Repubblica di Genova - République de Gênes
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Regolamento dell'esercito della Repubblica di Genova (in vigore dal 1/6/1461)

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Messaggio Da weissmatten Sab Giu 01, 2013 9:52 am

Vitello ha scritto:[rp]
Genova, addì 1 Giugno 1461

La presente Legge abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni normative sull'Esercito della Superba.
Essa entrerà in vigore a partire dalle ore 04,01 del giorno 1 giugno 1461.




                      Regolamento dell'esercito della Repubblica di Genova (in vigore dal 1/6/1461) N62xc2



Regolamento dell'Esercito della Repubblica di Genova.



PRINCIPI E IDEALI.

1. Amore per la Repubblica di Genova e per le sue istituzioni.
2. Difesa del territorio e degli interessi della Repubblica di Genova.
3. Fedeltà alla Repubblica comprovato dal giuramento fatto di servire la Stessa.
4. Guida e riferimento per i cittadini.
5. Organizzazione, efficienza e dedizione per un efficace funzionamento delle Forze Armate.
6. Integrazione profonda col territorio, addestrato a reazioni in caso di crisi e strutturato e gerarchicamente guidato.
7. Gruppo di base gestito sia da una parte politica che da una prettamente militare.

CAPITOLO I

STATUTO



Articolo 1
I membri delle Forze Armate sono tutti coloro che hanno fatto domanda di arruolamento e prestato giuramento.

Articolo 2
1. L’ammissione di una persona nell'Esercito della Repubblica è effettuata tramite decisione da parte del Generale di Stato Maggiore.
2. Il responsabile della Tenenza cittadina è tenuto a controllare che il candidato goda della fiducia di almeno una delle fra i seguenti personaggi: Doge, Membro del Governo ,Sindaco, Comandante della Milizia, Capitano del popolo, un Ufficiale dell'esercito.
3. Lo Stato Maggiore, su richiesta di uno dei suoi membri, tramite votazione a maggioranza può revocare entro un mese senza ricorso alla Corte Marziale l'ammissione di qualsiasi membro delle Forza Armate.
4. L’Araldo ufficializza le ammissioni e ha cura che il candidato ottenga i dovuti accessi.

Articolo 3
Un membro dell'Esercito della Repubblica che abbia agito in contrasto con i fini e i principi dello stesso o che abbia disobbedito ad un ordine può essere allontanato con giudizio da parte della Corte Marziale su proposta di almeno un Ufficiale dell'Esercito o da un membro dello Stato Maggiore.

Articolo 4
1. Fanno parte della Corte Marziale i membri dello Stato Maggiore più il Giudice
2. Il Generale che ha eventualmente presentato un membro delle Forze Armate non partecipa alla Corte Marziale qualora lo stesso si trovi imputato.
3. La partecipazione alla Corte Marziale è altresì esclusa qualora un membro della stessa sia parte in causa nel processo come imputato.

Articolo 5
Fanno parte del Direttivo Il Doge, il Generale di Stato Maggiore, il Capitano, il Sergente e il Prefetto corrisponde alla Commissione di Difesa del Consiglio della Repubblica.

Articolo 6
Fanno parte dello Stato Maggiore il Doge, il Generale di Stato Maggiore, il Capitano, l'Araldo, il Sergente e i Generali

Articolo 7
La presenta Carta abroga il precedente Regolamento dell'Esercito in vigore.


CAPITOLO II

IL DIRETTIVO


Articolo 1
Ha la responsabilità di gestione del corpo militare repubblicano quando la questione esula dalle competenze e responsabilità di un singolo membro della Commissione Difesa.

Articolo 2
Le decisioni vengono prese a maggioranza salvo la nomina e la revoca dei Generali che devono avvenire per unanimità.



