Repubblica di Genova - République de Gênes
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Trattati con Ordini e gruppi vari

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Messaggio Da Ospite Mer Set 08, 2010 10:01 pm

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TRATTATO DI AMICIZIA TRA LA REPUBBLICA DI GENOVA E IL SOVRANO ORDINE MILITARE E NAVALE SEMPER FIDELIS


Nella loro Grande Saggezza, Sua Eccellenza Roberto Federico de' Montemayor, Visconte di Arcòla, Doge della Repubblica di Genova e Ruggero Margab d'Altavilla Marchese di Famagosta e Maestro dell'Ordine dei Semper Fidelis hanno deciso di stipulare il seguente Trattato.

Con questo Trattato, la Repubblica di Genova riconosce ed intende istituire legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine dei Semper Fidelis.


Art.I - Del Riconoscimento

La Repubblica di Genova riconosce il Sacro Ordine militare e navale dei Semper Fidelis, di seguito chiamati Cavalieri Semper Fidelis, come servitore e protettore della Fede Aristotelica e difensore dei deboli, dei malati e dei bisognosi.
La Repubblica di Genova, riconosce nell'ordine dei Semper Fidelis un alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Regni e Principati, nelle attività di sicurezza cittadina e nella difesa del proprio territorio.


Art.II - Del porto d'armi

Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori della Repubblica. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi.
Il loro utilizzo è sottomesso alle leggi regie e provinciali, ai precetti dell'Ordine ed è finalizzato al servizio della Giustizia Divina.


Art.III - Del diritto di passaggio

a)La Repubblica di Genova accorda il diritto di libera circolazione sul suo territorio a tutti i Cavalieri Semper Fidelis - salvo particolari situazioni di pericolo nazionale - singolarmente, in gruppi armati o inquadrati in eserciti, che operano per il bene dell'Umanità, a nome e Gloria di Dio.

b)La Repubblica di Genova accorda il diritto di attracco a tutte le navi della Flotta dei Semper Fidelis e di sbarco a tutti i suoi Cavalieri, consentendo l'attracco di 1 barca alla volta.
Nel caso in cui siano libere più banchine i comandanti dell'Ordine sentito il Prefetto si accorderanno di volta in volta con il capo porto.
Le navi della flotta Semper Fidelis, non possono però occupare tutti gli attracchi delle banchine.
La base principale della Marina dei Semper Fidelis attualmente è la Repubblica di Genova, parte del territorio del Sacro Romano Impero Germanico.


c) I Cavalieri Semper Fidelis per costituire un esercito sul territorio della Repubblica di Genova dovranno prima ottenere l'autorizzazione dalle autorità competenti, attraverso l'utilizzo dell'ambasciata, spiegando le motivazioni per cui intende costituire l'esercito.

Dal momento in cui la richiesta verrà presa in visione, il Doge o un suo delegato avranno 48 ore per dare una risposta.
Se una risposta non arriverà entro il termine stabilito, il permesso per costituire l'armata è da considerarsi negato sino a nuova comunicazione.

Qualora sia la Repubblica di Genova a richiedere l'intervento dell'esercito Semper Fidelis, tale richiesta si avvalorerà già del permesso di costituzione dell'esercito Semper Fidelis.


Art. IV - Della protezione

comma I

Così come la Repubblica di Genova riconosce e difende l'Ordine Semper Fidelis, la sua Regola e i suoi principi, L'Ordine dovrà proteggere la Repubblica di Genova da predatori, da qualsivoglia attacco interno o esterno mirato alla destabilizzazione dello stato legittimato.
Tale attività di difesa potrà essere svolta sia attraverso le vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari o tramite l'uso della flotta dell'Ordine.

comma II

Nel caso particolare di conflitto tra la Repubblica di Genova e gli altri Stati o entità, i Cavalieri Semper Fidelis avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi della Repubblica, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire rifornimenti alla popolazione.

comma III

Il Doge potrà chiedere l'intervento diretto dei Cavalieri Semper Fidelis in un eventuale conflitto qualora l'Esercito della Repubblica non fosse in grado di fronteggiare l'attacco.
I Cavalieri dell'Ordine, se necessario, entreranno nelle armate della Repubblica, ma in nessun caso potrà essere richiesta all'Ordine un'attività militare al di fuori dei confini dello stato, o diretta contro truppe appartenenti all'Ordine stesso o contro i suoi princìpi.
Tutte le attività militari verranno discusse con lo Stato Maggiore della Repubblica ed eseguite con l'autorizzazione del Sovrano e del Gran Maestro.


