Repubblica di Genova - République de Gênes
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Della regolamentazione degli Ordini - 1.a parte (art.1 - art.5) (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Lun Mar 09, 2009 10:37 am

DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORDINI 09-03-1457

art.1 definizione
Gli Ordini cavallereschi sono distinti nelle seguenti tre categorie:
- Cavalieri di Croce o Ordini Crocesegnati (legati alla Chiesa)
- Cavalieri di Collana o Ordini Dinastici (legati ad una Provincia)
- Cavalieri di Sperone (Indipendenti).

Gli Ordini di Croce devono ricevere il riconoscimento delle Autorità Ecclesiastiche, gli altri da parte del Collegio di Araldica e quelli di Collana anche del Doge regnante.

art.2 dell'arruolamento
gli Ordini possono arruolare sul territorio della Repubblica di Genova solo dopo avere ottenuto il riconoscimento dall'organo competente oppure avere presentato domanda al Doge. Per gli ordini cavallereschi nazionali questa procedura è superflua in quanto è necessario il riconoscimento del Doge per ottenere quello del Collegio di Araldica.

art.3 della domanda al Doge
per motivi di rispetto alle autorità locali tutti gli Ordini devono sempre chiedere l'autorizzazione preventiva per arruolare, aprire uffici, caserme e quant'altro necessario alla loro attività. In particolare per gli Ordini militari religiosi anche se un concordato preveda la possibilità alle autorità ecclesiastiche di avere proprie armate si ritiene doveroso chiedere il permesso prima di iniziare le attività sul territorio della Repubblica di Genova.

art. 4 formulario della domanda
- per Ordini di Sperone genovesi
Io (nome e cognome e titolo nobiliare) domando all'Illustre Doge della Repubblica di Genova permesso di arruolamento sul territorio della Repubblica e il permesso di aprirvi caserme.
Nome dell'ordine :
Data di creazione :
Scopi dell'ordine :
Nome del Gran Maestro :
Effettivi dislocati nella Repubblica di Genova :
Nome e titolo del nobile genovese al quale l'ordine è fedele :
Data di avvenuto riconoscimento da parte del Collegio di Araldica :
Terra assegnata da questo nobile all'ordine :
Reggente di questa terra :
Statuto in allegato
Testo da firmarsi dai rappresentanti dell'ordine :
L'ordine ……………………………………………………… ha preso conoscenza dei diritti e dei doveri d'un ordine appartenente a un nobile genovese e s'impegna a rispettarli.

- per Ordini Cavallereschi genovesi
Nome dell'ordine :
Data di creazione :
Scopi dell'ordine :
Nome del Gran Maestro :
Effettivi dislocati nella Repubblica di Genova :
Statuto in allegato
Testo da firmarsi dai rappresentanti dell'ordine :
L'ordine ……………………………………………………… ha preso conoscenza dei diritti e dei doveri d'un ordine appartenente alla Repubblica di Genova e s'impegna a rispettarli.

- per Ordini stranieri e Ordini Militari Religiosi
Nome dell'ordine :
Data di creazione :
Scopi dell'ordine :
Nome del Gran Maestro :
Effettivi dislocati nella Repubblica di Genova :
Entità a cui va la fedeltà :
Statuto in allegato
Testo da firmarsi dai rappresentanti dell'ordine :
L'ordine ……………………………………………………… ha preso conoscenza dei diritti e dei doveri d'un ordine straniero (o di un Ordine militare religioso) e s'impegna a rispettarli.

art. 4 diritti e doveri degli Ordini stranieri e religiosi militari

a) Clausole generali.
a.1 definizione
Un ordine straniero è un ordine che si riconduce ad un'entità straniera ovvero il papa o la Chiesa
a.2 riconoscimento
a.2.1 Con il presente trattato, la Repubblica di Genova riconosce l'ordine ................................................... come " ordine straniero" ed autorizza i suoi membri a restare sul suolo genovese
a.2.2 Per il presente trattato, l' ordine .......................................... riconosce la Repubblica di Genova ed accetta d'essere sottoposto alle clausole che disciplinano lo statuto degli " ordini stranieri"
b): Procedura di riconoscimento
b.1 domanda
L'ordine compila il formulario di riconoscimento e l'invia al Doge. Quest'ultimo ha una settimana per studiarlo e lo trasmette con parere al consiglio della Repubblica che delibererà.
b.2 Periodo transitorio
al termine della settimana, se il riconoscimento è accordato, un periodo transitorio di 3 mesi avrà inizio. Al termine di questo periodo, il riconoscimento sarà soggetto ad un nuovo esame. Se i termini del trattato sono stati rispettati, sarà confermato. Se questo non saranno stati rispettati, il riconoscimento sarà annullato ed i suoi membri dovranno lasciare la Repubblica Se questo non saranno stati rispettati, il riconoscimento sarà annullato ed i suoi membri dovranno lasciare la Repubblica, oppure abbandonare pubblicamente l' ordine, e giurare pubblicamente di non rientrarci più. L'ordine potrà fare una nuova domanda di riconoscimento solo dopo 2 mesi. Il riconoscimento può essere sospeso su semplice decisione del consiglio della Repubblica.
c) Diritti accordati ad un ordine straniero
c.1 rappresentanza
L'ordine può in qualsiasi momento richiedere l'apertura d'una ambasciata per discutere con la cancelleria.
c.2 Movimenti di truppe
L'ordine può organizzare spostamenti di corpo armato o lance previo accordo del Doge o del Capitano in rispetto della legge sui gruppi armati e della Legge Marziale ove introdotta
d) Obblighi per un ordine straniero
d.1 informazione
L'ordine è obbligato a comunicare allo Stato Maggiore ogni informazione che riguarda la sicurezza della Repubblica. Deve ogni mese informare lo Stato Maggiore delle sue forze effettive
d.2 difesa
L'ordine deve impegnarsi a non nuocere mai alla Repubblica di Genova ed ai Genovesi. In caso di conflitto che mette in causa la Repubblica, l'ordine deve contribuire alla difesa della medesima e lavorare in collaborazione con l'esercito. Se si rifiuta, i suoi membri divranno lasciare le terre genovesi per tutta la durata del conflitto
d.3 giustizia
d.3.1 L' ordine riconosce il diritto al tribunale Genovese di giudicare per reati i suoi membri in eventuale difetto.
d.3.2 Ogni prova presentata dall'ordine deve rispettare ed essere conforme al diritto genovese per essere ammissibile dinanzi alla giustizia della Liguria .
d.3.3 L' ordine può sottoporre alla giustizia, i frutti della sua indagine contro i criminali ed i delinquenti. Tuttavia, le messe in carico non saranno effettive che dopo indagine del polo giustizia genovese che si pronuncerà sull'ammissibilità delle prove e testimonianze, con procedura che garantisca la libertà e l'indipendenza della giustizia genovese.
d.3.4 I membri dell'ordine, presenti in occasione d'azione militare o d'atto criminale, s'impegnano ad aiutare le forze legittime a ristabilire l'ordine e la pace.