CAPITOLO III

LO STATO MAGGIORE


Articolo 1

-Doge
1. Il Doge è il Capo delle Forze Armate della Repubblica, le quali vengono gestiti tramite le istituzioni della presente Carta.
2. Il Doge, in qualità di primo rappresentante della Repubblica, è l'unico a detenere il potere di dichiarare lo Stato di Guerra.
3. In caso di Stato di Guerra i suoi ordini valgono più di quelli del Generale di Stato Maggiore.
4. Tutti gli organi militari gli devono obbedienza.
5. Come previsto dalla Charta Ianuensis nel caso in cui per assenza del Doge il potere sia detenuto dal Vicario, quest’ultimo potrà esercitare tutti i poteri previsti negli articoli precedenti purché con voto favorevole a maggioranza semplice dei consiglieri.

Articolo 2

-Generale di Stato Maggiore
1. Viene nominato dal Doge della Repubblica secondo le modalità previste dalla Charta.
2. Decide circa lo schieramento e l'apertura degli Eserciti sul territorio genovese.
3. Rende noto preventivamente allo Stato maggiore quali azioni intende compiere e si confronta con i membri dello stesso al fine di individuare le tattiche e le strategie migliori.
4. In situazioni particolari di emergenza ha la facoltà di prendere decisioni autonomamente senza informare prima lo Stato Maggiore.
5. Non è perseguibile per le decisioni prese sul campo, salvo contravvenire a ordini espliciti
6. Tutti i soldati gli devono obbedienza
7. Può richiedere esercitazioni per i suoi uomini. E' tenuto ad informare lo Stato Maggiore di tali esercitazioni con un anticipo di 48 ore.

Articolo 3

-Capitano
1. Comanda l'Esercito Regolare della Repubblica secondo le modalità previste dalla Charta ed è sottoposto al Doge e al GSM
2. Deve tenere alto il morale della truppa e segnalare criticità e problemi al riguardo
3. E' il responsabile del suo Esercito e risponde dell'operato dei suoi uomini
4. Non è perseguibile per le decisioni prese sul campo, salvo contravvenire a ordini espliciti
5. Tutti i soldati gli devono obbedienza
6. Può richiedere esercitazioni per i suoi uomini. E' tenuto ad informare lo Stato Maggiore di tali esercitazioni con un anticipo di 48 ore
7. Coordina tutti i soldati dell'esercito, spostandoli secondo le esigenze sul territorio.[i]

Articolo 4

-Sergente
[i]1. E' il responsabile del reclutamento, coordina le tenenze cittadine, agisce conformante a quanto previsto dalla Charta.
2. Notifica la consegna delle armi via mandato
3. Deve notificare la lista dei mandati, completi della documentazione (screen) relativa al contenuto e alle modalità di impiego degli stessi, in apposita sala in tesoreria e/o in armeria
4. Da supporto consultivo nello stato maggiore per la pianificazione delle missioni
5. Gestisce l'Armeria
6. E'furiere dell'Esercito Regolare Repubblicano se è presente all'interno dell'Esercito

Articolo 5

-Generali
1. Vengono Nominati dal Generale di Stato Maggiore ed approvati dal Direttivo
2. Comandano un esercito della Repubblica
3. L'apertura di tale Esercito è subordinata all'ordine del GSM
4. Restano in carica fino alla revoca da parte del Generale di Stato Maggiore o fino a pronunciamento della Corte Marziale
5. Il dislocamento sul territorio è deciso dal Doge e/o dal Generale di Stato Maggiore
6. Una volta entrate nel suo esercito, tutte le lance, anche se non assegnate alla loro divisione, si trovano sotto il loro comando.
7. Sono i responsabili del loro esercito e rispondono dell'operato dei loro uomini
8. Gli uomini a loro assegnati devono seguire le loro direttive
9. Si coordina con gli altri generali e consulta lo Stato Maggiore per pianificare le strategie militari
10. Possono richiedere truppe al Capitano per le assegnazioni
11. Possono richiedere scorte al Ministro del Commercio per il rancio
12. Possono richiedere mandati monetari allo Sceriffo per le paghe
13. Notifica le promozioni per gli uomini a lui assegnati
14. Possono richiedere esercitazioni per i loro uomini E' tenuto ad informare lo Stato Maggiore di tali esercitazioni con un anticipo di 48 ore

