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Decreto sul Consiglio dei Ministri e sulle Figure Ministeriali di Riferimento (abrogato)

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Messaggio Da Ospite Sab Set 19, 2009 1:17 am

Decreto sul Consiglio dei Ministri e sulle Figure Ministeriali di Riferimento

Articolo I - Il Consiglio dei Ministri della Repubblica

E' istituito il Consiglio dei Ministri della Repubblica che risiederà nelle apposite sale consiliari (secondo subforum) allestite a partire dalla promulgazione di questo decreto. Ne faranno parte di diritto:

- Il Doge
- Il Guardasigilli
- Il Capo di Stato Maggiore
- I ministri individuati da apposite leggi o decreti
- I Sindaci in carica di tutte le città della Repubblica

Qualora dovessero porsi questioni la cui completa ed efficace risoluzione richieda l'ausilio di altri pubblici ufficiali attualmente in carica nella Repubblica e/o altre personalità di rilievo nazionale, il Doge sentito il Guardasigilli, potrà concedere ad essi l'accesso temporaneo a queste sale. L'accesso sarà esclusivamente finalizzato e limitato alla risoluzione della problematica in questione dopo di che essi perderanno tale diritto.

L' attività del Consiglio è regolamentata e diretta dal Guardasigilli e sarà sovrintesa direttamente dal Doge. In tale sede saranno trattati tutti gli argomenti riguardanti gli aspetti:

- politici
- militari
- economici
- organizzativi

che per il loro carattere nazionale, necessitano inderogabilmente una più ampia trattazione. In queste sale verrano principalmente decise le modalità di esecuzione delle direttive emanate dal Consiglio ed il tutto sarà reso possibile solo ed esclusivamente attraverso la stretta collaborazione tra le figure abilitate. Ovviamente tutti coloro che riceveranno l'accesso a questa sala, perderanno di diritto l'accesso al Consiglio, tranne che per:

- Il Doge
- Il Guardasigilli
- Il Capo di Stato Maggiore

Gli argomenti trattati in queste sale sono sotto il segreto si Stato. In funzione di ciò chiunque metterà in serio pericolo la Repubblica, rivelando esplicitamente fatti e/o manovre politico - militari senza aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Doge, sarà processabile per Alto Tradimento

Articolo II - Del "Guardasigilli"

Si ritiene opportuno e necessario istituire la carica del Guardasigilli. Il sopracitato svolgerà la funzione di Vice Doge e potrà aiutare lo stesso nella gestione economica, politica, commerciale e finanziaria dello Stato. Il Guardasigilli non potrà comunque, in assenza del Doge, porre in essere le seguenti azioni:

- emanare atti legislativi o aventi forza di legge
- fare le veci del Doge in ambito internazionale e/o locale
- dare disposizioni in qualunque ambito di competenza dogale

Ovviamente lo svolgimento di tali azioni è sempre negato a meno di un’ esplicita, pubblica e palese dichiarazione del Doge che manifesti la volontà di un passaggio momentaneo di consegne in favore del Guardasigilli, per un improvviso ma breve periodo di inattività che possa pregiudicare gli interessi e le relazioni internazionali della Repubblica di Genova.
Il Guardasigilli dovrà essere scelto tra i membri appartenenti al Consiglio della Repubblica e preferibilmente dovrà essere individuato nel candidato Doge della lista d’opposizione che ha ottenuto più seggi in Consiglio. Esso dura in carica per tutto il mandato e non potrà esser sostituito se non in presenza delle seguenti condizioni:

- Condanna per tradimento/alto tradimento a carico del Guardasigilli
- Richiesta di sostituzione da parte dello stesso
- Eradicazione dell’individuo che ricopre la carica

Il Guardasigilli per meglio svolgere il proprio ruolo avrà inoltre accesso a tutti le sale esattamente come il Doge, a meno di convenzioni e/o trattative internazionali dove venga esplicitamente richiesta la sola persona del Principe.

La seguente figura è assimilabile a quella di un funzionario pubblico e come tale godrà di tutti i privilegi riguardanti tale carica e sarà soggetta alle medesime sanzioni

Articolo III - Del "Generale di Stato maggiore"


Lo Stato Maggiore della Difesa è l'organo che si occupa della difesa,della sicurezza nonchè degli eserciti e delle milizie volontarie. Capo di Stato maggiore è il Doge. Esso nomina un Generale di Stato maggiore che dovrà provvedere ad ogni attività concernente l'esercito, le milizie vilontarie e la sicurezza in genere rendendone conto al Doge ed al Guardasigilli.

