Repubblica di Genova - République de Gênes
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Decreto sui gruppi armati (abrogato)

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Messaggio Da weissmatten Ven Ott 30, 2009 11:23 pm

Decreto sui Gruppi Armati

Art.1
Il libero transito sul suolo della Repubblica di Genova in modalità Gruppo Armato/Reggimento è permesso esclusivamente ai cittadini residenti nella Repubblica.

Qualsiasi Gruppo Armato contenente uno e più cittadini stranieri ha bisogno della formale autorizzazione del Doge, del Prefetto o del Capitano prima di qualsiasi movimento sul suolo della Repubblica di Genova.

Il libero ingresso nella capitale Genova è permesso ai soli residenti nella capitale Genova. Qualsiasi Gruppo Armato, Reggimento o Gruppo Semplice contenente uno o più cittadini non residenti nella capitale Genova ha bisogno della formale autorizzazione del Doge, del Prefetto o del Capitano prima dell'ingresso nella città.

Art.2
La richiesta di autorizzazione per la circolazione del Gruppo Armato deve essere inviata al Prefetto tramite PM oppure pubblicata nell'apposito topic in Taverna della Repubblica seguendo il seguente modello da compilare in ogni suo campo:
Citazione:
Nome del richiedente: ________________
Luogo di residenza attuale: ________________
Nome dei compagni di viaggio: ________________
Tabella di marcia e durata presunta del viaggio: ________________
Equipaggiamento in armi del Gruppo Armato: ________________


Si prenderanno in considerazione solo le richieste complete di informazioni sulla composizione del Gruppo Armato, sulla tabella di marcia, sullo scopo del viaggio e eventualmente sulla durata del soggiorno sul territorio della Repubblica di Genova.

Art.3
Ogni Gruppo Armato ha l'obbligo di attendere l'autorizzazione del Prefetto prima di spostarsi sul suolo di Genova.

art.4
I membri di qualsiasi Gruppo Armato non autorizzato presente sul suolo della Repubblica di Genova saranno incriminati per Disturbo dell'ordine pubblico.

Le pene sono a discrezione dal Giudice dal minimo dell'ammenda di 10 ducati per ogni membro del Gruppo Armato fino alla reclusione in prigione per i tempi indicati dalla Carta dei Giudici.

art.5
In caso di istituzione della Legge Marziale, divengono attive le seguenti disposizioni le quali sostituiscono i precedenti articoli 1 e 4.

comma I
Ogni Gruppo Armato, formato sia da soli cittadini Genovesi che da uno o più cittadini stranieri, ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del Doge, del Prefetto o del Capitano prima di qualsiasi movimento sul suolo della Repubblica di Genova.

comma II
I membri di qualsiasi Gruppo Armato non autorizzato presente sul suolo della Repubblica di Genova in regime di Legge Marziale saranno incriminati per Disturbo dell'ordine pubblico.

Le pene sono a discrezione dal Giudice dal minimo dell'ammenda di 30 ducati per ogni membro del Gruppo Armato fino alla reclusione in prigione per i tempi massimi indicati dalla Carta dei Giudici.
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