Articolo 6

-Responsabile Tenenza cittadina
1. Ha il contatto diretto con i cittadini, egli si occupa di reclutare nella città di competenza nuovi futuri soldati, descrivendo la struttura organica dell'esercito, e le agevolazioni che porta la vita militare.
2. Viene nominato direttamente dal Sergente
3. La durata dell'incarico è a discrezione del Sergente, il quale nel caso notasse mancanze nell'operato ha la facoltà di rimuoverlo.

CAPITOLO IV

LA TRUPPA


Articolo 1
1. E' formata da tutti gli effettivi in forza all'Esercito.
2. E' Organizzata per Gradi ed è divisa in Ufficiali, Fanti
3. E' tenuta a rispettare gli ordini dei superiori.

Articolo 2
Vengono istituiti i seguenti Gradi per la Truppa

1 -Ufficiali

1.1 Furiere (solo su nomina):
- E' il logista dell'esercito di un Generale ed è nominato dal Generale stesso
- Nell'Esercito Regolare il ruolo di furiere viene ricoperto dal Sergente se presente all'interno dell'Esercito
- è il portavoce del generale verso la truppa e vice versa
- partecipa con il suo generale alla definizione delle missioni in modalità consultiva
- coordina i capilancia dell'esercito del generale di riferimento e gli assegna gli ordini del generale
- sono i responsabili della gestione delle licenze e della salmeria dell'esercito in cui si trovano

1.2 Capolancia (solo su nomina):
- deve essere nobile IG
- E' il responsabile di una lancia (reggimento da 8 )
- Sono al massimo 7 per città e sono sotto il comando del Tenente incaricato per la Tenenza cittadina
- Nel momento in cui entrano in un esercito, assieme alla sua lancia passa sotto il comando del Generale dell'Esercito in cui sono entrati
- Gestiscono il loro reggimento
- Eseguono gli ordini del generale in comando
- Sono nominati dal Capitano della Repubblica

2 -Soldati semplici

2.1 - Cavaliere scelto: Chi ha l'alta nobiltà + pacchetto esercito
2.2 - Cavaliere: Chi ha l'alta nobiltà
2.3 - Scudiere/ Lanciere/ Arciere/ Balestriere/ Picchiere

Articolo 3

Assegnazione del ruolo per i soldati semplici

- Scudiere ..............0-50 forza
- Lanciere ..............51 - 100 forza
- Arciere ...............101 -150 forza
- Balestriere ...........151 - 200 forza
- Picchiere .............201 - 255 forza

Articolo 4
Vengono istituite le seguenti Tipologie di Truppa
- Regolari
- Volontari
- Milizie cittadine

Articolo 5
Un'ulteriore divisione è costituita dagli Ordini Militari ed Associazioni militari riconosciute. Esse possono dotarsi di un'organizzazione interna propria secondo i loro statuti e regolamenti come previsto da un apposita legge.

Articolo 6

-Regolari
1. Sono le truppe Regolati della Repubblica
2. Devono Pronunciare il Giuramento dei Regolari
3. Restano in ferma obbligatoria per il mandato Consiliare, pena processo per Tradimento
4. Possono confermare l'appartenenza alla formazione del nuovo Consiglio eletto o lasciare le fila senza conseguenze
5. Ricevono una paga fissa giornaliera, per tutta la durata della ferma.
6. Per la mobilitazione devono ricevere comunicazione 24 ore prima da parte del responsabile della tenenza cittadina
7. Devono comunicare al Tenente di riferimento licenze e congedi pena denuncia alla corte marziale per diserzione
8. Devono comunicare al Sergente gli aggiornamenti delle statistiche che prevedono una modifica di cc (passaggi chiave, acquisto spade, bastoni, scudi)
9. In periodo di guerra devono passare dalla Caserma (forum esercito) almeno una volta al giorno e lasciare in un foglio firma la loro presenza, salvo congedi, licenze o deroghe particolari richieste allo Stato Maggiore