Il Generale di Stato Maggiore sceglierà dietro approvazione del Doge, i Marescialli a cui verranno affidati gli eserciti liguri e si attiverà al fine di coprire tutto il territorio, rendendolo sicuro ed inespugnabile. Sarà cura del Generale di Stato Maggiore preparare e cooordinare reggimenti d'elitè che saranno la parte essenziale e il fulcro del futuro esercito genovese. Egli :

- organizza la turnazione degli eserciti e dei corpi d'elitè
- predispone gli addestramenti
- cura l' ottimizzazione delle comunicazioni
- rende conto del suo operato con resoconti settimanali al Doge al Guardasigilli e a tutti i membri del Consiglio.

Il Generale di Stato Maggiore avrà accesso al Consiglio dei Ministri dove potrà riferire o discutere solo nei topic riguardanti questioni di carattere militare. Non avrà in nessun caso diritto di parola o di voto per materie di non sua competenza

Il Doge sentito il Guardasigilli, potrà cambiare in qualsiasi momento il Generale di Stato Maggiore.

La seguente figura è assimilabile a quella di un funzionario pubblico e come tale godrà di tutti i privilegi riguardanti tale carica e sarà soggetta alle medesime sanzioni

Articolo IV - Del "Ministro agli Affari Interni"

Con il presente articolo si riconferma la presenza di una nuova figura giuridica, il Ministro agli affari interni. Tale carica non dovrà esser necessariamente ricoperta da uno dei membri eletti nel Consiglio. Il suo ruolo dalle molteplici sfaccettature gli consentirà di svolgere una diversità di ruoli:

- Vice-Capo di Stato Maggiore, addetto per suo conto dei rapporti con le Milizie Volontarie Cittadine e dovrà curare allo stesso tempo la crescita delle stesse e la creazione dei reparti d'èlite
- Sottosegretario alla Prefettura, curando la gendarmeria e le sue implicazioni agendo a stretto contatto con il Prefetto ed agevolandone lo svolgimento dei compiti

Ha l'accesso al Consiglio dei Ministri dove potrà riferire o discutere solo nei topic riguardanti materie affini allo svolgimento del suo incarico. Non avrà in nessun caso diritto di parola o di voto per materie di non sua competenza.

Il Doge sentito il Guardasigilli, potrà cambiare in qualsiasi momento il Ministro degli Affari Interni.

La seguente figura è assimilabile a quella di un funzionario pubblico e come tale godrà di tutti i privilegi riguardanti tale carica e sarà soggetta alle medesime sanzioni

Articolo V - Del "Cancelliere"

Con il presente articolo si riconferma la presenza di una nuova figura giuridica, quella del Cancelliere. Esso:

- si occupa della gestione del Castello di Savone e degli ingressi
- segue la diplomazia internazionale mantenendo contatti con le ambasciate presso le quali è accesa una missione diplomatica
- si preoccupa di espandere la nostra influenza diplomatica contattando nuove realtà governative
- assiste il gran Ciambellano e ne fa le veci se da questi richiesto

Ha l'accesso al Consiglio dei Ministri dove potrà riferire o discutere solo nei topic di diplomazia o questioni estere. Non avrà in nessun caso diritto di parola o di voto per materie di non sua competenza.

Il Doge sentito il Guardasigilli, potrà cambiare in qualsiasi momento il Cancelliere.

La seguente figura è assimilabile a quella di un funzionario pubblico e come tale godrà di tutti i privilegi riguardanti tale carica e sarà soggetta alle medesime sanzioni

Articolo VI - Del "Ministro dei Trasporti"

Con il presente articolo si riconferma la presenza di una nuova figura giuridica, quella del Ministro dei Trasporti. Il Doge, sentito il Guardasigilli, nomina tra i cittadini più meritevoli ed esperti in ambito commerciale, il Ministro dei Trasporti, che provvederà ad organizzare spedizioni mercantili tra la Repubblica e gli stati esteri od all'interno della stessa Repubblica.

Il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del Commercio dovrà valutare eventuali spedizioni da fare all'estero per ottimiziare le stesse. Esso inoltre avrà accesso al Consiglio dei Ministri dove potrà riferire o discutere solo nei topic riguardanti questioni commerciali e non avrà in nessun caso diritto di parola o di voto per materie di non sua competenza.

Il Doge, sentito il Guardasigilli, potrà in ogni momento revocare l'incarico al Ministro dei Trasporti.

La seguente figura è assimilabile a quella di un funzionario pubblico e come tale godrà di tutti i privilegi riguardanti tale carica e sarà soggetta alle medesime sanzioni

Articolo VII - Abrogazione
Il presente abroga e sostituisce i precedenti decreti, riguardanti le figure ministeriali coinvolte nell'attuale trattazione, a partire dal momento della sua pubblicazione

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