe e i marinai che hanno prestato giuramento, siano richiamati temporaneamente per servire nell’Esercito di terra.
In tal caso ai militari di marina sarà corrisposto lo stipendio giornaliero corrispondente all'inquadramento nell'Esercito di terra e i relativi benefici in caso di uccisione o ferimento.
Cessata la situazione di necessità i militari di marina rientrano nel servizio attivo della Marina.
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