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Della Procedura Penale (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Gio Ott 16, 2008 11:32 am

Pubblicata il 10-16


DELLA PROCEDURA PENALE

PREMESSA

L'azione penale è obbligatoria. E' diritto-dovere del cittadino, che venga a conoscenza di un reato, presentare denuncia presso l'ufficio del Prefetto. La comunicazione dovrà contenere tutti i dati relativi al reato senza l'omissione di alcun, seppur minimo particolare, per garantire la corretta ed equa applicazione dell Giustizia

FASE INQUIRENTE

Il prefetto è il responsabile della fase inquirente.

Egli opera direttamente o tramite delegati appositamente nominati. Il prefetto può nominare 2 o più delegati per ogni città detti VICEPREFETTI . I viceprefetti vengono scelti fra i cittadini con almeno 20 PR con fedina penale pulita ed i loro nomi devono essere obbligatoriamente inseriti negli appositi registri presenti in Camera Prefettizia. La nomina dovrà poi esser posta all'attenzione della popolazione ed alle autorità locali, tramite comunicazione del Prefetto od anche da parte di un suo delegato.

Il Prefetto (o l'apposito Vice Prefetto), dietro denuncia di un cittadino o in seguito a propria indagine, ha il compito di raccogliere le prove e valutarne la coerenza formale. Qualora i dati in possesso delle autorità risultassero oggettivamente idonei (anche se solo in maniera apparente)alla realizzazione di una qualsiasi fattispecie di reato prevista dal nostro codice, il prefetto o l'apposito delegato avranno l'obbligo di postare la denuncia contenente tutti dati relativi all'accaduto, nell'apposito "Ufficio del PM della Repubblica"

Ai funzionari della Prefetura, spetta dunque, il solo compito di verificare la corretezza formale (screen leggibile, nominativi chiari, prove congruenti) della denuncia senza entrare nel merito dei fatti.

Se la denuncia di un cittadino non dovesse essere accolta dalla prefettura il cittadino ha facoltà di appellarsi al Doge mediante appello pubblico in Camera della corte. Il Doge dovrà dare riscontro all'appello del cittadino ed una volta valutati i fatti avrà il potere incontestabile di accettare o rifutare la richiesta posta in essere. In caso di esito positivo e quindi in caso in cui la richiesta avanzata, venga accolta dal doge, egli stesso ne dara comunicazione formale al pubblico ministero utilizzando il solito subforum della taverna genovese.

Il doge nel più breve tempo possibile e comunque in un tempo massimo di quindici giorni dalla pubblicazione della richiesta avrà l'obbligo di comunicare l'esito della propria decisione, anche a mezzo autorità differenti.

L'accoglimento dell'istanza dovrà essere comunicato nell'apposito topic adibito alle denunce in modo che il pubblico ministero possa procedere all'apertura del processo

L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato per iscritto dalle autorità ed inviato allo stesso che avrà poi la facoltà di pubblicarne il contenuto integralmente.

La denuncia da parte della prefettura viene fatta in maniera tale da isolare i singoli reati anche se commessi a breve distanza tra loro. Per ciascuno dei reati individuati andrà quindi postata una differente denuncia ed aperto un differente processo.

FASE ISTRUTTORIA

Il pubblico ministero nello svolgimento delle sue mansioni non potrà procedere all'apertura di un processo se la denuncia di reato non è presente nel proprio ufficio in taverna della Repubblica. Lo stesso pubblico ministero avrà poi l'obbligo di aprire gli eventuali processi a carico di cittadini e stranieri entro e non oltre il limite di una settimana dall' avvenuta presentazione della denuncia.

Il giudice avrà poi l'obbligo di emettere un verdetto per tutti i processi indetti dal Pubblico ministero o dal Sindaco in carica, entro e non oltre i 60 giorni dall'avvenuta apertura degli stessi.

RESPONSABILITA'

In caso di mancato rispetto della tempistica accordata, qualora non vi siano stati avvicendamenti nella carica nell'arco della stessa legislatura, il prefetto (od il suo delegato), il pubblico ministero ed il giudice dovranno essere sottoposti a richiamo pubblico da parte della massima autorità della Repubblica. In caso di reiterati ritardi essi potranno essere rimossi dall'incarico ed eventualmente denunciati per disturbo dell'ordine pubblico.

Per il giudice, le precedenti sanzioni non saranno ritenute applicabili qualora i processi per i quali non vi sia stata l'emissione del verdetto fossero quelli, indetti direttamente dalla Santa Inquisizione.

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