-Volontari
1. Sono le truppe Volontarie della Repubblica
2. Devono Pronunciare un giuramento di fedeltà alla Repubblica
3. Possono interrompere la loro collaborazione con un preavviso di 48 ore
4. Ricevono agevolazioni sull'acquisto di materiale bellico solo durante periodi di Guerra

-Milizie cittadine
1. Sono regolamentate da un apposita legge


Articolo 7

-Ordini Militari ed Associazioni militari
1. Sono gli Ordini riconosciuti dalla Repubblica che hanno un trattato con la Repubblica stessa.
2. Ricevono una paga da concordare tra Direttivo e i Comandanti dell'ordine.
3. Giurano fedeltà alla Repubblica
4. Modi e termini della collaborazione tra gli ordini e la Repubblica sono sanciti dai trattati tra i due soggetti.

CAPITOLO V

LA LOGISTICA


Articolo 1
La Logistica si compone di tutti i membri dell'Esercito il cui ruolo è quello di sostenere attraverso la fornitura di Servizi lo Stato Maggiore.

Articolo 2

Armeria: assegnata al Sergente
1. E il responsabile del reperimento di armi limitatamente all'esercito repubblicano
2. Gestisce l'armamento dei soldati tramite mandati
- prestiti
- assegnazioni
- mobilità delle armi
- le armi distribuite si considerano comunque in prestito e vanno restituite al sergente alla fine della ferma
- nel caso di mancata restituzione il militare verrà processato dalla corte marziale
3. Per ordinazioni di armi deve fare un'apposita richiesta nell'ufficio del Ministro del Commercio
4. Deve notificare l'assegnazioni di armi in apposito tread in Esercito


Tesoreria: assegnata allo Sceriffo
1. Gestisce la tesoreria, è il contabile
2. Gestisce il conto economico dell'esercito inteso come insieme delle divisioni
- Avalla le spese coordinandosi con il Direttivo
- Stanzia i fondi al Sergente per le paghe
- Fa mandati ai Generali per le paghe delle divisioni dopo l'approvazione del Direttivo
3. Deve notificare la lista dei mandati, completi della documentazione (screen del mandato) in apposito tread nelle sale dell'esercito.


Magazzino: assegnata al TM
1. Gestisce il magazzino, è il magazziniere
2. Gestisce l'inventario dell'esercito inteso come insieme delle divisioni
- fornisce Rancio (Cibo)
- Avalla la fornitura di scorte coordinandosi con il Direttivo
3. Distribuisce le scorte
- rancio ai generali dopo approvazione del Direttivo
4. Deve notificare la lista delle distribuzioni, completi della documentazione relativa (screen del mandato) in apposito tread nelle sale dell'esercito.


Araldica: assegnata all'Araldo
1. Gestisce il corpo di Araldica
2. E' il responsabile dell'intelligence e ne organizza mezzi e metodi
3. Ha il compito di tenere informato il Direttivo
4. Può scegliersi un corrispondente per città
5. Tiene riservati i suoi contatti, non è tenuto a dichiarare le fonti tranne che su espressa richiesta del Doge e del Giudice nel caso in cui siano rilevanti per procedimenti in corso presso la Corte Marziale o il Tribunale Civile.
6. Gestisce i Blasoni e tiene i rapporti con il Collegio di Araldica Italiano per conto dell'Esercito
7. Mantiene un Diario dell'Esercito con la sua Storia e le sue imprese
8. E' il gestore della Biblioteca dell'Accademia

Articolo 3
Ogni assegnatario ha la responsabilità e il compito di organizzare il proprio ufficio logistico, ne risponde direttamente davanti alla Corte Marziale


CAPITOLO VI

LA CORTE MARZIALE


Articolo 1
E' Formata dal Doge, dal Giudice, dal Capitano, dal Sergente dal Prefetto e da tutti i Generali in carica, i quali compongono il Collegio giudicante

Articolo 2
Ha la responsabilità di giudicare i reati commessi dai militari durante la loro permanenza in esercito

Articolo 3
Si definiscono militari tutti coloro hanno prestato Giuramento alla Repubblica.