art.5 diritti e doveri degli Ordini cavallereschi
a) Clausole generali.
a.1 definizione.
Un ordine detto cavalleresco è un ordine fedele alla Repubblica di Genova o al Marchesato delle Alpi occidentali,
a.2 riconoscimento.
Con il presente trattato, la Repubblica di Genova riconosce l'ordine ................................................... come ordine cavalleresco
b) Procedura di riconoscimento
b.1 domanda.
L'ordine compila il formulario di riconoscimento e l'invia al Doge. Quest'ultimo ha una settimana per studiarlo e trasmetterlo con parere al Consiglio della Repubblica.
b.2 Periodo transitorio.
Al termine di quest'esame, il riconoscimento è accordato, ma un periodo transitorio di 3 mesi inizierà per permettere all' ordine di mettersi in regola con il Collegio di Araldica. Al termine di questo periodo, la cartella sarà soggetto ad un nuovo esame. Se le condizioni sono soddisfatte ed i termini del trattato rispettati, il riconoscimento sarà confermato. Se questo non è il caso, i diritti di cui beneficia l'ordine a titolo del riconoscimento saranno sospesi. L'ordine potrà fare una nuova domanda di riconoscimento al termine di 2 mesi.
c) Diritti accordati ad un ordine cavalleresco
c.1 Ottenimento d'una signoria.
il Doge può assegnare un titolo nobiliare al Capo dell'Ordine, vincolandolo al solo periodo in cui sarà a capo del medesimo. L'ordine dovrà nominare un reggente che diventerà signore della terra per il suo ordine dopo avere prestato fedeltà come nobile alla Repubblica di Genova.
c.2 rappresentanza.
L'ordine dovrà dare pieno accesso al Doge ai suoi uffici per garantire la massima trasparenza.
c.3 arruolamento.
c.3.1 Ogni membro dell'ordine è legittimato a promuoverlo con ogni mezzo e ad aprire un ufficio d'arruolamento nel forum. Il proselitismo è quindi loro autorizzato.
c.3.2 I membri dell'ordine fanno parte dell'esercito di Genova, ma preferibilmente con unità autonome che rispondono allo Stato Maggiore. Il loro impegno verso l' esercito deve restare prioritario
c.4 Movimenti di truppe. L'ordine può organizzare spostamenti di corpo armato o lance in seguito avere informato il Doge o il Capitano, come unità dell'esercito non sono soggette alle autorizzazioni previste dalla legge sui gruppi armati e la Legge Marziale ove introdotta
c.5 Aiuto finanziario.
Allo scopo d' aiutare il funzionamento e l'armamento dell' ordine, la Repubblica potrà accordare un aiuto (con riserva della consegna per l'ordine d'una relazione sull'utilizzo dell'aiuto versato). In caso di partecipazione alla difesa della Repubblica, un aiuto finanziario o in natura per membro che partecipa attivamente a questa difesa potrà essere accordato su domanda dell' ordine sotto le stesse condizioni.
d) Obblighi d'un ordine cavalleresco
d.1 informazione.
L' ordine è obbligato a comunicare allo Stato maggiore ogni informazione che riguarda la sicurezza della Repubblica.
Deve ogni mese informare il Doge delle sue forze effettive
d.2 manovre.
L'ordine dovrà effettuare regolarmente manovre sulle strade della Liguria
d.3 difesa. L'ordine deve contribuire alla difesa della Repubblica e lavorare in collaborazione con l'esercito
d.4 Signoria. Se l'ordine ha ricevuto un feudo, deve incaricarsi del suo mantenimento.
d.5 giustizia.
d.5.1 L' ordine riconosce il diritto al tribunale Genovese di giudicare per reati i suoi membri in eventuale difetto
d.5.2 Ogni prova presentata dall' ordine deve rispettare ed essere conforme al diritto genovese per essere ammissibile dinanzi alla giustizia della Repubblica.
d.5.3 L'ordine può sottoporre alla giustizia, i frutti delle sue indagine contro i criminali ed i delinquenti. Tuttavia, le accuse non saranno effettive che dopo indagine del polo giustizia genovese che si pronuncerà sull'ammissibilità delle prove e testiminianze, procedura che garantirà la libertà e l'indipendenza della giustizia genovese.
d.5.4 I membri dell' ordine, presenti in occasione d'azione militare o d'atto criminale, s'impegnano ad aiutare le forze legittime a ristabilire l'ordine e la pace.

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