Della Pubblicità delle leggi (abrogato)
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Della Pubblicità delle leggi (abrogato)
Art. 1 Le leggi , i Decreti , i Regolamenti ed i Trattati tra Stati della repubblica devono essere diffuse e divulgate ai sensi della presente legge affinché tutti possano prenderne visione . Il Doge con il voto del Consiglio può non rendere pubblici i Trattati tra Stati quanto questi afferiscono alla sicurezza nazionale o la cui conoscenza pubblica costituirebbe un pericolo per lo Stato .
Art.. 2 1 Le leggi , i Decreti , i Regolamenti ed i Trattati tra Stati della repubblica sono resi pubblici con la pubblicazione oltre IG in Principato/Castello/leggi e decreti anche nell’apposita Bacheca nella Taverna della Repubblica .
Art. 3 E’ fatto obbligo ai Sindaci della Repubblica di comunicare al Doge ogni Decreto da loro emesso prontamente e , salvo urgenza , 24 ore prima della entrata in vigore .
Art.. 2 1 Le leggi , i Decreti , i Regolamenti ed i Trattati tra Stati della repubblica sono resi pubblici con la pubblicazione oltre IG in Principato/Castello/leggi e decreti anche nell’apposita Bacheca nella Taverna della Repubblica .
Art. 3 E’ fatto obbligo ai Sindaci della Repubblica di comunicare al Doge ogni Decreto da loro emesso prontamente e , salvo urgenza , 24 ore prima della entrata in vigore .
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