Articolo 4
Le decisioni prese dalla corte marziale vengono attuate dal giudice in carica, il Collegio giudicante delibera a maggioranza.

Articolo 5
- Iter del processuale (GDR)
Ogni processo viene svolto seguendo questi passi:
- Ingresso del Carceriere/Esecutore che accompagna alla sbarra l’imputato e successivo ingresso dell’Accusa e della Difesa.
Come ultimo, ingresso del Collegio giudicante.
- L’Accusa inizia il processo vero e proprio indicando i capi d’accusa al Collegio, fornendo le prove che dimostrino la colpevolezza dell’imputato.
- La Difesa può controbattere e fornire prove a discolpa.
- Finita questa prima fase, possono susseguirsi richieste dalle due parti di presentazione di un massimo di due testimoni per accusa e difesa,
al fine di non rallentare troppo il processo.
- Il Collegio quindi, dopo aver ascoltato le arringhe finali di Accusa e Difesa, deciderà la sentenza che verrà comunicata al Capitano.
Questi dovrà interpellare il Giudice Consigliere della Repubblica per approvare il processo.
Se il Giudice considera valido il processo e adeguata la pena secondo i canoni della Carta dei Giudici, si procede con la pronuncia “in aula” della sentenza da parte del Giudice.
- L’esecuzione della sentenza avviene IG tramite il Giudice Consigliere in carica.
Possono assistere al processo tutti i militari ma non potranno interferire in alcun modo.


CAPITOLO VII

GIURAMENTO


Articolo 1

Per diventare militare occorre essere almeno di livello uno e bisogna prestare il seguenti giuramenti allo Stato Maggiore:

Articolo 2
Citazione:

[hrp]GIURAMENTO DI LEALTÀ
Io, __________________________, giuro solennemente di servire sempre La Repubblica , sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa.
Giuro di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede la Repubblica e le sue Istituzioni.
Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.[/hrp]


Articolo 3
Citazione:

[hrp]GIURAMENTO DEL SEGRETO
Io, __________________________, giuro solennemente che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad alcuno che non ne abbia legittimamente diritto le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito della Repubblica.[/hrp]


CAPITOLO VIII

DIRITTIE DOVERI FONDAMENTALI


Articolo 1
- della gerarchia e dell'Obbedienza
Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.
EGli deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale.
In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve informarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore.
Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Articolo 2
- della Disposizione
In caso di Stato d'Allerta, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo
(lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere …) se non a fine giornata quando sarà ormai palese che per quel giorno non si è reso necessario il suo apporto.

Articolo 3
- della Diserzione
Ogni membro delle Forza Armate Genovesi è sottoposto al codice penale militare e ogni sua mancanza alle consegne si configura come reato di Tradimento

Articolo 4
- dell'Immunità
I militari della Repubblica, che commettono reato all’interno di azioni autorizzate dallo Stato Maggiore non sono soggetti a processo.
I Generali sono sempre responsabili di eventuali reati commessi da eserciti da loro guidati all'interno di azioni non autorizzate dallo Stato Maggiore.

Articolo 5
- dell'Esonero dal servizio
Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città del Ducato o nel Consiglio, può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Articolo 6
- del Segreto Militare
Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese. Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum delle Forze Armate, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore

Articolo 7
- dell'Appartenenza
Ogni membro dell'Esercito Repubblucano si impegna a non appartenere a nessun altro Gruppo Militare che non sia tra gli Associati dell'Esercito stesso, con l'esclusione delle milizie cittadine volontarie.
Gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Esercito sono preminenti rispetto a quelli derivanti dalle milizie cittadine volontarie.