Art. V - Del mantenimento della pace e dell'ordine pubblico

I Cavalieri dell'Ordine potranno prestare il loro aiuto sotto qualsiasi forma a tutto la Repubblica, in caso si verificassero gravi eventi criminosi o gravemente pregiudizievoli all'ordine pubblico perpetrati da singoli o bande armate.
Il Prefetto potrà, previa autorizzazione del Governatore Provinciale, prendere contatto con il Gran Maestro dell'Ordine per definire le modalità dell'intervento.


Art. VI - Delle transazioni pecuniarie

Ogni transazione pecuniaria, o di derrate alimentari o di altro genere di conforto e ogni forma di auto tassazione dei Cavalieri Semper Fidelis è autorizzata e protetta dallo stato.
Tuttavia i Cavalieri Semper Fidelis provvederanno, preventivamente, a darne notizia ai Ministri dell'Economia e del Commercio o al Sindaco di competenza della città dove deve avvenire la transazione.
Essa è da considerarsi come transazione privata in ogni caso, l'Ordine si potrà appellare al presente Trattato per richiedere al Pubblico Ministero l'apertura di un processo per disturbo dell'ordine pubblico, contro chiunque infici, anche parzialmente dette transazioni segnalate. Sarà cura del Gran Maestro a presentare al PM, le prove a carico dell'imputato.
Qualora venisse a mancare la comunicazione al Sindaco o ai Ministri, e qualora la transazione non autorizzata infrangesse qualche legge (ad es. quella sulle merci non inerenti la propria professione, o sull'incetta), il Cavaliere Semper Fidelis verrebbe denunciato e processato.


Art. VII - Dell'isonomia

I Cavalieri Semper Fidelis sono tenuti a rispettare tutte le leggi repubblicane e provinciali, fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.


Art. VIII- Del dialogo

Allo scopo di meglio raccordare le attività di difesa del territorio della Repubblica da briganti e invasori, e di mantenere un costante dialogo, i Cavalieri Semper Fidelis invieranno e manterranno un proprio Ambasciatore presso il Castello di Savone, sede della Diplomozia della Repubblica di Genova.


Art. IX - Delle forze armate e dei membri residenti

a)In caso di conflitto nella Repubblica, qualsiasi Cavaliere Semper Fidelis avente ivi residenza principale, dovrà aiutare la popolazione del suddetto stato. Ove sia possibile sarà creato un reggimento o un esercito a protezione dei Municipi e della popolazione.
I Reggimenti Semper Fidelisi non sostituiscono le Milizie Cittadine ma le affiancano con pari dignità e diritto di vessillo.
Tali formazioni militari avranno prevalentemente caratteristica di guarnigioni statiche in tempi di pace. La loro formazione e spostamenti devono essere comunicati al prefetto e allo Stato Maggiore della Repubblica.


b) L'Ordine Semper Fidelis si impegna a fornire al Doge la lista dei propri componenti e quella dei presenti nella Repubblica , di qualsiasi nazionalità essi siano, aggiornandola ogni 30 giorni.
La Repubblica di Genova si impegna a non divulgare tali informazioni.


Art.X - Dei delitti e delle pene

Le sentenze emesse contro i Cavalieri Semper Fidelis saranno riconosciute valide e rese esecutive dai tribunali provinciali salvo se non lesive dei diritti sanciti dalla Carta dei Giudici e dagli organi di giustizia interna dello stesso.


Art. XI Delle controversie

Per qualsiasi difficoltà di interpretazione e/o applicazione degli articoli precedenti, i Cavalieri Semper Fidelis e la Repubblica di Genova, conferiranno l'incarico di trovare una soluzione amichevole ad una Commissione paritetica da loro nominata.


Art. XII - Della modifica del trattato

Il presente Trattato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.


Articolo XIII - della rottura del trattato

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente una lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .

c) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.



Il Trattato entrerà in vigore nel momento in cui verrà firmato dalle parti.

Genova, Giorno XX dell' VII° Mese Anno del Signore MCDLVIII

Per la Repubblica di Genova


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Doge della Superba Repubblica di Genova


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Per il Sovrano Ordine Militare e Navale Semper Fidelis

Ruggero Margab d' Altavilla
Marchese di Famagosta
Maestro dell' Ordine Semper Fidelis


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