Articolo 8
- della Responsabilità individuale
Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti la propria Condotta, oltre che la sezione generale del forum dedicato all'Esercito, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante.
La mancata frequentazione del forum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti relativi all’Esercito della Repubblica di Genova, non saranno tollerati soprattutto nel caso in cui impediscano al soldato di svolgere le proprie mansioni e di compiere il proprio dovere.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza della Repubblica, ogni militare ha in dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale.
Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore.
Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Articolo 9
- del Comando
Ogni Capolancia deve tenersi informato presso il proprio Generale della propria Condotta in maniera periodica, in via non ufficiale, e a sua volta deve informare i propri soldati circa eventuali ordini o chiarimenti.
E' diritto e dovere dei Tenenti creare e gestire i gruppi armati o reggimenti di appartenenza dell'Esercito nelle proprie città, nei modi che ritengono opportuni.
Ogni creazione o modifica deve essere comunicata in via ufficiale al Capitano.
E' dovere dei Tenenti controllare e segnalare arrivi "sospetti" nella propria città o nodo di controllo.
E' possibile agire d'iniziativa per la difesa della città d'appartenenza in maniera preventiva, qualora mancassero organi di controllo volontario.
E' diritto dei Generali riprendere disciplinarmente i propri soldati in via ufficiale o meno.
Può scegliere, a seconda della gravità, di fare rapporto e comunicare quanto avvenuto allo Stato Maggiore, il quale prenderà provvedimenti.

Articolo 10
- della Licenza
E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc...
E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza.
Sono esonerati da questo obbligo Capitano e Sergente i quali possono spostarsi liberamente per il Ducato.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Allerta qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città della Repubblica di Genova essi si trovino, in modo che possano essere di supporto all'esercito più vicino.

Articolo 11
- della Comunicazione
E' dovere di ogni militare, in particolare per i Capilancia, prestare attenzione ai modi con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.

Articolo 12
- dell'Esternazione del pensiero politico
E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno del forum dell'Esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio della Repubblica e delle sue Istituzioni.

Articolo 13
- dell'Accusa
E' diritto di ogni ufficiale militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi alla Corte Marziale per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta alla Corte Marziale decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Articolo 14
- delle Paghe
E' diritto di ogni militare ricevere una paga e il rancio in seguito alla mobilitazione. Il calcolo della paga spetta al Doge coadiuvato dallo Sceriffo.

Articolo 15
- della Condanna
Ogni militare che trasgredisce ad un qualunque articolo della Carta dell'Esercito, può essere oggetto di provvedimenti o condanne che variano dal semplice richiamo fino a processi per Alto Tradimento.


CAPITOLO IX

ACCADEMIA


Verrà istituita un'accademia dove tutti i PG potranno fare esperienza di piccole missioni e potranno aumentare la propria forza fino ad entrare ufficialmente nell'esercito, per entrare a far parte di questa accademia bisognerà presentare domanda tramite PM al responsabile dell'accademia. La suddetta accademia verrà organizzata come segue:

-Potranno presentare regolare domanda di ammissione all'accademia solo i PG di livello 1 o superiore

-L'accademia verrà gestita e controllata da un liv. 3 militare scelto dal Doge.

-Verranno istituiti dei corsi teorici che possono essere pubblicati in un topic della taverna della Repubblica o della caserma dell'esercito

-Durante la permanenza nell'accademia ci saranno anche dei corsi pratici che consisteranno nel prendere parte a missioni militari di secondo piano (caccia al brigante, scorta etc.) sempre comandate da liv 3 esperti in modo tale da far fare esperienza agli aspiranti soldati.




      Erazmus Ciolek Witelo della Rovere
      Doge della Repubblica di Genova


      Regolamento dell'esercito della Repubblica di Genova (in vigore dal 1/6/1461) Genverzn8






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